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5 partecipanti
richiesta di delucidazioni su riforma PA
Buongiorno e buona settimana a tuttti Voi.
La mia è solo una domanda generica visto che ancora non c'è nulla di definitivo, ma avrei due domanda da fare:
1) ho letto (ANSA.it economia) che per le nuove assunzioni nella PA si deve procedere innanzittuto all'ASSUNZIONE VINCITORI DI CONCORSI GIA' ESPLETATI. Solo dopo si può procedere con l'emissione di NUOVI BANDI.
Le mie prime domande sono queste:
a) ci si riferisce ai concorsi svolti dall'anno 2010 in poi o anche a quelli antecedenti?
b) si assume in relazione al tipo di concorso e in relazione alla qualifica che si era richiesta ai tempi. Mi spiego meglio: se il concorso era stato fatto per l'ambito del (supponiamo) SUAP si deve procedere all'assunzione di quella persona nell'ambito dello stesso ufficio o la norma è più generale e, cioè, si può assumere anche in altro ufficio anche se con la stessa qualifica (es. istruttore amministrativo C1 così come richiesto dal bando del concorso)?
2) PER QUANTO RIGUARDA LA mobilità volontaria, ho letto che si attua "ora anche senza nulla osta dell'amministrazione che deve 'cedere' il dipendente, se quest'ultimo vuole andare in un'amministrazione che ha una carenza d'organico maggiore".
Da un'altra parte si legge che la mobilità volontaria potrà essere attuata "anche senza nulla osta dell'amministrazione che deve 'cedere' il dipendente".
Secondo Voi qual'è la più attendibilie tra le due aternative?
Grazie a tutti per il Vostro riscontro e buon lavoro.
La mia è solo una domanda generica visto che ancora non c'è nulla di definitivo, ma avrei due domanda da fare:
1) ho letto (ANSA.it economia) che per le nuove assunzioni nella PA si deve procedere innanzittuto all'ASSUNZIONE VINCITORI DI CONCORSI GIA' ESPLETATI. Solo dopo si può procedere con l'emissione di NUOVI BANDI.
Le mie prime domande sono queste:
a) ci si riferisce ai concorsi svolti dall'anno 2010 in poi o anche a quelli antecedenti?
b) si assume in relazione al tipo di concorso e in relazione alla qualifica che si era richiesta ai tempi. Mi spiego meglio: se il concorso era stato fatto per l'ambito del (supponiamo) SUAP si deve procedere all'assunzione di quella persona nell'ambito dello stesso ufficio o la norma è più generale e, cioè, si può assumere anche in altro ufficio anche se con la stessa qualifica (es. istruttore amministrativo C1 così come richiesto dal bando del concorso)?
2) PER QUANTO RIGUARDA LA mobilità volontaria, ho letto che si attua "ora anche senza nulla osta dell'amministrazione che deve 'cedere' il dipendente, se quest'ultimo vuole andare in un'amministrazione che ha una carenza d'organico maggiore".
Da un'altra parte si legge che la mobilità volontaria potrà essere attuata "anche senza nulla osta dell'amministrazione che deve 'cedere' il dipendente".
Secondo Voi qual'è la più attendibilie tra le due aternative?
Grazie a tutti per il Vostro riscontro e buon lavoro.
Merlino06- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
Ciao.
Per quanto riguarda il primo punto, già il decreto D'Alia prevede l'impossibilità da parte delle amministrazione di bandire concorsi in presenta di vincitori non ancora assunti per ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/10/decreto-n-101-2013-PA.pdf
Per quanto riguarda il secondo punto...non è ancora certa la platea dei destinatari ( dipendenti comunali? solo dipendenti dei ministeri??...boh), e la distanza chilometrica entro cui si possa essere "spostati"
Per quanto riguarda il primo punto, già il decreto D'Alia prevede l'impossibilità da parte delle amministrazione di bandire concorsi in presenta di vincitori non ancora assunti per ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2013/10/decreto-n-101-2013-PA.pdf
Per quanto riguarda il secondo punto...non è ancora certa la platea dei destinatari ( dipendenti comunali? solo dipendenti dei ministeri??...boh), e la distanza chilometrica entro cui si possa essere "spostati"
pinkman- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 24.10.13
Località : Lepanto
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
pinkman ha scritto:Ciao.
