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http://www.irpef.info/Dati da inserire in fatture D.L. 66/2014
2 partecipanti
Dati da inserire in fatture D.L. 66/2014
Salve, la mia domanda è questa:
ma proprio obbligatorio fare inserire in fattura il numero della determinazione dirigenziale, l'impegno contabile, il Capitolo di Spesa e il C.I.G., capita spesso che vengono protocollate fatture senza tutti questi elementi, come bisogna comportarsi in questo?
Si possono comunque registrare oppure è necessario farle annullare e farle riemettere con tutti i dati richiesti nel D.L. 66.
Distinti Saluti
ma proprio obbligatorio fare inserire in fattura il numero della determinazione dirigenziale, l'impegno contabile, il Capitolo di Spesa e il C.I.G., capita spesso che vengono protocollate fatture senza tutti questi elementi, come bisogna comportarsi in questo?
Si possono comunque registrare oppure è necessario farle annullare e farle riemettere con tutti i dati richiesti nel D.L. 66.
Distinti Saluti
Lorenzo78- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 09.04.11
re
Per notizia riporto il citato art. 42
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro
10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro
confronti.
E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di
settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo'
essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili
equivalenti e' annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d)la data di emissione della fattura o del documento contabile
equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi
dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile
equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe
unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il
pagamento;
l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria
(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche
amministrazioni)
1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di
legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel quale entro
10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e
per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro
confronti.
E' esclusa la possibilita' di ricorrere a registri di
settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte
integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli
oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture puo'
essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese
disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili
equivalenti e' annotato:
a) il codice progressivo di registrazione;
b) il numero di protocollo di entrata;
c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
d)la data di emissione della fattura o del documento contabile
equivalente;
e)il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
f) l'oggetto della fornitura;
g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e
spese indicati;
h)la scadenza della fattura;
i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi
dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile
equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del
presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe
unita' gestionali del bilancio sul quale verra' effettuato il
pagamento;
l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA;
m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di
esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 Agosto
2010, n. 136;
n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative
a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria
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