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AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

4 partecipanti

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AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Messaggio  CARLADC Mar 17 Giu 2014 - 8:29

C'è sentore di un'altra proroga dell'avvio dell'AVCPASS o dal 1° luglio dovremo utilizzare tale sistema? E per quanto riguarda la centrale unica di committenza?? Le Provincie non credo siano pronte ad assumersi tale ruolo.
Dovrei avviare, a breve, una gara sotto i 150.000,00 € ed in questo momento non so cosa fare.....
Grazie Mille

CARLADC

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AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty Re: AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Ven 27 Giu 2014 - 6:40

Per la Regione Sardegna:
"L.R. n. 4/2012 - Art. 3 Centrale unica di committenza
1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2012.
2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale."

L.R. n. 7/2014 Art. 1 c.32. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali.
"Da: ANCI Sardegna - Date: 26 giugno 2014 - Oggetto: Centrale Unica di Committenza
.......Per quanto riguarda la Regione Sardegna si ricorda che è in vigore il disposto dell'art.1, comma 32, della L.R. n. 7/2014 che recita: "32. .... ".

Pertanto, per i Comuni della Sardegna, la disposizione normativa nazionale è disapplicata fino al riordino dell'ordinamento degli enti locali? Oppure, diversamente, la stessa Regione Sardegna deve
uniformarsi alla nuova normativa?
Cosa ne pensate? Grazie dell'Attenzione. Saluti.



PIETRO PAOLO 1956

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AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty Re: AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Messaggio  PIETRO PAOLO 1956 Lun 30 Giu 2014 - 1:39

Secondo te, Paolo, gli enti della Regione sardegna devono quindi attendere la riforma?
Grazie. Saluti.

PIETRO PAOLO 1956

Messaggi : 272
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Messaggio  Paolo Gros Lun 30 Giu 2014 - 2:04

...si applica alle gare bandite successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli enti locali.
...

cosi' parrebbe
Paolo Gros
Paolo Gros
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AVCPASS E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Empty cosa ci fanno fare?

Messaggio  ubiale Mer 2 Lug 2014 - 1:01

Allora se si deve indire procedura aperta per un lavori di circa 400.000,00 in un comune di 1400 ab(il mio) adesso (in questi giorni) si deve rivolgersi alla CONSIP? Ho chiesto al SINTEL (centrale acquisti della regione lombardia) ma mi hanno detto che ad oggi non sono sicuri che puo andare bene come soggetto aggregatore e che l'unico è la CONSIP. e poi, l'AVCP, non c'è più? al suo posto c'è la CIVIT?  Shocked 
ubiale
ubiale

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Messaggio  Paolo Gros Mer 2 Lug 2014 - 1:03

ad oggi quanto chiarito da Anci...

Art. 9
(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Al comma 1 viene prevista l’istituzione dell’elenco dei soggetti aggregatori tra i quali si annovera la Consip spa, una centrale di committenza per ogni regione, qualora costituita in base alla legge, nell’ambito dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti, presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Al comma 2 è previsto che i soggetti, diversi rispetto al comma precedente, che espletano attività di centrale di committenza faranno richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, preposta a tale incarico.
Tuttavia il compito di definire i requisiti per l’iscrizione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con apposito decreto, di concerto con il MEF da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. in oggetto previa intesa con la Conferenza Unificata. Tra tali requisiti vengono menzionati il carattere di stabilità dell’attività di centralizzazione, i valori di spesa considerati rilevanti per acquisire beni e servizi. Sempre con il medesimo decreto verrà istituito un tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che sarà coordinato dal Ministro dell’Economia.

Inoltre il comma 2 prevede l’istituzione, con apposito D.P.C.M., del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
Relativamente alle modalità di emanazione, viene stabilito che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza Unificata.

Il comma 3 demanda ad un altro D.P.C.M. l’individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali si prevede l’obbligo di ricorrere alla CONSIP o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.
Con il medesimo D.P.C.M. sono altresì individuate le modalità di attuazione del presente comma.
Il comma 3 individua altresì i seguenti soggetti obbligati:
• amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
• regioni ed enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni;
• enti del servizio sanitario nazionale.
Relativamente alle modalità di emanazione del citato D.P.C.M., il comma 3
dispone che esso venga adottato entro il 31 dicembre di ogni anno d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse disponibili ai sensi del comma 9. Inoltre tale DPCM deve essere emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita l’AVCP.

Il comma 4 riscrive la disciplina relativa all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici.
Oltre alla sostituzione del termine “centrale di committenza” con quello di “soggetto aggregatore”, le principali novità introdotte dal comma in esame sono le seguenti:
• il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, viene esteso a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
• il ricorso a un’unica centrale di committenza (soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, ma si prevede che l’acquisizione di lavori, beni e servizi avvenga nell’ambito delle unioni di comuni ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
• tra le varie opzioni percorribili dal Comune nell’acquisizione di lavori, beni e servizi, viene introdotta la possibilità di ricorrere alle province;
• viene eliminata la deroga (recentemente introdotta dal comma 343 della legge di stabilità 2014) alla disciplina in questione, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
• nel corso dell’esame al Senato la parte della disposizione che consente ai comuni di avvalersi dei competenti uffici, è stata estesa al fine di includere, tra questi ultimi, anche i competenti uffici delle province;
• viene mantenuta, nella sostanza, la parte della norma che consente di operare gli acquisti secondo il canale alternativo degli strumenti elettronici di acquisto. Nel corso dell’esame al Senato è stato tuttavia chiarito che tale canale alternativo opera limitatamente all’acquisizione di beni e servizi.

Alla luce delle modiche introdotte, nell’acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di provincia potranno optare, a decorrere dal 1° luglio prossimo11, per una delle seguenti opzioni alternative:
 procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
 costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti
uffici;
 ricorrere ad un soggetto aggregatore;
 ricorrere alla province;
 utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma in esame è stato previsto che l’AVCP non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Un’ulteriore disposizione inserita nel corso dell’esame al Senato integra i criteri per la valutazione dell’offerta nel caso di contratti da affidare sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (comma 4bis). È demandata, inoltre, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, e la pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi (commi 7-Cool.

Il comma 8-bis, dispone che, allo scopo di semplificare e rendere più efficiente l'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni da parte delle Autorità di gestione, certificazione e di audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

Viene, infine, previsto l’utilizzo di risorse per finanziare le attività dei soggetti aggregatori, per il potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria e per il finanziamento delle attività svolte da Consip S.p.a. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (commi 9-10).
Paolo Gros
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Messaggio  ubiale Mer 2 Lug 2014 - 1:10

grazie che mi hai risposto. il mio problema è che dobbiamo fare presto pena la perdita del contributo.... e se il SINTEL non mi garantisce che puo operare come soggetto aggregatore...
ubiale
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