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3 partecipanti
incremento orario a 35 ore e contratto individuale
Facendo seguito a quesiti precedenti e preso atto che le varie sezioni della Corte dei Conti, a parer mio in modo contraddittorio, non ritengono l'incremento a 35 ore settimanale per personale part-time come nuova assunzione, si chiede se è necessario stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro?
Grazie
Grazie
pippomio- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.08.14
Re: incremento orario a 35 ore e contratto individuale
Grazie per la risposta, Paolo, ma mi sono dimenticato di porre un'altra questione, ancora più importante.
Con il contratto individuale al 50% i suddetti dipendenti(18) a tempo indeterminato occupavano in dotazione organica 9 posti.
Ora con l'integrazione oraria a 35 ore e il conseguente rapporto lavorativo portato al 97% i posti in dotazione organica dovranno essere necessariamente di più (se non sbaglio facendo la percentuale servirebbero oltre 11 posti) .
Mi sbaglio o è così?.
E, naturalmente, nei Comuni strutturalmente deficitari tutto questo farebbe scattare l'invio delle modifiche alla Commissione centrale a Roma..
Mi confermi che è così
GRAZIE!!!!!!!
Con il contratto individuale al 50% i suddetti dipendenti(18) a tempo indeterminato occupavano in dotazione organica 9 posti.
Ora con l'integrazione oraria a 35 ore e il conseguente rapporto lavorativo portato al 97% i posti in dotazione organica dovranno essere necessariamente di più (se non sbaglio facendo la percentuale servirebbero oltre 11 posti) .
Mi sbaglio o è così?.
E, naturalmente, nei Comuni strutturalmente deficitari tutto questo farebbe scattare l'invio delle modifiche alla Commissione centrale a Roma..
Mi confermi che è così
GRAZIE!!!!!!!
pippomio- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.08.14
re
il rapporto % dei posti parrtime riguarda tutti i posti a tempo parziale a prescindere siano al 50 o al 97%
Re: incremento orario a 35 ore e contratto individuale
Scusami Paolo, avrei bisogno di un chiarimento.
Al di là dell'errore sul calcolo dei posti eventualmente da coprire in dotazione organica (17 e non 11) i miei dubbi non riguardano la percentuale del contingente di personale da destinare a tempo parziale sul numero complessivo del personale della stessa qualifica presente in dotazione organica .
Ripeto: se il D.O. sono presenti 9 posti per 18 dipendenti al 50% (18 ore lavorative), con l'incremento a 35 ore i posti da prevedere in dotazione organica non devono essere quasi raddoppiati?
Poi chiedevo se la eventuale modifica, in quanto Ente strutturalmente deficitario, andava trasmessa alla Commissione centrale a Roma.
Scusami se sono insistente e nella fretta di porre le questioni magari non sono chiarissimo ..
Grazie
Al di là dell'errore sul calcolo dei posti eventualmente da coprire in dotazione organica (17 e non 11) i miei dubbi non riguardano la percentuale del contingente di personale da destinare a tempo parziale sul numero complessivo del personale della stessa qualifica presente in dotazione organica .
Ripeto: se il D.O. sono presenti 9 posti per 18 dipendenti al 50% (18 ore lavorative), con l'incremento a 35 ore i posti da prevedere in dotazione organica non devono essere quasi raddoppiati?
Poi chiedevo se la eventuale modifica, in quanto Ente strutturalmente deficitario, andava trasmessa alla Commissione centrale a Roma.
Scusami se sono insistente e nella fretta di porre le questioni magari non sono chiarissimo ..
Grazie
pippomio- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.08.14
Re: incremento orario a 35 ore e contratto individuale
Un contratto di 35 ore non è da considerare part time
ARAN
Può un ente disporre direttamente ed autonomamente la riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di lavoro del personale in turno, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, per il solo fatto che si è in presenza di un’organizzazione del lavoro per turni? Vi sono condizioni o particolari modalità per tale riduzione?
Su tale particolare problematica si ritiene utile specificare quanto segue:
1. l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 non riconosce direttamente alcun diritto alla riduzione dell’orario di lavoro al personale che svolge la propria attività lavorativa sulla base di una organizzazione del lavoro per turni o sulla base di una programmazione plurisettimanale;
2. in altri termini la sussistenza di un orario di lavoro articolato in più turni, in base alla disciplina dell’art. 22, del CCNL del 14.9.2000, o anche secondo una programmazione plurisettimanale in base alla disciplina dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, per alcune categorie di personale, non costituisce da solo sufficiente presupposto per l’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro ordinario a trentacinque ore, medie settimanali, ivi previste;
3. spetta al contratto decentrato il compito di dare eventuale attuazione alla disciplina contenuta nell’art. 22, comma 1 del CCNL del 1.4.1999, anche alla luce delle condizioni organizzative e di spesa;
4. infatti, per espressa previsione dell’art. 22, del CCNL dell’1.4.1999, la riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro è praticabile solo se è anche possibile dimostrare e certificare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa possono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi;
5. la locuzione “fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali” è da intendersi nel senso che le 35 ore settimanali sono previste come limite orario medio, pertanto l’orario di lavoro potrebbe essere ridotto anche in misura superiore alle trentacinque ore per alcune settimane e continuare ad essere fissato in trentasei ore o anche in misura superiore in altre;
6. la locuzione “proporzionali riduzioni del lavoro straordinario”, ad avviso della scrivente Agenzia, deve intendersi come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario; altrimenti, non vi sarebbero effettivi risparmi e, quindi, risorse da destinare alla copertura della maggiore spesa derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro;
7. per “stabili modifiche degli assetti organizzativi” devono intendersi tutti quei mutamenti dell’attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell’ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire all’ente di conseguire comunque “economie” di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l’intervento sulla spesa per il lavoro straordinario), della riduzione dell’orario di lavoro. Non si nasconde che, date le specifiche, e soprattutto rigide, caratteristiche dell’organizzazione del lavoro per turni, ad avviso della scrivente Agenzia, ben difficilmente si ritiene possibile l’introduzione nella stessa di modificazioni stabili ed effettivamente idonee a consentire risparmi di gestione, suscettibili di essere destinati al finanziamento della riduzione dell’orario di lavoro del personale turnista. In ogni caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente.
