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incarichi ex art 110 comma 2 sezione lazio

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incarichi ex art 110 comma 2 sezione lazio  Empty incarichi ex art 110 comma 2 sezione lazio

Messaggio  francodan Mer 19 Ott 2011 - 2:37

L’esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell’organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica), previsti dalla richiamata normativa.
Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, cui spetta la rappresentanza politico-istituzionale dell’l’Ente locale in base a quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del TUEL, né può ritenersi preclusivo all’emissione del parere il mancato inoltro della richiesta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che la trasmissione per il tramite di detto organismo è previsto dal citato art. 7 soltanto come “ di norma” e, come più volte puntualizzato da questa Sezione e conformemente agli orientamenti univoci assunti in proposito dalla giurisprudenza contabile, non può costituire impedimento a radicare l’esercizio della suddetta funzione consultiva, anche se apparirebbe opportuno un intervento del legislatore atto a meglio chiarire la funzione di intermediazione del C.A.L. ai fini di un espletamento più efficace della funzione consultiva in parola.
Quanto all’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, l’inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico nel quale l’art. 7, comma 8, è inserito, va correttamente intesa alla stregua dei principi enunciati in numerose delibere adottate da questa Sezione nell’esercizio della funzione consultiva (cfr. da ultimo, deliberazione n. 9/2009), convalidati anche dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti (cfr. in particolare, delibera n. 54 del 17 novembre 2010).
Ai fini di una corretta delimitazione della materia della contabilità pubblica, operata in base alle considerazioni riportate nella citata pronuncia delle SS.RR., il quesito posto dal Sindaco di Frascati, in quanto volto all’interpretazione di norme di natura prevalentemente finanziaria, direttamente incidenti su bilanci comunali e sulla composizione dell’ammontare della spesa per il personale – di cui il legislatore impone un progressivo contenimento in sede di legge finanziaria annuale – deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.
Nella specie si tratta, di stabilire se permanga la possibilità per un ente locale di conferire incarichi a tempo determinato per posti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2 del TUEL, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso (art. 40) a tutte le amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’art. 19 del d. lgs. 165/2001.
Tali ultime disposizioni hanno fissato limiti percentuali diversi sulla dotazione organica dirigenziale di prima o di seconda fascia, consentendo il ricorso agli incarichi dirigenziali, con adeguata motivazione, alle sole ipotesi in cui non sussistano, all’interno dell’Amministrazione, persone dotate della qualificazione professionale richiesta.
Poiché il comma 6 ter del citato art. 19 estende l’indicata normativa a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, oggetto del parere è la verifica della compatibilità con la specifica disciplina dettata per gli Enti locali, dell’art. 110, comma 2, del TUEL, relativamente ai dirigenti fuori dotazione organica.
Con riferimento al merito della questione, il Collegio non può non richiamare i contenuti e le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, nella deliberazione n. 14/CONTR/11 dell’8 marzo 2011, chiamate a pronunciarsi, per contrasti interpretativi, sulla relativa questione di massima.
In effetti, l’art. 110, comma 2 richiamato distingue tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista.
Nel primo caso, la disposizione demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi l’individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo tuttavia un limite quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e garantendo comunque la stipulazione di almeno un contratto. Nell’altro caso, la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato viene consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente e in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’ente, arrotondando il prodotto all’unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
La specificità della fattispecie - che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art. 15 delle preleggi).
In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs.165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, in ossequio ai consolidati canoni di ermeneutica giuridica,gli estremi dell’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2, del TUEL, che risulta pertanto tuttora applicabile.
In ogni caso, una lettura diversa può essere data alla fattispecie rappresentata alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 1 e art. 6, comma 2, del d. lgs. 1 agosto 2011, n. 141, che ha inteso innovare nella materia “de qua”.


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