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Messaggio  JONATA MALLEGNI Gio 24 Lug 2014 - 3:29

Un dipendente dell’Ente, nato il 25.07.1956, a febbraio 2015 vanterà 42 anni e 6 mesi di servizio.

A vostro parere dobbiamo obbligatoriamente collocarlo in pensione oppure (essendo la risoluzione del rapporto di lavoro una mera facoltà dell’Ente) é ammissibile l’ulteriore permanenza in servizio?


JONATA MALLEGNI

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Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Lug 2014 - 3:38

http://www.self-entilocali.it/2014/02/07/pensioni-p-a-ambito-di-applicazione-del-regione-pensionistico-previgente/
Paolo Gros
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http://paologros.oneminutesite.it/

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Messaggio  JONATA MALLEGNI Gio 24 Lug 2014 - 4:29

Paolo Gros ha scritto:http://www.self-entilocali.it/2014/02/07/pensioni-p-a-ambito-di-applicazione-del-regione-pensionistico-previgente/

Ti ringrazio Paolo.

Tuttavia la risposta non é utile per le mie perplessità (probabilmente perché non sono stato chiaro), in quanto non si "attaglia" al caso in argomento.

Il dipendente non rientra tra quelli che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.2011, ma nella normativa post-Fornero.

A febbraio 2015, pur avendo solo 59 anni di età, sarà in possesso di 42 anni e 6 mesi di servizio e pertanto matura il diritto alla pensione anticipata.

Se avesse raggiunto il limite di età massimo (66 anni e 3 mesi) dovremmo inevitabilmente risolvere il rapporto di lavoro in quanto non é più previsto il trattenimento in servizio per un biennio.

Avendo semplicemente raggiunto l’anzianità di servizio "massima", dobbiamo ugualmente "licenziarlo" o ciò é solo una facoltà e possiamo accogliere la richiesta di restare a lavoro?


JONATA MALLEGNI

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Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Lug 2014 - 23:58

é solo una facoltà

la pensione anticipata o la precedente pensione di anzianità è una prestazione
economica,a domanda
Paolo Gros
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Messaggio  enziano Ven 25 Lug 2014 - 5:32

La possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con il preavviso di 6 mesi, al compimento dell'anzianità massima contributiva, prevista dall'art. 72 c.11 del Dl 112/08, conv. con L. 133/08, così come integrato dall'art.1 c.5 del 90/14, è ovviamente una facoltà e non un atto obbligatorio.
A maggior ragione se l'amministrazione non ha adottato, nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nessuna norma che preveda la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di servizio.
Il dipendente può continuare a svolgere regolarmente servizio senza necessità di domanda di prosecuzione alcuna, fino al limite anagrafico previsto dalla normativa vigente.
Nel caso invece che l'ente volesse procedere all'applicazione del citato art.72, e in mancanza di una norma regolamentare interna, si dovrebbe procedere preliminarmente all'adozione di uno specifico e motivato atto d'indirizzo per fornire al dirigente delle risorse umane le opportune direttive per assumere i provvedimenti di competenza, tenendo conto che difficilmente si potrebbe effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui l'interessato fosse soggetto, poichè di età inferiore a 62 anni, alle penalizzazioni di cui all'art. 10 del Dl. 201/11.

enziano

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