Per quanto riguarda il primo punto, già il decreto D'Alia prevede l'impossibilità da parte delle amministrazione di bandire concorsi in presenta di vincitori non ancora assunti per ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate
Per quanto riguarda il secondo punto...non è ancora certa la platea dei destinatari ( dipendenti comunali? solo dipendenti dei ministeri??...boh), e la distanza chilometrica entro cui si possa essere "spostati"
Grazie "pinkman",
per quanto riguarda il primo punto . . . ok.
Ma per il secondo punto mi volevo riferire alla mobilità volontaria, non quella chiamiamola "obbligatoria".
Volevo, appunto, sapere se si sapeva già se per le richieste di mobilità fatte dal dipendente era necessario produrre ancora il N.O. da parte della Amministrazione cedente. Perchè in questo caso ci sono persone che non verranno mai lasciate andare via!
Grazie ancora e buona giornata
Merlino06- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: Richiesta di delucidazioni su riforma P.A.
Per la mobilità volontaria, questo è il testo del documento del Governo dopo l'incontro con i sindacati del 10/06/2013:
"2) modifica dell'istituto della mobilità volontaria e obbligatoria
La riforma della mobilità è necessaria per assicurare una migliore e più efficiente gestione delle risorse umane, nell’ottica di una pubblica amministrazione da considerarsi nel suo complesso come corpo unitario.
Non vi è dubbio che il primo passo da compiere è migliorare le norme esistenti, iniziando dall’abrogazione del nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza nei casi di mobilità volontaria e dal superamento delle rigidità derivanti dalla programmazione..."
Questo invece è il link per scaricare la bozza del provvedimento che è stato licenziato venerdì 13/06/2014 in C.d.M.: http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/06/RiformaMadiaPA-10-giugno14.pdf.
All'art. 3 si modifica l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 nel senso che il dipendente fa domanda di trasferimento presso l'amministrazione di destinazione; questa esprime il proprio n.o. inoltrando richiesta del dipendente all'amministrazione di appartenenza; questa provvede al trasferimento del dipendente entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione.
Eliminato il n.o. dell'amministrazione di appartenenza.
Non mi sembra che la norma, così com'è scritta (ammesso che non sarà variata), lasci dubbi interpretativi sull'obbligo della p.a. di appartenenza di dar corso al trasferimento. Mi pare che il verbo "provvede" sia abbastanza imperativo...
"2) modifica dell'istituto della mobilità volontaria e obbligatoria
La riforma della mobilità è necessaria per assicurare una migliore e più efficiente gestione delle risorse umane, nell’ottica di una pubblica amministrazione da considerarsi nel suo complesso come corpo unitario.
Non vi è dubbio che il primo passo da compiere è migliorare le norme esistenti, iniziando dall’abrogazione del nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza nei casi di mobilità volontaria e dal superamento delle rigidità derivanti dalla programmazione..."
Questo invece è il link per scaricare la bozza del provvedimento che è stato licenziato venerdì 13/06/2014 in C.d.M.: http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/06/RiformaMadiaPA-10-giugno14.pdf.
All'art. 3 si modifica l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 nel senso che il dipendente fa domanda di trasferimento presso l'amministrazione di destinazione; questa esprime il proprio n.o. inoltrando richiesta del dipendente all'amministrazione di appartenenza; questa provvede al trasferimento del dipendente entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione.
Eliminato il n.o. dell'amministrazione di appartenenza.
Non mi sembra che la norma, così com'è scritta (ammesso che non sarà variata), lasci dubbi interpretativi sull'obbligo della p.a. di appartenenza di dar corso al trasferimento. Mi pare che il verbo "provvede" sia abbastanza imperativo...
effeci66- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
Si viaggia sempre nel campo delle ipotesi...nn essendoci ancora nulla di ufficiale...
