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Vigili e previdenza complementare - L'agenzia delle Entrate
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 208 del codice della strada (D.lgs 285/92) e dell’art. 17 del CCNL del 22 gennaio 2004, i comuni possono destinare a fini assistenziali e previdenziali una quota del ricavato dalle contravvenzioni al codice della strada per i lavoratori appartenenti al corpo dei vigili urbani.
Alcuni enti stanno provvedendo all’accantonamento di una quota determinata dei proventi derivanti dalle contravvenzioni. I dubbi sorti sulla disciplina fiscale e sull’eventuale indicazione in busta paga delle quote accantonate (assoggettamento contributivo ed erariale) non sono ancora stati chiariti dagli istituti di competenza.
Alma ha provveduto a inoltrare nuovamente i propri quesiti all’Agenzia delle Entrate.
Di seguito riportiamo i quesiti Alma e le risposte.
Testo richiesta informazioni: Per i Vigili Urbani del Comune, l'art.208 c.2 l.a della L.285/1992 e l'art.17 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22/1/2004, prevedono che una parte dei proventi delle contravvenzioni (per infrazioni stradali) vengano destinati per scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti di polizia municipale. I Comuni destinano quindi una quota alla previdenza complementare. Tale quota, che è interamente carico ente, rientra tra i redditi da lavoro dipendente e quindi va tassata ai fini irpef e addizionali? Inoltre, sempre per questa quota si può riconoscere l'onere deducibile al dipendente?
Testo risposta del 22/03/2011: Gentile contribuente, i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Tale valore si rileva nel punto 61 del CUD 2011. I contributi di previdenza complementare, se a carico dell'ente, sono esclusi dai punti 1 e 2 del CUD per un importo fino ad euro 5.164,57 e vengono esposti nel punto 53 del CUD2011. Cordiali saluti.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
Agenzia delle Entrate - Centro di Assistenza Multicanale di Venezia Contact Center
IL DIRETTORE Giancarlo Enzo
Alla luce della risposta dell’Agenzia delle Entrate, pare che i contributi per assistenza sanitaria non costituiscano reddito e che i contributi per previdenza complementare rientrino tra gli oneri deducibili. Purtroppo però la risposta è troppo generica e pertanto, restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti
Fonte :Almacentroservizi
Alcuni enti stanno provvedendo all’accantonamento di una quota determinata dei proventi derivanti dalle contravvenzioni. I dubbi sorti sulla disciplina fiscale e sull’eventuale indicazione in busta paga delle quote accantonate (assoggettamento contributivo ed erariale) non sono ancora stati chiariti dagli istituti di competenza.
Alma ha provveduto a inoltrare nuovamente i propri quesiti all’Agenzia delle Entrate.
Di seguito riportiamo i quesiti Alma e le risposte.
Testo richiesta informazioni: Per i Vigili Urbani del Comune, l'art.208 c.2 l.a della L.285/1992 e l'art.17 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22/1/2004, prevedono che una parte dei proventi delle contravvenzioni (per infrazioni stradali) vengano destinati per scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti di polizia municipale. I Comuni destinano quindi una quota alla previdenza complementare. Tale quota, che è interamente carico ente, rientra tra i redditi da lavoro dipendente e quindi va tassata ai fini irpef e addizionali? Inoltre, sempre per questa quota si può riconoscere l'onere deducibile al dipendente?
Testo risposta del 22/03/2011: Gentile contribuente, i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, in base a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Tale valore si rileva nel punto 61 del CUD 2011. I contributi di previdenza complementare, se a carico dell'ente, sono esclusi dai punti 1 e 2 del CUD per un importo fino ad euro 5.164,57 e vengono esposti nel punto 53 del CUD2011. Cordiali saluti.
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000.
