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http://www.irpef.info/obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
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Lucio Guerra
francodan
ubiale
7 partecipanti
Pagina 1 di 1
obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
Questo obbligo è stato rimandato al 31.12.2014, o no?
Per esempio se devo acquistare un bene devo rivolgermi obbligatoriamente al me.pa. o a centrale d'acquisto o posso autonomamente acquistare da fornitore?
Per esempio se devo acquistare un bene devo rivolgermi obbligatoriamente al me.pa. o a centrale d'acquisto o posso autonomamente acquistare da fornitore?
ubiale- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 02.02.12
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
se lavori in un comune sotto i 10.000 ,dal 1 1 2015 devi acquistare tutti i beni e servizi tramite mepa,consip o centrali di acquisto o sistemi equiparati
non sono possibili in via autonoma neanche gli acquisti in economia....
non sono possibili in via autonoma neanche gli acquisti in economia....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
grazie
Grazie per risposta. Sì mio comune è sotto i 3000 ab
ubiale- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 02.02.12
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
la proroga è sempre dietro l'angolo oppure ci si può affidare ad unione di comuni
acquisti
Ma dal 01/01/15 per i Comuni sotto i 10000 ab è obbligatorio siglare accordi, consorzi per acquisti o si puo procedere autonomamente con mepa /ARCA etc...?
Grazie
Grazie
AriLeo- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 21.11.13
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)
(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
(comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)
(ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; in forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro)
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
http://www.anci.piemonte.it/news/notizie-2014/937-centrali-di-committenza-scheda-anci-acquisizioni-di-beni-servizi-e-forniture
guarda questo link è fatto bene ...vi è il dubbio economato...un dubbio non da poco....
guarda questo link è fatto bene ...vi è il dubbio economato...un dubbio non da poco....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
re
Il dubbio sull'obbligo delle Unioni di comuni/accordi è nato dalla lettura della scheda ANCI perchè sotto i 40000 indica come obbligo il ricorso a tale forme associative, pero' come riportato da Lucio Guerra, la norma art. 3-bis prevede...In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento...
AriLeo- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 21.11.13
obbligo di usare il mercato elettronico
francodan ha scritto:se lavori in un comune sotto i 10.000 ,dal 1 1 2015 devi acquistare tutti i beni e servizi tramite mepa,consip o centrali di acquisto o sistemi equiparati
non sono possibili in via autonoma neanche gli acquisti in economia....
Quindi ad oggi, 2014, per un comune sotto i 10.000,00 abitanti è possibile affidare un incarico di circa 1.000,00 euro, in modo diretto senza mercato elettronico seguendo i criteri del regolamento in economia?
adelefinanziaria- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
Buondì,
Perchè no?
Perchè no?
Raggio84- Messaggi : 266
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : Castel Morrone
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
Si, ma Adelefinanziaria mi pare si trovi in Comune sotto i 10.000, quindi l'obbligo decorre dall'01.01 e dall'01.07.2015.
Raggio84- Messaggi : 266
Data d'iscrizione : 17.10.11
Località : Castel Morrone
Re: obbligo di usare il mercato elettronico per forniture e servizi
Raggio84 ha scritto:Si, ma Adelefinanziaria mi pare si trovi in Comune sotto i 10.000, quindi l'obbligo decorre dall'01.01 e dall'01.07.2015.
infatti è quello che pensavo anch'io, ma sinceramente dopo il parere di Paolo ho pensato di aver male interpretato la norma
adelefinanziaria- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 14.01.12
Pagina 1 di 1
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