Le modifiche alla mobilità volontaria io credo siano da intendersi per per talune tipologie di dipendenti di enti specifici.
Per esempio quelli delle province...che fanno richiesta di trasferimento presso i tribunali dove mancano i cancellieri per esempio.
Tuttavia credo che, condizione necessaria per la domanda di mobilità del dipendente x nell'ente y, debba esserci sempre l'attivazione di un bando di mobilità dell'ente X e il fatto che l'ente y abbia una carenza di d'organico maggiore rispetto all'ente da cui si proviene.
In questo caso l'ente che cede il dipendente non potrebbe opporsi.
Dico però che sono solo tante ipotesi..magari campate in aria.
Prendiamo per esempio la situazione di un piccolo comune, lontano da grandi centri..poco servito da mezzi di trasporto.
Mettiamo che questo comune non abbia carenza di organico, ma che allo stesso non possa permettersi assunzioni per via del blocco del turn over e delle spese che hanno superato i limiti.
Ebbene.... mettiamo per assurdo che l'unico assistente sociale e l'unico vigile urbano di quel comune riescano ad ottenere le rispettive mobilità e trasferirsi altrove senza che il loto comune di provenienza possa opporsi.
A questo punto per sostituire i due dipendenti persi, al povero piccolo comune non resta altro che bandire due mobilità e sperare che qualche dipendente di qualche altra amministrazione decida di trasferirsi li, nonostante sia un comune piccolo, con pochi servizi, lontano dai grandi centri ecc ecc.
Bada bene...può solo sperare nelle mobilità ( considerate scambio di contratti e quindi non incidenti nei parametri) per rimpiazzare i dipendenti persi...altrimenti non potrà bandire concorsi (per i motivi di cui sopra) né assumere nessuno. Nemmeno scorrere eventuali graduatorie a tempo indeterminato.
Ed essendo un comune piccolo e lontano da tutto...le probabailità che non pervengano domande saranno molto alte.
E in questo caso allora come si fa?? Il piccolo comune non eroga i servizi?
Boh
Le modifiche alla mobilità volontaria io credo siano da intendersi per per talune tipologie di dipendenti di enti specifici.
Per esempio quelli delle province...che fanno richiesta di trasferimento presso i tribunali dove mancano i cancellieri per esempio.
Tuttavia credo che, condizione necessaria per la domanda di mobilità del dipendente x nell'ente y, debba esserci sempre l'attivazione di un bando di mobilità dell'ente X e il fatto che l'ente y abbia una carenza di d'organico maggiore rispetto all'ente da cui si proviene.
In questo caso l'ente che cede il dipendente non potrebbe opporsi.
Dico però che sono solo tante ipotesi..magari campate in aria.
Prendiamo per esempio la situazione di un piccolo comune, lontano da grandi centri..poco servito da mezzi di trasporto.
Mettiamo che questo comune non abbia carenza di organico, ma che allo stesso non possa permettersi assunzioni per via del blocco del turn over e delle spese che hanno superato i limiti.
Ebbene.... mettiamo per assurdo che l'unico assistente sociale e l'unico vigile urbano di quel comune riescano ad ottenere le rispettive mobilità e trasferirsi altrove senza che il loto comune di provenienza possa opporsi.
A questo punto per sostituire i due dipendenti persi, al povero piccolo comune non resta altro che bandire due mobilità e sperare che qualche dipendente di qualche altra amministrazione decida di trasferirsi li, nonostante sia un comune piccolo, con pochi servizi, lontano dai grandi centri ecc ecc.
Bada bene...può solo sperare nelle mobilità ( considerate scambio di contratti e quindi non incidenti nei parametri) per rimpiazzare i dipendenti persi...altrimenti non potrà bandire concorsi (per i motivi di cui sopra) né assumere nessuno. Nemmeno scorrere eventuali graduatorie a tempo indeterminato.