Agenzia delle Entrate - Centro di Assistenza Multicanale di Venezia Contact Center
IL DIRETTORE Giancarlo Enzo
Alla luce della risposta dell’Agenzia delle Entrate, pare che i contributi per assistenza sanitaria non costituiscano reddito e che i contributi per previdenza complementare rientrino tra gli oneri deducibili. Purtroppo però la risposta è troppo generica e pertanto, restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti
Fonte :Almacentroservizi
Vigili e previdenza complementare
Relativamente all'argomento l'Agenzia delle Entrate si era già espressa nel 2010.
Ecco l'estratto da Italia Oggi del 29/6/2010:
"Gli accantonamenti individuali che i comuni destinano annualmente alla pensione integrativa dei vigili urbani sono considerati dal fisco come oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche. Questo purché la forma pensionistica aggiudicataria rispetti tutti i requisiti richiesti dal dlgs 252/2005."
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello avanzato dall'unione dei comuni Adige Guà con il parere n. 954-93374 del 22 giugno 2010 (pubblicato su www.poliziamunicipale.it).
L'ente richiedente ha istituito, ai sensi dell'art. 208 del codice della strada, un fondo per l'assistenza e la previdenza integrativa del personale di polizia municipale. L'unione dei comuni ha quindi richiesto chiarimenti sulla disciplina fiscale conseguente. Secondo l'Agenzia delle entrate il fondo, avente la natura giuridica di associazione non riconosciuta, persegue lo scopo di finanziarie la previdenza integrativa degli operatori di polizia mediante la stipula di contratti individuali destinando altresì all'assistenza per gli infortuni e malattie parte dei proventi. In pratica i versamenti che affluiscono alla quota previdenziale una volta investiti, formeranno un montante che verrà erogato al lavoratore al termine dell'attività.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale «la scrivente è del parere che gli accantonamenti presso il fondo tenuto alla stipula di detti contratti individuali rappresentino uno strumento organizzativo attraverso il quale viene assicurata ai dipendenti la prestazione previdenziale integrativa. Pertanto, nell'ipotesi in cui la forma pensionistica aggiudicataria del contratto rispetti i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, si deve ritenere che i versamenti che affluiscono alla suddetta forma pensionistica siano considerati oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10, lett e-bis) del Tuir, nel limite previsto dalla norma».
In buona sostanza anche se il versamento viene effettuato direttamente dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito del dipendente anzi ne abbatte parzialmente la tassazione. Le prestazioni erogate a titolo di previdenza integrativa saranno soggette a tassazione, ai sensi del dlgs 252/2005. Per quanto riguarda eventuali prestazioni assistenziali, conclude il parere, queste costituiranno per l'interessato redditi da lavoro dipendente.
Il vigile deduce i versamenti del Comune Pagina 1 di 1
http://www.anutel.it/index2.php?option=com_resource&controller=article&article=26295&category_i... 30/06/2010
Ecco l'estratto da Italia Oggi del 29/6/2010:
"Gli accantonamenti individuali che i comuni destinano annualmente alla pensione integrativa dei vigili urbani sono considerati dal fisco come oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche. Questo purché la forma pensionistica aggiudicataria rispetti tutti i requisiti richiesti dal dlgs 252/2005."
Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello avanzato dall'unione dei comuni Adige Guà con il parere n. 954-93374 del 22 giugno 2010 (pubblicato su www.poliziamunicipale.it).
L'ente richiedente ha istituito, ai sensi dell'art. 208 del codice della strada, un fondo per l'assistenza e la previdenza integrativa del personale di polizia municipale. L'unione dei comuni ha quindi richiesto chiarimenti sulla disciplina fiscale conseguente. Secondo l'Agenzia delle entrate il fondo, avente la natura giuridica di associazione non riconosciuta, persegue lo scopo di finanziarie la previdenza integrativa degli operatori di polizia mediante la stipula di contratti individuali destinando altresì all'assistenza per gli infortuni e malattie parte dei proventi. In pratica i versamenti che affluiscono alla quota previdenziale una volta investiti, formeranno un montante che verrà erogato al lavoratore al termine dell'attività.
