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Riallineamento PEO e loro confluenza nel fondo per cessazioni

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Riallineamento PEO e loro confluenza nel fondo per cessazioni  Empty Riallineamento PEO e loro confluenza nel fondo per cessazioni

Messaggio  Paolo Gros Gio 30 Dic 2010 - 1:21

In riferimento alla corretta applicazione delle dichiarazioni congiunte: n. 14 allegata al CCNL del 2004, n. 4 allegata al CCNL del 2006, n. 1 allegata al CCNL del 2009 riporto il parere Anci :
"I predetti criteri possono essere così riepilogati:
A) gli incrementi economici stipendiali previsti dai rinnovi contrattuali, per la parte relativa alla quota concernente il differenziale tra il trattamento iniziale e quello della posizione economica formalmente acquisita dai singoli lavoratori alla data di stipula dei singoli CCNL, viene finanziata con oneri a carico delle risorse nazionali a disposizione del singolo rinnovo contrattuale e, di conseguenza, sono a carico del bilancio dell'ente (in analogia a quanto avviene per l'incremento del tabellare iniziale);
B)queste specifiche quote di incremento devono essere contabilizzate separatamente e, per essere parte della componente spesa per progressione orizzontale, vanno a confluire nel fondo speciale di cui all'art. 17 del CCNL del 1999;
C) in caso di cessazione dal servizio del lavoratore interessato, l'intero importo della progressione orizzontale, sia la quota prelevata dalle risorse decentrate stabili, sia la quota aggiuntiva a carico del bilancio conseguente ai rinnovi del CCNL, vengono riacquisiti nella parte stabile delle risorse decentrate per essere riutilizzate secondo le
decisioni definite in sede di contrattazione decentrata.
Resta inteso, comunque, che questa regola vale una tantum per i soli casi delle posizioni economiche effettivamente e formalmente in godimento alla data di stipula del CCNL; per le progressioni economiche formalizzate in data successiva alla data del CCNL l'intero onere (ivi compresa, quindi, anche la quota posta a carico del bilancio secondo le indicazioni sopra riferite) sarà a carico delle risorse decentrate stabili. Per questo fine è del tutto indifferente che l'avvio della procedura selettiva o l'accordo decentrato siano intervenuti in data precedente alla ripetuta sottoscrizione dei CCNL di riferimento: deve far fede la data di formale riconoscimento del beneficio, anche se i suoi effetti fossero retroattivi.
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