Ed essendo un comune piccolo e lontano da tutto...le probabailità che non pervengano domande saranno molto alte.
E in questo caso allora come si fa?? Il piccolo comune non eroga i servizi?
Boh
pinkman- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 24.10.13
Località : Lepanto
ALL ULTIMO POST
SI UNISCONO I SERVIZI UN COMUNE CON UN UNICO VIGILE UN UNICO OPERAIO NON A PIU' SENSO.
PROBABILMENTE DOVE CI SONO CONDIZIONI MIGLIORI IL PERSONALE ANDRA' DOVE SONO PEGGIORI SCAPPERA'
Daltronde era impensabile non bilanciare il sistema se possono spostarti fino a 50 km d imperio e evidente che devi esse libero di andartene.
PROBABILMENTE DOVE CI SONO CONDIZIONI MIGLIORI IL PERSONALE ANDRA' DOVE SONO PEGGIORI SCAPPERA'
Daltronde era impensabile non bilanciare il sistema se possono spostarti fino a 50 km d imperio e evidente che devi esse libero di andartene.
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
carlomagno ha scritto:SI UNISCONO I SERVIZI UN COMUNE CON UN UNICO VIGILE UN UNICO OPERAIO NON A PIU' SENSO.
PROBABILMENTE DOVE CI SONO CONDIZIONI MIGLIORI IL PERSONALE ANDRA' DOVE SONO PEGGIORI SCAPPERA'
Daltronde era impensabile non bilanciare il sistema se possono spostarti fino a 50 km d imperio e evidente che devi esse libero di andartene.
Grazie per la delucidazione.Speravo fosse così sinceramente e anche io pensavo che si potesse interpretare la norma in questo modo.
E' vero che non c'è nulla di ufficiale come dice "pinkman", però il bilanciamento tra la mobilità volontaria e quella "obbligatoria" mi sembrava doveroso che ci fosse.
Ancora buona fine giornata lavorativa a Voi.
Merlino06- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
Se l'art. 30 del D.Lgs 165/2001 è quello che viene riscritto dal nuovo D.L. come è riportato nella bozza del ministro Madìa, non possiamo forzarne l'interpretazione facendo dire alla norma ciò che non vuol dire (ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit).
E la norma non dice che chi chiede la mobilità lo deve fare verso un ente con carenze di organico maggiori di quello di appartenenza. Come non si riferisce assolutamente solo ed esclusivamente ad alcuni enti specifici (Province, Tribunali) ma a tutta la P.A..
Poi sono d'accordo che sono delle ipotesi. Ma solo nel senso che non sappiamo ancora con certezza se il testo del D.L. che si trova in giro per la rete sarà quello che verrà firmato dal Capo dello Stato.
D'altronde quoto in pieno Carlomagno. I piccoli Comuni non hanno più senso, come addirittura sarebbe necessario che alcuni servizi vengano convenzionati almeno sotto i 10.000 abitanti.
E aggiungo infine che nei Comuni ci sono gli Amministratori eletti dal popolo (con la "A" maiuscola in senso di rispetto per l'istituzione), ma non sempre questi sanno amministrare bene ciò che gli viene consegnato.
A cominciare dal personale.
Buona serata.
E la norma non dice che chi chiede la mobilità lo deve fare verso un ente con carenze di organico maggiori di quello di appartenenza. Come non si riferisce assolutamente solo ed esclusivamente ad alcuni enti specifici (Province, Tribunali) ma a tutta la P.A..
Poi sono d'accordo che sono delle ipotesi. Ma solo nel senso che non sappiamo ancora con certezza se il testo del D.L. che si trova in giro per la rete sarà quello che verrà firmato dal Capo dello Stato.
D'altronde quoto in pieno Carlomagno. I piccoli Comuni non hanno più senso, come addirittura sarebbe necessario che alcuni servizi vengano convenzionati almeno sotto i 10.000 abitanti.
