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A/10 privo di cose persone ed allacci e TARI

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Messaggio  mafalda.rossi Gio 2 Ott 2014 - 3:23

Buongiorno

un immobile accatastato A/10 privo di suppellettili ed allacci utenze, si deve considerare come locale a disposizione ai fini TARI deve essere assoggettato alla tariffa prevista per i depositi?

Nel nostro regolamento è stato disciplinato che per gli immobili adibiti ad abitazione se privi di suppellettili, persone ed allacci alle utenze sono esentati, mentre per gli immobili commerciali vuoti e privi di allacci pagano come depositi.

Nel caso di un A/10 quindi studio come dobbiamo comportarci?


mafalda.rossi

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Messaggio  Paolo Gros Gio 2 Ott 2014 - 3:42

direi analogamente , non vedo quali rifiuti possa produrre
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Messaggio  mafalda.rossi Gio 2 Ott 2014 - 3:46

grazie quindi la considero al pari di una abitazione

mafalda.rossi

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Messaggio  iadon Gio 2 Ott 2014 - 3:53

mafalda.rossi ha scritto:grazie quindi la considero al pari di una abitazione
Immobili vuoti soggetti alla Tari. Il mancato utilizzo di un locale o di un'area non esonerano il contribuente dal pagamento della nuova tassa rifiuti. È questa la posizione espressa dall'Ifel, con una nota del 1° settembre scorso, su una questione dibattuta da anni e che ha fatto registrare contrastanti prese di posizione della giurisprudenza, di legittimità e di merito, e del ministero dell'economia e delle finanze.

È di fondamentale importanza questa regola, evidenziata dall'Ifel in prossimità del termine di scadenza (30 settembre) per la redazione dei regolamenti sulle entrate.

Peraltro, i comuni avrebbero dovuto tenerne conto anche negli anni precedenti per i vecchi regimi di prelievo sui rifiuti. In passato, infatti, le amministrazioni locali hanno escluso dalla tassazione gli immobili inutilizzati, se privi di allacci alle reti, idriche ed elettriche, o di mobili.

Nella nota Ifel, correttamente, viene precisato che la tassa è dovuta a prescindere dall'uso degli immobili, purché siano «potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani». Quindi, «indipendentemente dalla circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico». La Tari si paga se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti. Sono soggetti gli immobili non utilizzati, se non allacciati alle reti idriche, elettriche o se privi di mobili. I principi fissati dalla Cassazione per la Tarsu, si legge nella nota, vanno osservati anche per la Tari. Stesso discorso vale per la Tares lo scorso anno.

In effetti la Cassazione (ordinanza 18022/2013), per esempio, con una delle ultime pronunce sulla questione de qua, ha ritenuto legittima la pretesa del comune di Bologna di applicare la Tarsu a un appartamento inutilizzato. Per i giudici di legittimità, il cambio di residenza del contribuente, la denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile e il mancato consumo di energia elettrica non lo esonerano dal pagamento della tassa rifiuti.

Sulla tassabilità degli immobili inutilizzati, però, Cassazione, giudici tributari e Ministero dell'economia e delle finanze sono andati in ordine sparso. E le amministrazioni comunali non hanno quasi mai applicato la regola stabilita dalla Suprema corte, la quale ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esenzione dal pagamento. Vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati). Non ha alcuna rilevanza la scelta soggettiva dei titolari di non utilizzarli. Anche il mancato arredo non costituisce prova dell'inutilizzabilità dell'immobile e della inettitudine alla produzione di rifiuti.

Un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato si rivela inutilizzato, ma non oggettivamente inutilizzabile. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Regola ribadita con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre. Sempre la Cassazione (ordinanza 1332 del 21 gennaio 2013) ha ritenuto che l'esonero dal pagamento non spetta neppure quando il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta cessazione di un'attività industriale (nel caso di specie, un oleificio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, invece, nelle linee guida che ha fornito ai comuni nel 2013 sulla Tares, ha sostenuto che non sono soggetti al pagamento le unità immobiliari privi di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche, che di fatto non vengono utilizzate.

Per il ministero, gli immobili inutilizzati destinati ad abitazioni private o ad attività commerciali e industriali non erano soggette al pagamento della Tares. Ma la tesi ministeriale si pone anche in contrasto con l'interpretazione che ha dato il legislatore dell'articolo 14 del dl 201/2011, contenuta nella relazione governativa, laddove ha chiarito che devono essere tassati tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall'effettiva produzione.

