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Affidamento gestione parcheggi a pagamento

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Affidamento gestione parcheggi a pagamento Empty Affidamento gestione parcheggi a pagamento

Messaggio  luigi61 Mer 8 Ott 2014 - 5:08

Gentilissimi, sono nuovo del forum e vorrei porvi un quesito.
Nel mio piccolo comune l'amministrazione è intenzionata a disciplinare, in via sperimentale e al momento per un anno, a pagamento , una parte dei parcheggi esistenti (strisce blu con parcometri). Ho contattato via mail alcune ditte specializzate nella gestione parcheggi, due delle quali, dopo un breve sopralluogo, mi hanno fatto pervenire delle proposte tecniche ed economiche. Senza entrare nei dettagli delle soluzioni tecniche, le due proposte economiche prevedono un aggio minimo garantito per il comune, rispettivamente di 30.000 e 38.000 euro a fronte di una stima di incassi ipotizzati intorno ai 100/110.000 Euro. Come dicevo gli aggi sono garantiti anche senza il conseguimento degli obbiettivi di incasso delle ditte. Secondo uno dei rappresentanti delle due ditte, l'affidamento della gestione potrebbe essere affidato in maniera diretta (quindi senza gara) stante l'importo dell'aggio (inferiore 40.000 euro) e la via "sperimentale" del progetto ... la cosa mi lascia perplesso ma sembra alettare l'amministrazione in quanto vorrebbe già fare entare gli introiti dei parcheggi nella previsione di bilancio per il prossimo anno, di prossima discussione.....

luigi61

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Messaggio  antonio satriano Mer 8 Ott 2014 - 8:28

luigi61 ha scritto:Gentilissimi, sono nuovo del forum e vorrei porvi un quesito.
Nel mio piccolo comune l'amministrazione è intenzionata a disciplinare, in via sperimentale e al momento per un anno, a pagamento , una parte dei parcheggi esistenti (strisce blu con parcometri). Ho contattato via mail alcune ditte specializzate nella gestione parcheggi, due delle quali, dopo un breve sopralluogo, mi hanno fatto pervenire delle proposte tecniche ed economiche. Senza entrare nei dettagli delle soluzioni tecniche, le due  proposte economiche prevedono un aggio minimo garantito per il comune, rispettivamente di 30.000 e 38.000  euro a fronte di una stima di incassi ipotizzati intorno ai 100/110.000 Euro. Come  dicevo gli aggi sono garantiti anche senza il conseguimento degli obbiettivi di incasso delle ditte. Secondo uno dei rappresentanti delle due ditte, l'affidamento della gestione potrebbe essere affidato in maniera diretta (quindi senza gara) stante l'importo dell'aggio (inferiore 40.000 euro) e la via "sperimentale" del progetto ...  la cosa mi lascia perplesso ma sembra alettare l'amministrazione in quanto vorrebbe già fare entare gli introiti dei parcheggi nella previsione di bilancio per il prossimo anno, di prossima discussione.....
" incassi ipotizzati intorno ai 100/110.000 " leggiti la seguente dell'ANAC " Deliberazione n. 72 Adunanza del 16 novembre 2010
Rif. VISF/GE/10/51420

Oggetto: fornitura parcometri ed attività di assistenza tecnica

Stazione appaltante: Comune di Tropea (VV);

Esponente: Gruppo Consiliare Uniti per la Rinascita

Rif. normativi: artt. 26, 27, 29 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006; art. 119 del D.Lgs. n. 267/200



IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Vista la relazione della Direzione generale vigilanza servizi e forniture

