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Invarianza dell spesa ai sensi dell'art. 1 comma 136 legge 56/2014

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Messaggio  LORELLA DEL BARBA Mer 12 Nov 2014 - 4:36

Buongiorno a tutti. Abbiamo un dubbio circa le modalità di applicazione del principio di invarianza della spesa degli amministratori. Come ci si deve comportare nell'ipotesi di elezioni avvenute nel 2013? L'eventuale calcolo deve essere effettuato sulla spesa teorica del 2012?
Grazie mille!

LORELLA DEL BARBA

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Messaggio  Paolo Gros Mer 12 Nov 2014 - 4:38

ul tema dell’invarianza della spesa per gli Amministratori Locali, si è recentemente espressa la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia con Deliberazione n. 112/PAR/2014 del 28 maggio 2014 che in relazione all’art.1, co.136, della legge 56/2014 che stabilisce l’obbligo, per gli enti interessati, di rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l’invarianza della relativa spesa, ai sensi dell’art.7, co.8, della legge 131/2003, ha precisato quanto segue:

“..La disciplina in argomento pone varie problematiche interpretative…... Un primo problema che si pone è quello di individuare a quale normativa il legislatore si riferisce quando lega l’obbligo di invarianza della spesa alla “legislazione vigente”. In linea teorica, infatti, il comma 136 potrebbe riferirsi sia alla legislazione vigente al momento della elezione degli amministratori uscenti, sia alla legislazione vigente al momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Un secondo problema che si pone è quello di determinare le voci di spesa rilevanti ai fini del rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa. Un terzo problema è quello di individuare il periodo di tempo (es. ultimo esercizio finanziario oppure precedente mandato amministrativo) al quale occorre fare riferimento per ottemperare al citato obbligo di invarianza della spesa. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con nota n.6508 del 24 aprile 2014, .........ha fornito alcune indicazioni interpretative in ordine alla normativa in esame. Il suddetto Ministero, tenendo conto anche di quanto precedentemente disposto in merito dalla legge 191/2009 (come modificata dal D.L. 2/2010) e dal D.L. 138/2011 (disposizioni che avevano ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori, precedentemente stabilito dal D.Lgs. 267/2000, a decorrere dal primo turno elettorale successivo alla entrata in vigore delle norme stesse), con particolare riferimento alle questioni oggetto della presente richiesta di parere, ha specificato che l’interpretazione delle disposizioni introdotte dalla legge 56/2014 deve tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa pubblica; che tutti i Comuni (compresi quelli che non hanno potuto precedentemente ridurre il numero di consiglieri e assessori non essendo andati al voto dopo l’entrata in vigore della legge 191/2009 e del D.L. 138/2011) devono parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l’invarianza di spesa al numero di amministratori indicati all’art.16, co.17, del D.L. 138/2011; che gli atti che rideterminano gli oneri in argomento sono deliberati dal Consiglio comunale (l’obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari nel corso della prima delibera della consiliatura, rectius nel corso della prima seduta visto quanto dispone l’art.41 del D.Lgs. 267/2000) fermo restando che l’invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti; ai fini del rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (articoli 80 e 86 del D.Lgs. 267/2000) per la loro estrema variabilità collegata alla attività lavorativa svolta dall’amministratore, mentre devono essere inclusi nel computo le indennità ed i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.
Questa Sezione condivide l’interpretazione ministeriale per quanto riguarda l’obbligo della invarianza della spesa in relazione al numero di amministratori indicati dal D.L. 138/2011. Considerata la evidente volontà del legislatore di non incrementare la spesa pubblica in argomento, la rideterminazione degli oneri deve assicurare l’invarianza di spesa in relazione al numero di amministratori indicati all’art.16, co.17, del D.L. 138/2011 e non al numero di amministratori in carica al momento della entrata in vigore della legge 56/2014. Il legislatore, pertanto, nel momento in cui, affermando il principio della invarianza della spesa, si riferisce alla “legislazione vigente” assume come parametro la spesa che deriva dalla applicazione della normativa in essere al momento della applicazione della legge 56/2014 (quindi il D.L. 138/2011) e non di quella in essere al momento della elezione degli amministratori uscenti (che può essere la disciplina vigente prima della legge 191/2009). Tale soluzione risulta apprezzabile sia per ragioni di uniformità e, quindi, senza che abbia rilevanza la durata del mandato degli amministratori uscenti, sia in quanto una diversa interpretazione condurrebbe al paradossale effetto, almeno potenziale, di incrementare la spesa, dal momento che, generalmente, i Consigli e le Giunte uscenti di Comuni con meno di 10.000 abitanti hanno un numero di consiglieri e di assessori maggiore di quello stabilito dal D.L. 138/2011 e, quindi, comportano per gli enti una spesa tendenzialmente maggiore rispetto a quanto stabilito prima dal D.L. 138/2011 e poi dalla legge 56/2014 (es. il Comune richiedente ha 12 Consiglieri uscenti, 6 previsti dal D.L. 138/2011 e 10 previsti dalla legge 56/2014). Non risulta, invece, condivisibile l’interpretazione ministeriale in ordine all’esonero dall’obbligo di invarianza della spesa degli oneri per i permessi retribuiti (art.80) e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.86) “per la loro estrema variabilità, collegata all’attività lavorativa dell’amministratore”. La Sezione ritiene, infatti, anche tali oneri rilevanti ai fini del rispetto dell’obbligo di invarianza della spesa previsto dal citato comma 136. Il legislatore, infatti, non solo non ha previsto una espressa esclusione di tali voci ma ha esplicitamente agganciato l’obbligo suddetto agli oneri, nessuno escluso, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico. Tra gli oneri previsti da tale titolo rientrano quelli per i permessi retribuiti (art.80), nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.86). Peraltro, priva di rilevanza, oltre che di un solido riferimento normativo che stante la lettera del comma 136 porta a soluzioni opposte, appare essere la motivazione addotta dal Ministero per giustificare l’esclusione di tali voci (“per la loro estrema variabilità collegata alla attività lavorativa svolta dall’amministratore”) dal momento che, come già riportato, analoga variabilità può essere riscontrata anche per altre tipologie di oneri previsti in favore di amministratori locali.
Il Ministero dell’Interno, nella nota citata, non ha fornito chiare indicazioni in merito all’esatto riferimento al quale attenersi per la quantificazione del suddetto limite di spesa. Il Comune ha, invece, formulato in proposito diverse possibili interpretazioni:
1. assumere come limite la spesa storica (soluzione che il Comune ritiene potenzialmente penalizzante nel caso di precedente rinuncia alla indennità spettante da parte degli amministratori uscenti);
2. individuare il limite di spesa (di indennità di funzione e gettoni di presenza) nella somma risultante dagli importi stabiliti ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 267/2000 moltiplicati per il numero degli aventi diritto;
3. individuare un limite differenziato in base alla voce di spesa (da un lato, spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e, dall’altro lato, misura massima stabilita ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza).
In assenza di specifiche previsioni normative, l’interpretazione della normativa in argomento non può prescindere, ancora una volta, non solo dal dato letterale, ma anche di quello teleologico dato dall’esigenza di non incrementare la spesa pubblica.
Ciò premesso, questa Sezione ritiene che il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese di viaggio), riguardi complessivamente l’ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell’ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza), rapportato al D.L. 138/2011. In via meramente esemplificativa, se il Comune, in base agli articoli da 77 a 87 del D.Lgs. 267/2000, nell’ipotesi (normale) che sia stata corrisposta una indennità di funzione a tutti gli amministratori in carica, ha speso euro 13.000 per 13 amministratori uscenti (12 consiglieri e il Sindaco), avrà euro 7.000 (essendo previsti 6 consiglieri e il Sindaco in base al D.L. 138/2011) come limite conseguente alla applicazione della legge 56/2004 (con 10 consiglieri e il Sindaco). Essendo individuato un limite unico, l’ente nella sua piena autonomia decisionale potrà compensare eventuali incrementi di talune tipologie di spesa con riduzioni di altre: in via meramente esemplificativa, potrà esserci un aumento degli oneri per permessi retribuiti, a fronte di una corrispondente riduzione di altre voci.
Si ritiene, infine, preferibile che la determinazione del limite di spesa avvenga considerando la spesa relativa all’esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della legge 56/2014. Tale soluzione, in assenza di indicazioni da parte del legislatore, appare preferibile rispetto alle altre ipotizzabili (es. media annua del mandato amministrativo precedente), anche in considerazione del principio di annualità del bilancio (art.162 del D.Lgs. 267/2000).”
Fonte:http://www.conord.eu
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Messaggio  marziop Mer 12 Nov 2014 - 8:35

