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Cumulabilità permessi e ripresa effettiva lavoro
Buongiorno.
Avrei un quesito da proporre:
vorrei usufuire cumulativamente del congedo parentale frazionato con i 3 giorni (suddivisi per ore) previsti dalla 104 per familiare disabile; Vi risulta possibile?
Se io prendo il lunedì come congedo parentale e lavoro il venerdì, prendendo il pomeriggio libero ai sensi della 104, quanti giorni di congedo parentale vengono conteggiati?
Si può considerare il venerdì come effettiva ripresa del lavoro, oppure no?
Grazie a tutti quelli che sapranno aiutarmi.
Avrei un quesito da proporre:
vorrei usufuire cumulativamente del congedo parentale frazionato con i 3 giorni (suddivisi per ore) previsti dalla 104 per familiare disabile; Vi risulta possibile?
Se io prendo il lunedì come congedo parentale e lavoro il venerdì, prendendo il pomeriggio libero ai sensi della 104, quanti giorni di congedo parentale vengono conteggiati?
Si può considerare il venerdì come effettiva ripresa del lavoro, oppure no?
Grazie a tutti quelli che sapranno aiutarmi.
naty- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 16.10.11
Permessi
La questione – dopo alcune precedenti indicazioni dell’INPDAP – è stata disciplinata dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 8/2008, che fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 (Legge 6 agosto 2008, n. 133). La Circolare 8/2008 va letta congiuntamente alla precedente n. 7 che, in alcuni passaggi, era più restrittiva proprio sugli aspetti relativi alla frazionabilità dei permessi giornalieri.
La Circolare conferma quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni da numerose Circolari: il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese.
Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.
Si tratterebbe – a nostro avviso – di una scelta irrazionale da parte del lavoratore disabile, poiché non avrebbe alcuna convenienza nel frazionare i permessi in ore, visto che può scegliere direttamente la fruizione delle due ore giornaliere di permesso.
Inoltre, sottolinea il Ministero, tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Pertanto, ad oggi, il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili.
La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.
Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso. In tutti gli altri casi, lo dice il Ministero, non va effettuato alcun limite di ore.
Pertanto, il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.
La Circolare conferma quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni da numerose Circolari: il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese.
Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.
Si tratterebbe – a nostro avviso – di una scelta irrazionale da parte del lavoratore disabile, poiché non avrebbe alcuna convenienza nel frazionare i permessi in ore, visto che può scegliere direttamente la fruizione delle due ore giornaliere di permesso.
Inoltre, sottolinea il Ministero, tale limitazione è per ora applicabile solo nel caso i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento abbiano già previsto una corrispondenza in ore dei tre giorni di permesso. Pertanto, ad oggi, il lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi in ore giornaliere non può vedersi opporre il limite delle 18 ore mensili.
La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.
Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili e solo nel caso il suo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento abbia già previsto una corrispondenza in 18 ore dei tre giorni di permesso. In tutti gli altri casi, lo dice il Ministero, non va effettuato alcun limite di ore.
Pertanto, il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.
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