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http://www.irpef.info/comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
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comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
Spese personale alla luce dell'art. 1 comma 557 quater legge 296/2006
Messaggio comuneaglientu Oggi a 12:00
Cari colleghi vorrei sottoporvi il seguente quesito:
L'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 è intervenuto in merito al limite di spesa di personale per gli enti locali, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del seguente: 557-quater ai sensi del quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Posto che la ratio che ha spinto il legislatore ad adottare, in luogo del precedente parametro di riduzione progressiva della spesa storica posto dall’art. 1 comma 557, un parametro temporale fisso individuato nel valore medio di spesa del triennio, è stata quella di offrire ai comuni soggetti al patto di stabilità la possibilità di aumentare, a far data dal 2014, la propria capacità di spesa;
Considerato che lo scrivente comune è soggetto a patto di stabilità, e dunque al vincolo finanziario di cui all’art. 1 comma 557, solo a partire dal 2013 in quanto l’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha ampliato la platea degli enti locali soggetti al patto, tra i quali figurano ora anche i Comuni, come Aglientu, che contano una popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Si chiede di sapere se l’art. 1 comma 557 quater debba trovare applicazione anche nel caso in cui la capacità di spesa, calcolata sulla base della media del triennio precedente, risulti peggiorativa rispetto alla normativa precedente.
A mio avviso per la non applicabilità della norma depone infatti sia la ratio legis, come detto tesa ad aumentare la capacità di spesa dell’Ente, ma soprattutto l’elemento temporale intervenendo la norma ad esercizio finanziario ormai concluso con evidente nocumento per l’attività di programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile dell’ente.
ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare alla disussione
Messaggio comuneaglientu Oggi a 12:00
Cari colleghi vorrei sottoporvi il seguente quesito:
L'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014 è intervenuto in merito al limite di spesa di personale per gli enti locali, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del seguente: 557-quater ai sensi del quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Posto che la ratio che ha spinto il legislatore ad adottare, in luogo del precedente parametro di riduzione progressiva della spesa storica posto dall’art. 1 comma 557, un parametro temporale fisso individuato nel valore medio di spesa del triennio, è stata quella di offrire ai comuni soggetti al patto di stabilità la possibilità di aumentare, a far data dal 2014, la propria capacità di spesa;
Considerato che lo scrivente comune è soggetto a patto di stabilità, e dunque al vincolo finanziario di cui all’art. 1 comma 557, solo a partire dal 2013 in quanto l’art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha ampliato la platea degli enti locali soggetti al patto, tra i quali figurano ora anche i Comuni, come Aglientu, che contano una popolazione superiore a 1.000 abitanti;
Si chiede di sapere se l’art. 1 comma 557 quater debba trovare applicazione anche nel caso in cui la capacità di spesa, calcolata sulla base della media del triennio precedente, risulti peggiorativa rispetto alla normativa precedente.
A mio avviso per la non applicabilità della norma depone infatti sia la ratio legis, come detto tesa ad aumentare la capacità di spesa dell’Ente, ma soprattutto l’elemento temporale intervenendo la norma ad esercizio finanziario ormai concluso con evidente nocumento per l’attività di programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile dell’ente.
ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare alla disussione
comuneaglientu- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 14.10.14
Re: comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
Questo è uno degli effetti perversi della scrittura "pasticciata" delle norme di legge.
La ratio era di facilitare gli enti e se qualche ente ne esce penalizzato, in teoria, non si dovrebbe applicare.
Il problema è che la norma non dispone nulla in merito.
Potreste "rischiare" a chiedere alla Corte dei Conti....
La ratio era di facilitare gli enti e se qualche ente ne esce penalizzato, in teoria, non si dovrebbe applicare.
Il problema è che la norma non dispone nulla in merito.
Potreste "rischiare" a chiedere alla Corte dei Conti....
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
Età : 46
Località : Il mondo del diritto
re
Si chiede di sapere se l’art. 1 comma 557 quater debba trovare applicazione anche nel caso in cui la capacità di spesa, calcolata sulla base della media del triennio precedente, risulti peggiorativa rispetto alla normativa precedente
si trova comunque applicazione poiche' non esiste norma esclusiva
si trova comunque applicazione poiche' non esiste norma esclusiva
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