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LAVORO NOTTURNO
Salve, nell'ultima stagione estiva n .4 dipendenti (autisti) aventi orario di lavoro (lunedi-sabato) hanno svolto la loro attività nelle ore serali dalle ore 19 alle 01. Gli stessi hanno altresì lavorato in tutte le domeniche usufruendo del riposo compensativo nella giornata del lunedi.
Vorrei sapere per cortesia, quale istituto contrattuale bisogna applicare per le ore di lavoro notturno dalle 22 alle 01. Pago la turnazione 30 % e 50% oppure la maggiorazione 20% e 30% della retribuzione di cui all'art. 52 del Ccnl del 2000?
Grazie
Vorrei sapere per cortesia, quale istituto contrattuale bisogna applicare per le ore di lavoro notturno dalle 22 alle 01. Pago la turnazione 30 % e 50% oppure la maggiorazione 20% e 30% della retribuzione di cui all'art. 52 del Ccnl del 2000?
Grazie
mauriziov- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 20.11.12
scusa ma
sono inseriti in turno come previsto a rotazione e con 10 ore di servizio o no?
e po lavorano da martedì a domenica più che da lunedì a sabato no?
e po lavorano da martedì a domenica più che da lunedì a sabato no?
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
LAOVORO NOTTURNO
Il loro turno di servizio ordinario è dal lunedì al sabato, orario diurno. Solo per il periodo estivo hanno fatto una pseudo turnazione, nel senso che hanno fatto 3 settimane di lavoro notturno ed una settimana di diurno. Logicamente tutto fatto secondo un accordo verbale con il proprio dirigente, quindi non sono turnisti. Per noi il loro orario di lavoro rimane dal lunedi al sabato. Infatti lavorando la domenica hanno usufruito del riposo compensativo il lunedi. Poco fa ho trovato un orientamento aran che riporto qui di seguito. Mi sembra la mia casistica, cosa ne pensate. Pago al 20 e 30 %!
Il trattamento economico spettante al dipendente che presta servizio di domenica, nell’ambito di una particolare organizzazione dell’orario di lavoro settimanale ordinario che prevede la prestazione lavorativa anche in tale giorno.
Quale compenso deve essere riconosciuto al personale che rende la prestazione lavorativa nella giornata della domenica, in presenza di un orario di lavoro settimanale dello stesso che si articola dal martedì alla domenica e prevede il lunedì come giorno di riposo settimanale? Deve farsi riferimento alle previsioni dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?
Nella particolare situazione organizzativa considerata, si ritiene che debba trovare applicazione non la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 ma quella del comma 5 del medesimo art. 24.
Infatti, questa prende in considerazione esclusivamente la fattispecie del personale che, pure in mancanza di una organizzazione del lavoro in turno (secondo le previsioni dell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000), è assoggettato ad una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva, in via ordinaria e continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni (come nel caso di una settimana lavorativa ordinaria che si svolge dal martedì alla domenica oppure di una settimana lavorativa ordinaria che preveda prestazioni svolte totalmente in orario notturno). Solo a questo personale è riconosciuto, accanto alla normale retribuzione contrattuale, un ulteriore compenso aggiuntivo, diversificato, in relazione alle diverse ipotesi prese in considerazione, pari:
ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno o in giornata festiva;
ad una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno – festivo.
Il trattamento economico spettante al dipendente che presta servizio di domenica, nell’ambito di una particolare organizzazione dell’orario di lavoro settimanale ordinario che prevede la prestazione lavorativa anche in tale giorno.
Quale compenso deve essere riconosciuto al personale che rende la prestazione lavorativa nella giornata della domenica, in presenza di un orario di lavoro settimanale dello stesso che si articola dal martedì alla domenica e prevede il lunedì come giorno di riposo settimanale? Deve farsi riferimento alle previsioni dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?
Nella particolare situazione organizzativa considerata, si ritiene che debba trovare applicazione non la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 ma quella del comma 5 del medesimo art. 24.
Infatti, questa prende in considerazione esclusivamente la fattispecie del personale che, pure in mancanza di una organizzazione del lavoro in turno (secondo le previsioni dell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000), è assoggettato ad una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva, in via ordinaria e continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni (come nel caso di una settimana lavorativa ordinaria che si svolge dal martedì alla domenica oppure di una settimana lavorativa ordinaria che preveda prestazioni svolte totalmente in orario notturno). Solo a questo personale è riconosciuto, accanto alla normale retribuzione contrattuale, un ulteriore compenso aggiuntivo, diversificato, in relazione alle diverse ipotesi prese in considerazione, pari:
ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno o in giornata festiva;
ad una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno – festivo.
mauriziov- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 20.11.12
paghi 20 e 30
in quanto non essendo turno non può essere pagata come turno,inoltre un giorno da lunedì a domenica deve essere di riposo (come dice la costituzione e la legge sul lavoro che prevede anche sanzioni) la norma del recupero entro 15 giorno e intesa per chi fa 5 giorni visto che e evidente che il contratto non poteva superare la costituzione le norme europee e le leggi sul lavoro (in caso di controllo l ispettorato fa la sanzione) 1 giorno alla settima deve sempre essere di riposo.
E per questo che nel quesito aran da te postato parla da martedì a domenica.
NON e legale lavorare 7 giorni su sette alla settimana MAI.(espone l ente a sanzioni e contenziosi inutili)
Chi lavora su 5 giorni invece se lavora un 6 giorno che era di riposo lo recupera.
E per questo che nel quesito aran da te postato parla da martedì a domenica.
NON e legale lavorare 7 giorni su sette alla settimana MAI.(espone l ente a sanzioni e contenziosi inutili)
Chi lavora su 5 giorni invece se lavora un 6 giorno che era di riposo lo recupera.
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
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