Per quanto riguarda la disciplina fiscale «la scrivente è del parere che gli accantonamenti presso il fondo tenuto alla stipula di detti contratti individuali rappresentino uno strumento organizzativo attraverso il quale viene assicurata ai dipendenti la prestazione previdenziale integrativa. Pertanto, nell'ipotesi in cui la forma pensionistica aggiudicataria del contratto rispetti i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, si deve ritenere che i versamenti che affluiscono alla suddetta forma pensionistica siano considerati oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10, lett e-bis) del Tuir, nel limite previsto dalla norma».
In buona sostanza anche se il versamento viene effettuato direttamente dal datore di lavoro non concorre alla formazione del reddito del dipendente anzi ne abbatte parzialmente la tassazione. Le prestazioni erogate a titolo di previdenza integrativa saranno soggette a tassazione, ai sensi del dlgs 252/2005. Per quanto riguarda eventuali prestazioni assistenziali, conclude il parere, queste costituiranno per l'interessato redditi da lavoro dipendente.
Il vigile deduce i versamenti del Comune Pagina 1 di 1
http://www.anutel.it/index2.php?option=com_resource&controller=article&article=26295&category_i... 30/06/2010
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi : 379
Data d'iscrizione : 23.08.10
complementare
A seguito di recenti ulteriori approfondimenti ALMA, risulta indispensabile che nel caso in cui vengano destinati (ai sensi dell'art. 208 del codice della strada) dei versamenti alla previdenza complementare per i vigili, tali importi devono comparire:
- sul modello F24EP con il codice P206 perchè va versato il contributo di solidarietà all'Inpdap
- sulla lista PosPA nella parte relativa alla previdenza complementare
- sul modello CUD nella sezione DATI FISCALI
- sul modello F24EP con il codice P206 perchè va versato il contributo di solidarietà all'Inpdap
- sulla lista PosPA nella parte relativa alla previdenza complementare
- sul modello CUD nella sezione DATI FISCALI
previdenza complentare vigili
Buongiorno, non ho dedotto dal reddito del lavoratore il premio versato per la previdenza complementare è corretto inserire l'importo nel CUD al punto 121 "Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2"? Se si, cosa devo mettere poi nel punto 8 del CUD?
Roberta Patuzzo- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 04.10.11
Re: Vigili e previdenza complementare - L'agenzia delle Entrate
forse non mi sono spiegata volevo chiederti che codice devo mettere al punto 8 del cud "dati generali" trattandosi di una previdenza "particolare" il cod. 1 o il cod. 4?Paolo Gros ha scritto:sul modello CUD nella sezione DATI FISCALI
I vigili dicono che se non metto qs codice il CAF non considera deducibile il premio pagato. Scusami tanto.
Roberta Patuzzo- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 04.10.11
Re: Vigili e previdenza complementare - L'agenzia delle Entrate
Scusate, risollevo questo topic per non aprirne uno nuovo.
Per chiarirmi le idee, qual'è l'iter da seguire nel caso il Comune scelga di destinare i proventi del codice della strada a forme di pensione integrativa?
1. Delibera di giunta di destinazione delle somme (annuale)
2. accordo sindacale integrativo
e poi va versato il 10% delle somme all'INPDAP con f24EP codice P206(con passaggio in DMA2) - versamento annuale?
indicazione delle somme versate nel CUD... come previdenza complementare? (Campo 120 del Cud 2013?)
grazie!
Per chiarirmi le idee, qual'è l'iter da seguire nel caso il Comune scelga di destinare i proventi del codice della strada a forme di pensione integrativa?
1. Delibera di giunta di destinazione delle somme (annuale)
2. accordo sindacale integrativo
e poi va versato il 10% delle somme all'INPDAP con f24EP codice P206(con passaggio in DMA2) - versamento annuale?
indicazione delle somme versate nel CUD... come previdenza complementare? (Campo 120 del Cud 2013?)
grazie!
Otis- Messaggi : 124
Data d'iscrizione : 11.03.11
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