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centrali uniche di committenza
Allora da subito si può operare come da normativa ante L. 89/2014?
placio14- Messaggi : 51
Data d'iscrizione : 16.07.13
Re: centrali uniche di committenza
questo il testo approvato il 31-07-2014 alla camera in prima lettura
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
CONVERSIONE PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
CONVERSIONE PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
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