Considerato in fatto

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del rappresentanti del Gruppo Consiliare Uniti per la Rinascita del Comune di Tropea (VV), nella quale si contesta l’illegittimità delle Delibere della Giunta n. 44 dell’8 giugno 2010 e n. 75 del 15 luglio 2010, inerenti rispettivamente l’appalto relativo alla fornitura parcometri ed attività di assistenza tecnica e il servizio gestione parcheggi a pagamento, affidati direttamente alla società GTT Gruppo Torinese S.p.A., controllata dal Comune di Torino, e alla neo-costituita cooperativa Meridiana. In base alla documentazione allegata, il secondo affidamento riguarderebbe una concessione di servizi di durata annuale per la quale la cooperativa Meridiana si impegna a rimborsare i 60 mila euro alla società GTT (riconosciuti a detta società con il primo affidamento) e a riconoscere al Comune di Tropea un corrispettivo pari a 118 mila euro.
Considerata la rilevanza delle questioni portate all’attenzione dell’Autorità, la Direzione Vigilanza Servizi e Forniture, in data 13 agosto 2010, ha inviato al Comune di Tropea una nota contenente la comunicazione di avvio istruttoria nella quale si contesta, oltre ai due affidamenti diretti presumibilmente avvenuti in violazione alle norme contenute nel Codice, anche la possibile non corretta valutazione del valore della concessione, che presumibilmente risulta superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
In riscontro alla predetta richiesta, il Comune di Tropea ha inviato una nota, pervenuta in data 7 ottobre 2010, nella quale si osserva che l’affidamento alla società GTT è avvenuto ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, “che consente ai Comuni di stipulare accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”. Inoltre, “la convenzione, a fronte dell’affiancamento organizzativo nella messa a punto e nell’avvio del nuovo sistema, non prevede corrispettivi ma solo la corresponsione di un importo corrispondente al rimborso delle spese sostenute. La cessione dei parcometri, in tale contesto, è parimenti avvenuta a prezzo di realizzo e non a prezzi di mercato”. In particolare, secondo quanto rappresentato nella Delibera n. 44/2010, si tratterebbe di 20 parcometri dismessi e rigenerati, venduti quindi ad un prezzo inferiore a quello di mercato per nuovi parcometri.
Per quanto concerne l’affidamento alla cooperativa Meridiana, il Comune di Tropea ha rappresentato che si tratta di “un affidamento a titolo sperimentale e che il relativo contratto esclude espressamente ogni possibilità di rinnovo tacito o esplicito”. Nella Delibera n. 75, dopo aver preso atto di aver ricevuto dalla cooperativa neo-costituita Meridiana un’offerta per l’affidamento del servizio sperimentale di gestione dei parcheggi a pagamento per un anno, viene dichiarato che “appare difficilmente applicabile all’istanza in questione la disciplina del D.lgs n. 163 del 2006 sia in relazione alla tipologia (concessione di servizi), sia alle clausole contrattuali ed alla transitorietà del medesimo (anni 1)”.
Infine, il Comune di Tropea fa presente che il valore dell’affidamento è superiore alle somme a carico della cooperativa Meridiana, ma la determinazione esatta dipenderà dagli esiti della sperimentazione in corso.