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Messaggio  Paolo Gros Gio 2 Ott 2014 - 4:03

Il mancato utilizzo di un locale ....l'Ifel e ti pareva....

il mancato utilizzo e' una cosa , l'impossibilita' di utilizzo per mancanza di utenze e suppellettili tutta unìaltra cosa.

il legislatore ci dice...devono essere tassati tutti gli immobili «suscettibili» di produrre rifiuti urbani, vale a dire oggettivamente utilizzabili, a prescindere dall'effettiva produzione...

non l'Ifel Shocked
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Messaggio  mafalda.rossi Gio 2 Ott 2014 - 4:04

un immobile categoria A se sprovvisto di allacci (fogna, luce, gas acqua) come potrebbe produrre potenzialmente rifiuti?
Ho letto le sentenze della Cassazione, così come la nota Ifel, condivido tale interpretazione per un immobile non abitazione,poiché posso considerarlo un deposito, per stoccaggio merci, o magazzino, ecco perchè mi era sorto il dubbio su come considerare ai fini della tassazione l'immobile A/10, che per sua natura è UFFICIO e quindi non abitazione ,

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Messaggio  Roberto79 Gio 2 Ott 2014 - 5:47

che ne dica l'IFEL, lo STATO o chiunque altro, per me un immobile con queste caratteristiche è esente dal pagamento della Tassa Rifiuti
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Messaggio  iadon Gio 2 Ott 2014 - 7:50

mafalda.rossi ha scritto:un immobile categoria A se sprovvisto di allacci (fogna, luce, gas acqua) come potrebbe produrre potenzialmente rifiuti?
Ho letto le sentenze della Cassazione, così come la nota Ifel, condivido tale interpretazione per un immobile non abitazione,poiché posso considerarlo un deposito, per stoccaggio merci, o magazzino, ecco perchè mi era sorto il dubbio su come considerare ai fini della tassazione l'immobile A/10, che per sua natura è UFFICIO e quindi non abitazione ,
Personalmente l'interpretazione della sentenza sia: Tu hai un'immobile accatastato nella CAT. A, togli le utenze (acqua,luce,gas,ecc) per non pagare i servizi MA COMUNQUE PUOI UTILIZZARLO COME DEPOSITO (od altro).....NON VEDO PERCHE' TU NON DEBBA PAGARE LA TARI....VISTO CHE E' UNA TUA SCELTA DI TOGLIERE I SERVIZI PUR RIMANENDO POTENZIALMENTE IN GRADO DI PRODURRE RIFIUTI....RIPETO, INTERPRETAZIONE PERSONALE.... (poi Paolo mi dirà in contrario di tutto)

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Messaggio  mafalda.rossi Gio 2 Ott 2014 - 9:11

quindi avendo previsto nel regolamento TARI che "gli immobili adibiti ad abitazioni che risultano privi di cose e persone e privi di tutti gli allacci alle utenze , se tale norma è contra legem dovremmo aspettarci che il Ministero ci comunichi di modificare il regolamento cassando tale previsione, giusto?

e questo come si concilierebbe con le stesse linee guida da esso emanate? ...
Il tenore delle sentenze della Suprema Corte sono importanti, e molto incisive sulla tassazione, pertanto avrebbero dovute tenerle in debito conto quando hanno redatto le linee guida.....

Il mio problema resta poiché noi abbiamo esentato solo gli immobili che sono abitazioni , mentre per i locali è stato (recependo l'onorevole parere della Suprema Corte) previsto che vengono tassati come depositi dove non si esercita alcuna attività .

a mio modesto parere personale credo che un'abitazione sprovvista di allacci non possa definirsi abitabile, e credo che questo era un concetto ripreso dall'Ifel nelle linee guida dell'Imu redatte nell'anno 2012 (provo a cercarle nel caso le posto o inserisco il link)

mafalda.rossi

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Messaggio  Carlo Saletta Mar 7 Ott 2014 - 10:37

mafalda.rossi ha scritto:quindi avendo previsto nel regolamento TARI che "gli immobili adibiti ad abitazioni che risultano privi di cose e persone e privi di tutti gli allacci alle utenze , se tale norma è contra legem dovremmo aspettarci che il Ministero ci comunichi di modificare il regolamento cassando tale previsione, giusto?

e questo come si concilierebbe con le stesse linee guida da esso emanate? ...
Il tenore delle sentenze della Suprema Corte sono importanti, e molto incisive sulla tassazione, pertanto avrebbero dovute tenerle in debito conto quando hanno redatto le linee guida.....

Il mio problema resta poiché noi abbiamo esentato solo gli immobili che sono abitazioni , mentre per i locali è stato (recependo l'onorevole parere della Suprema Corte) previsto che vengono tassati come depositi dove non si esercita alcuna attività .

a mio modesto parere personale credo che un'abitazione sprovvista di allacci non possa definirsi abitabile, e credo che questo era un concetto ripreso dall'Ifel nelle linee guida dell'Imu redatte nell'anno 2012 (provo a cercarle nel caso le posto o inserisco il link)

Concordo con Paolo "suscettibili di produrre rifiuti", questo se non ha allacci e suppellettili non è suscettibile di produre rifiuti, salvo diverso uso. Io ho aggiunto, in sintesi, questo concetto nel regolamento che sta a significare che ora ti chiudo la posizione, se però verifico che tu ne fai un uso non previsto e non comunicato ti vengo a recuperare quanto dovuto, con le sanzioni del caso. Il resto mi pare una vessazione inutile, anche nel caso di C, D, ecc...., non solo di A. Ritengo sia importante garantire l'equità e la coerenza dei comportamenti, in tutti i casi.

Carlo Saletta

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