E aggiungo infine che nei Comuni ci sono gli Amministratori eletti dal popolo (con la "A" maiuscola in senso di rispetto per l'istituzione), ma non sempre questi sanno amministrare bene ciò che gli viene consegnato.
A cominciare dal personale.
Buona serata.
effeci66- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
effeci66 ha scritto:Se l'art. 30 del D.Lgs 165/2001 è quello che viene riscritto dal nuovo D.L. come è riportato nella bozza del ministro Madìa, non possiamo forzarne l'interpretazione facendo dire alla norma ciò che non vuol dire (ubi lex voluit dixit, ubi lex noluit tacuit).
E la norma non dice che chi chiede la mobilità lo deve fare verso un ente con carenze di organico maggiori di quello di appartenenza. Come non si riferisce assolutamente solo ed esclusivamente ad alcuni enti specifici (Province, Tribunali) ma a tutta la P.A..
Poi sono d'accordo che sono delle ipotesi. Ma solo nel senso che non sappiamo ancora con certezza se il testo del D.L. che si trova in giro per la rete sarà quello che verrà firmato dal Capo dello Stato.
D'altronde quoto in pieno Carlomagno. I piccoli Comuni non hanno più senso, come addirittura sarebbe necessario che alcuni servizi vengano convenzionati almeno sotto i 10.000 abitanti.
E aggiungo infine che nei Comuni ci sono gli Amministratori eletti dal popolo (con la "A" maiuscola in senso di rispetto per l'istituzione), ma non sempre questi sanno amministrare bene ciò che gli viene consegnato.
A cominciare dal personale.
Buona serata.
Dal Sole 24 Ore, pag 40, di questa mattina
La mobilità volontaria che può avvenire anche senza il consenso dell'amministrazione di appartenenza viene di fatto limitata a Roma: in via sperimentale, infatti, è prevista solo per le sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
pinkman- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 24.10.13
Località : Lepanto
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
pinkman ha scritto:Dal Sole 24 Ore, pag 40, di questa mattina
La mobilità volontaria che può avvenire anche senza il consenso dell'amministrazione di appartenenza viene di fatto limitata a Roma: in via sperimentale, infatti, è prevista solo per le sedi centrali di ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici
E questo non mi piace . . . neanche un po'!
Spero proprio che "cum grano salis" riescano a introdurre la mobilità volontaria senza n.o. dell'ente di appartenenza per tutti i dipendenti della P.A.
Buona giornata
Merlino06- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: Delucidazioni...
Tutto come prima. E' necessario il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza. Ora si chiama "consenso".
Ecco il testo alla firma del Capo dello Stato:
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente, in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale
ed in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di
personale delle amministrazioni pubbliche, i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di
appartenenza entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso.
I testo definitivo del D.L. è pubblicato su: http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3040
Ecco il testo alla firma del Capo dello Stato:
Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente, in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Il
trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale
ed in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di
personale delle amministrazioni pubbliche, i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di
appartenenza entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i
termini per il preavviso.
I testo definitivo del D.L. è pubblicato su: http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3040
effeci66- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
effeci66 ha scritto:Tutto come prima. E' necessario il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza. Ora si chiama "consenso".
Ecco il testo alla firma del Capo dello Stato:
Le amministrazioni .................................... di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso.
I testo definitivo del D.L. è pubblicato su: http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3040
Grazie mille effeci66 della delucidazione.
Non sono contento, ma mi hai chiarito la situazione.
Buona giornata
Merlino06- Messaggi : 145
Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
tutti i giornali, e dico tutti, continuano a parlare di mobilità volontaria senza il nulla osta dall'amministrazione di provenienza...non hanno letto il testo che avete riportato? mi sembra molto chiaro
Merlino06 ha scritto:effeci66 ha scritto:Tutto come prima. E' necessario il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza. Ora si chiama "consenso".
Ecco il testo alla firma del Capo dello Stato:
Le amministrazioni .................................... di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso.
I testo definitivo del D.L. è pubblicato su: http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3040
Grazie mille effeci66 della delucidazione.
