Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
cambio mansioni EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
cambio mansioni EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
cambio mansioni EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
cambio mansioni EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
cambio mansioni EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
cambio mansioni EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
cambio mansioni EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
cambio mansioni EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
cambio mansioni EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
cambio mansioni EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
cambio mansioni EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
cambio mansioni EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
cambio mansioni EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
cambio mansioni EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
cambio mansioni EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

cambio mansioni

4 partecipanti

Andare in basso

cambio mansioni Empty cambio mansioni

Messaggio  m.anna Mar 4 Nov 2014 - 10:29

Può un dipendente assunto in qualità di geometra all'ufficio tecnico,cat. C, essere spostato in altro ufficio con mansioni di istruttore amministrativo, cat. C ?

m.anna

Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 08.07.14

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty Re: cambio mansioni

Messaggio  Quartarone Giovanni Mar 4 Nov 2014 - 11:41

Io dico di no, ma altri non la pensano allo stesso modo

http://mhcelsew-nt.alicomitalia.it/celservizi/forum/showthread.php?tid=999

Quartarone Giovanni

Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 60
Località : Torino

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty re

Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Nov 2014 - 0:29

seppur autorevole la risposta nel link indicato non la condivido ed onestamente mi pare male argomentata .....molto molto umilmente
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty ma la risposta del link

Messaggio  carlomagno Mer 5 Nov 2014 - 1:34

"garantendo la professionalità del dipendente" mutando il profilo professionale? si da amministrativo generico a ricoprire un ruolo specifico tecnico si garantisce ma l inverso no di certo.

carlomagno

Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty re

Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Nov 2014 - 1:57

concordo con Carlomagno
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty Re: cambio mansioni

Messaggio  Quartarone Giovanni Mer 5 Nov 2014 - 14:18

Fino a quando non ci sarà una sentenza a sostegno delle nostre opinioni non si potrà porre fine a questo malcostume …

Normativa che regola il mutamento del profilo professionale

ART. 3 ccnl 31.03.99 - Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A.
7. Nell’allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 13.


Art. 52 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Articolo 52 Disciplina delle mansioni(Art. 56 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs n. 387 del 1998)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. (209)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
[1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.]
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.

Quartarone Giovanni

Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 60
Località : Torino

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty il contratto

Messaggio  carlomagno Gio 6 Nov 2014 - 2:41

Riporta il 2103 del codice civile puoi verificare ee su questo esistono varie sentenze esempio Corte di cassazione, N.8527-14 Aprile 2011 ...in sintesi:
Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, deve essere valutata dal giudice di merito, con giudizio di fatto incensurabile in Cassazione, l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta al livello professionale raggiunto e alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente nella pregressa fase del rapporto e nella precedente attività svolta.

carlomagno

Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11

Torna in alto Andare in basso

cambio mansioni Empty Re: cambio mansioni

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.