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http://www.irpef.info/ALLOGGI EX IACP IMU O TASI?
2 partecipanti
ALLOGGI EX IACP IMU O TASI?
SCUSATE SE TORNO SULL'ARGOMENTO:
stralcio di un regolamento IUC:
Si considerano abitazione principale [u]ai fini della sola detrazione di euro 200,00:
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
ALIQUOTA IMU APPROVATA:
ALIQUOTA IMU ORDINARIA ALTRI BENI IMMOBILI 7,6 per mille + DETRAZIONE 200,00
ALIQUOTA TASI 0,00
Se l'alloggio ha le caratteristiche di cui al decreto 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture ne ha oggetto di dichiarazione ed in questo caso non pagan nulla.
E' corretto?
GRAZIE.
stralcio di un regolamento IUC:
Si considerano abitazione principale [u]ai fini della sola detrazione di euro 200,00:
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
ALIQUOTA IMU APPROVATA:
ALIQUOTA IMU ORDINARIA ALTRI BENI IMMOBILI 7,6 per mille + DETRAZIONE 200,00
ALIQUOTA TASI 0,00
Se l'alloggio ha le caratteristiche di cui al decreto 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture ne ha oggetto di dichiarazione ed in questo caso non pagan nulla.
E' corretto?
GRAZIE.
ABRUZZO- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: ALLOGGI EX IACP IMU O TASI?
http://www.paologros.net/t39861-anche-il-comune-di-milano-la-pensa-come-il-forum-e-non-come-le-faq-del-mef
Re: ALLOGGI EX IACP IMU O TASI?
e quindi sono soggetti all'IMu.
ABRUZZO- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 16.12.11
Re: ALLOGGI EX IACP IMU O TASI?
sono 2 cose distinte
per gli alloggi sociali l’imposta municipale propria non si applica per legge
L’imposta municipale propria non si applica, ALTRESÌ:
......b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche
per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
per ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER)
aliquota di base e sola detrazione di € 200
----Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
per gli alloggi sociali l’imposta municipale propria non si applica per legge
L’imposta municipale propria non si applica, ALTRESÌ:
......b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche
per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
per ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora ATER)
aliquota di base e sola detrazione di € 200
----Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
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