Non sono contento, ma mi hai chiarito la situazione.
Buona giornata
precario2014- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.06.14
Re: Delucidazioni...
precario2014 ha scritto:tutti i giornali, e dico tutti, continuano a parlare di mobilità volontaria senza il nulla osta dall'amministrazione di provenienza...non hanno letto il testo che avete riportato? mi sembra molto chiaroMerlino06 ha scritto:effeci66 ha scritto:Tutto come prima. E' necessario il nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza. Ora si chiama "consenso".
Ecco il testo alla firma del Capo dello Stato:
Le amministrazioni .................................... di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso.
I testo definitivo del D.L. è pubblicato su: http://www.eticapa.it/eticapa/?p=3040
Grazie mille effeci66 della delucidazione.
Non sono contento, ma mi hai chiarito la situazione.
Buona giornata
Forse i giornali viaggiano ancora con la bozza (datata 7 giugno) discussa con i sindacati il 10 giugno, che prevedeva una riscrittura dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 nel senso della completa eliminazione del n.o. dell'amministrazione di appartenenza. Sentite le OO.SS. il giorno 10, che vedevano la mobilità come il fumo agli occhi (forse perché non entravano nel processo), e dietro pressione di qualche autorevole tecnico opinionista (articoli apparsi su Repubblica, Corriere della Sera, etc.) che ha guardato alla mobilità volontaria del lavoratore senza il n.o. della sua amministrazione come a un'ecatombe totale, al male dei mali, ad un meccanismo che porterà più male che bene, nella nottata tra il 10 e l'11 i tecnici della F.P. hanno riscritto l'articolo (che ha cambiato numerazione, da 3 a 4) reintroducendo il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza con l'ipocrisia di cambiargli nome: "consenso".
La nuova bozza, da fonti di stampa, è stata tenuta riservatissima e blindatissima fino al CdM di venerdì 13 quando è stata approvata (non sappiamo con quale testo).
E il testo comincia ad affiorare su qualche sito specializzato come EticaPA di cui sopra.
Questo è.
effeci66- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.02.12
attendiamo
la firma del presidente (e eventuali correzioni del quirinale) e la pubblicazione
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
Testo definitivo
Ieri il Presidente Napolitano ha firmato il decreto legge che è stato pubblicato sulla G.U. (DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014.
In pratica per le amministrazioni pubbliche non ricomprese tra quelle statali (e quindi i Comuni e gli Enti Locali), è stato ripristinato l'assenso alla mobilità da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Ecco l'art. 4 sulla mobilità:
Art. 4
(Mobilita' obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:"1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono
medesima unita' produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice
civile. Parimenti costituiscono medesima unita' produttiva le sedi
collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla
sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono prestare
attivita' lavorativa nella stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva come
definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle
amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui
ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.".
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato articolo 29-bis.
In pratica per le amministrazioni pubbliche non ricomprese tra quelle statali (e quindi i Comuni e gli Enti Locali), è stato ripristinato l'assenso alla mobilità da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Ecco l'art. 4 sulla mobilità:
Art. 4
(Mobilita' obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:"1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono
medesima unita' produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice
civile. Parimenti costituiscono medesima unita' produttiva le sedi
collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla
sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono prestare
attivita' lavorativa nella stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva come
definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento
economico spettante al personale trasferito mediante versamento
all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse
vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino
rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle
amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui
ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A
decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.".
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato articolo 29-bis.
effeci66- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: richiesta di delucidazioni su riforma PA
effeci66 ha scritto:Ieri il Presidente Napolitano ha firmato il decreto legge che è stato pubblicato sulla G.U. (DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014) Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014.
..................................
Ecco l'art. 4 sulla mobilità:
Art. 4
(Mobilita' obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:"1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per
il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. ...................
Grazie "effeci66".
Ho letto il testo e sono sempre più demotivato.
Buon lavoro
Merlino06- Messaggi : 145
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