Ritenuto in diritto

Per quanto concerne il primo affidamento, in via preliminare si ricorda che l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che “in applicazione dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”. Il richiamato art. 43, a sua volta, prevede che dette iniziative devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e comportare risparmi di spesa.
Ai contratti di sponsorizzazione e a quelli assimilabili, tra i quali quelli di cui all’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, si applica l’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché il successivo art. 27 di chiusura per i contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice. In base ad essi l’appalto deve essere aggiudicato tenendo conto dei principi del Trattato, vale a dire economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Inoltre, l’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.
Dalla risposta inviata dal Comune di Tropea emerge, innanzitutto, che l’affidamento è avvenuto senza aver consultato altri concorrenti, come prescrive la normativa vigente, né sono stati dimostrati risparmi di spesa al riguardo. In merito a quest’ultimo punto si osserva che in primo luogo l’affidamento riguarda essenzialmente una fornitura, come tale non ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000; in secondo luogo, il risparmio deriverebbe essenzialmente dall’acquisto di parcometri dismessi e rigenerati che, ovviamente, hanno un costo inferiore a quello dei parcometri nuovi. Tuttavia, il Comune di Tropea non ha accertato se esistevano altri soggetti in grado di fornire parcometri con le medesime caratteristiche. Per quanto riguarda poi i servizi aggiuntivi rispetto alla fornitura, non si può condividere l’argomentazione del Comune di Tropea che non vi sarebbe un corrispettivo a favore della società GTT, ma solo un rimborso spese. L’entità di tale rimborso è stata determinata ex-ante e non sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla GTT; inoltre, niente assicura che non vi siano imprese in grado di fornire tali servizi a prezzi inferiori. Si tratta, quindi, di un contratto a titolo oneroso che avrebbe dovuto essere stato affidato tramite gara (sul punto si veda anche la recente Deliberazione del 27 luglio 2010, n. 50).
Si deve, infine, considerare che l’eventuale risparmio deriverebbe da un frazionamento improprio dell’affidamento: nella generalità dei casi la società concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi provvede anche a mettere a disposizione i parcometri. L’obbligo del loro acquisto presso un soggetto identificato dal Comune, ad un prezzo predeterminato, interagisce negativamente con la libertà di impresa del concessionario.
In definitiva, nel caso di specie, non sembra condivisibile il richiamo all’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 ed, in ogni caso, la sua applicazione da parte del Comune di Tropea non appare conforme a quanto previsto dal Codice dei Contratti.

In riferimento al secondo affidamento, si rileva innanzitutto che l’art. 30 del Codice disciplina esplicitamente la materia della concessione dei servizi e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nella Delibera n. 75/2010 del Comune di Tropea, si applicano al caso di specie le norme ivi contenute. In particolare, il comma 3 prevede che “la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti”. Nessuno di tali principi è stato soddisfatto per l’affidamento in esame, né risulta che il Comune di Tropea abbia invitato alla gara concorrenti distinti dall’affidataria.
Poiché il valore stimato della concessione, anche se l’entità esatta è difficile da stimare, è sicuramente superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l’adeguata pubblicità avrebbe richiesto che anche le imprese straniere fossero state correttamente informate dell’affidamento (Cfr. Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario - 2000/C 121/02). Nel caso di una concessione di servizi il valore stimato dell’affidamento ricomprende il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti (cfr. Deliberazione del 25 febbraio 2010, n. 9), che, come riconosciuto anche dal Comune di Tropea, è superiore al corrispettivo versato dal concessionario alla stazione appaltante (e gli altri oneri da questi sostenuti per aggiudicarsi l’affidamento).

Infine, deve rilevarsi che, poiché i due affidamenti oggetto di analisi sono stati effettuati non tenendo conto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, non risulta che siano stati richiesti i relativi CIG – Codice Identificativo Gara, né versati i previsti contributi all’Autorità.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene che:

•il richiamo all’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000 per l’appalto relativo alla fornitura parcometri ed attività di assistenza tecnica da parte del Comune di Tropea non è corretto, in quanto si tratta di una fornitura, non sono stati dimostrati i risparmi di spesa e l’affidamento è avvenuto a seguito di un frazionamento artificioso del contratto principale;
•l’affidamento diretto del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento è in contrasto con le disposizione di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;
•il calcolo relativo alla determinazione dell’importo del servizio oggetto di concessione deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla futura gestione;
•invita il Comune di Tropea a rendere noti, entro trenta giorni dalla ricezione della presente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i provvedimenti che lo stesso intenderà adottare in conformità alle indicazioni fornite;
•dà mandato alla Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture perché comunichi la presente deliberazione al comune di Tropea ed ai segnalanti e affinché disponga la pubblicazione della delibera sul sito internet dell'Autorità.


Il Consigliere Relatore: Piero Calandra

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 dicembre 2010

Il Segretario: Maria Esposito
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Messaggio  luigi61 Mer 8 Ott 2014 - 10:04

Grazie!! ci ho dovuto studiare un po' ma ho capito....

luigi61

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