Alla luce di quanto sopra detto si esclude che, a prescindere dall’intervento della contrattazione integrativa, la riduzione possa essere disposta autonomamente dall’ente, attraverso l’adozione di un proprio regolamento comunque di autonome decisioni dei singoli dirigenti o responsabili dei servizi, anche alla luce dei costi connessi ed alla necessità di procedere alla relativa copertura, non potendosi in alcun modo ritenere possibile che, per effetto di una clausola del CCNL, essi siano posti direttamente a carico del bilancio dell’ente.
ARAN
Può un ente disporre direttamente ed autonomamente la riduzione a 35 ore settimanali dell’orario di lavoro del personale in turno, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999, per il solo fatto che si è in presenza di un’organizzazione del lavoro per turni? Vi sono condizioni o particolari modalità per tale riduzione?
Su tale particolare problematica si ritiene utile specificare quanto segue:
1. l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 non riconosce direttamente alcun diritto alla riduzione dell’orario di lavoro al personale che svolge la propria attività lavorativa sulla base di una organizzazione del lavoro per turni o sulla base di una programmazione plurisettimanale;
2. in altri termini la sussistenza di un orario di lavoro articolato in più turni, in base alla disciplina dell’art. 22, del CCNL del 14.9.2000, o anche secondo una programmazione plurisettimanale in base alla disciplina dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c) del medesimo CCNL del 14.9.2000, per alcune categorie di personale, non costituisce da solo sufficiente presupposto per l’applicazione della riduzione dell’orario di lavoro ordinario a trentacinque ore, medie settimanali, ivi previste;
3. spetta al contratto decentrato il compito di dare eventuale attuazione alla disciplina contenuta nell’art. 22, comma 1 del CCNL del 1.4.1999, anche alla luce delle condizioni organizzative e di spesa;
4. infatti, per espressa previsione dell’art. 22, del CCNL dell’1.4.1999, la riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro è praticabile solo se è anche possibile dimostrare e certificare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, che i maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa possono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario o con stabili modifiche degli assetti organizzativi;
5. la locuzione “fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali” è da intendersi nel senso che le 35 ore settimanali sono previste come limite orario medio, pertanto l’orario di lavoro potrebbe essere ridotto anche in misura superiore alle trentacinque ore per alcune settimane e continuare ad essere fissato in trentasei ore o anche in misura superiore in altre;
6. la locuzione “proporzionali riduzioni del lavoro straordinario”, ad avviso della scrivente Agenzia, deve intendersi come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario; altrimenti, non vi sarebbero effettivi risparmi e, quindi, risorse da destinare alla copertura della maggiore spesa derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro;
7. per “stabili modifiche degli assetti organizzativi” devono intendersi tutti quei mutamenti dell’attuale organizzazione del lavoro negli uffici dell’ente, di carattere permanente, la cui adozione potrebbe consentire all’ente di conseguire comunque “economie” di gestione, utilizzabili, proprio per la loro stabilità nel tempo, per il finanziamento, anche solo in quota (vi è, infatti, anche l’intervento sulla spesa per il lavoro straordinario), della riduzione dell’orario di lavoro. Non si nasconde che, date le specifiche, e soprattutto rigide, caratteristiche dell’organizzazione del lavoro per turni, ad avviso della scrivente Agenzia, ben difficilmente si ritiene possibile l’introduzione nella stessa di modificazioni stabili ed effettivamente idonee a consentire risparmi di gestione, suscettibili di essere destinati al finanziamento della riduzione dell’orario di lavoro del personale turnista. In ogni caso deve escludersi ogni possibilità di porre oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’ente.
Alla luce di quanto sopra detto si esclude che, a prescindere dall’intervento della contrattazione integrativa, la riduzione possa essere disposta autonomamente dall’ente, attraverso l’adozione di un proprio regolamento comunque di autonome decisioni dei singoli dirigenti o responsabili dei servizi, anche alla luce dei costi connessi ed alla necessità di procedere alla relativa copertura, non potendosi in alcun modo ritenere possibile che, per effetto di una clausola del CCNL, essi siano posti direttamente a carico del bilancio dell’ente.
Feri- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 23.04.14
re
molto sommessamente si parlava del caso assolutamente contrario e non di ...la riduzione a 35 ore ...che presuppone contratto full time in essere
Re: incremento orario a 35 ore e contratto individuale
Per prima cosa chiedo scusa di non aver ben interpretato la questione.
Giusto per chiarirmi le idee:
Se il collega ha una pianta organica in cui sono previsti 9 posti di personale part time al 50% (coperti da 18 unità) e l'Amministrazione intende aumentare il part time di queste 18 unità al 99% nulla deve essere cambiato nella pianta organica?
Bisogna solo essere attenti alla spesa?
Grazie
Giusto per chiarirmi le idee:
Se il collega ha una pianta organica in cui sono previsti 9 posti di personale part time al 50% (coperti da 18 unità) e l'Amministrazione intende aumentare il part time di queste 18 unità al 99% nulla deve essere cambiato nella pianta organica?
Bisogna solo essere attenti alla spesa?
Grazie
Feri- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 23.04.14
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