aggiungerei anche la più recente deliberazione 265 del 17.10.2014 sezione controllo Corte Lombardia
che riprende pari pari quella della Puglia

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=4027-21/10/2014-SRCLOM



Alla luce di ciò appare del tutto condivisibile il parametro ( su cui cfr. deliberazione Puglia n. 112/2014/PAR) dato dalla spesa relativa all’esercizio finanziario precedente alle elezioni amministrative e, quindi, alla concreta applicazione della legge 56/2014. In mancanza, infatti, di espresse indicazioni legislative tale soluzione appare preferibile in considerazione del principio di annualità del bilancio (art.162 del D.Lgs. 267/2000).
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Messaggio  LORELLA DEL BARBA Mer 12 Nov 2014 - 8:49

Grazie mille! Pure la Corte dei Conti della Regione Lombardia si è pronunciata in merito, facendo proprie le considerazione della Corte dei Conti Puglia.

Dopo un attento esame mi resta il dubbio su come effettuare la verifica.

Spesa teorica 2012 diviso 17 (16 consiglieri + sindaco) moltiplicata per 11 (10 consiglieri + sindaco) come previsto dal D.L. 138/2011 nel testo in vigore ante modifica della Legge 56/2014.

Che ne pensi?

Grazie

LORELLA DEL BARBA

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