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Riduzione 10% Nuclei valutazione .La Corte Lombardia.Art.3 comma 6 del DL 78/2010 ..e' costituzionale ?

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Riduzione 10% Nuclei valutazione .La Corte Lombardia.Art.3 comma 6 del DL 78/2010 ..e' costituzionale ? Empty Riduzione 10% Nuclei valutazione .La Corte Lombardia.Art.3 comma 6 del DL 78/2010 ..e' costituzionale ?

Messaggio  Paolo Gros Ven 31 Dic 2010 - 3:02

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA in risposta al Sindaco del Comune di Città di Castellanza (VA)," con la richiesta in epigrafe ha promosso un parere di questa Sezione concernente l’esatta portata interpretativa, in punto di applicazione, della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 3, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. A tale richiesta di chiarimento segue il più specifico quesito se il Nucleo di valutazione (ora Organismo indipendente di valutazione) debba farsi rientrare tra gli organismi destinatari indicati nella novella, soggetti al taglio dell’indennità"

risponde :
"Alla luce delle argomentazioni che precedono, si deve ritenere che il Nucleo di Valutazione – ora Organismo indipendente di Valutazione - operante presso tale ente rientra, in quanto organo di controllo, nella normativa de qua e pertanto è soggetto all’operatività della medesima."

e fin qui tutto molto chiaro , la stessa Corte pero' , e neanche tanto tra le righe scrive anche " Trasponendo le coordinate costituzionali tracciate dal nuovo art. 117, Cost., alla norma che ci occupa, come detto, dal solo tenore letterale della stessa emerge come la fissazione di un vincolo puntuale, quale riduzione automatica del 10% di singole voci di spesa, come le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni a determinati organi collegiali, con conseguente ricaduta sui bilanci di tutti i centri di spesa, comprese le regioni e gli enti territoriali locali, non possa tradursi in un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell’anzidetta disposizione costituzionale"
e continua " Per ovviare ai profili di incostituzionalità che potrebbero tacciare il disposto de quo, il legislatore stesso ha ristretto il suo ambito soggettivo di operatività con il successivo comma 20 dell’articolo da ultimo citato, a tenore del quale viene sancita la non applicazione in via diretta di quest’ultimo alle regioni, alle province autonome ed agli enti del Servizio Sanitario Nazionale; al contrario, le disposizioni di detto articolo assurgono nei confronti dei predetti enti a previsioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
(…) Ad una attenta lettura del combinato disposto di cui ai commi 3 e 20 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, tuttavia, non rientrano tra le esclusioni fissate dal comma da ultimo citato gli enti locali, cioè a dire le Province e i Comuni. Ne risulta che tali enti resterebbero assoggettati al regime vincolistico della spesa per gli emolumenti corrisposti agli organi collegiali, nei termini meglio precisati dal summenzionato comma 3.
Manca, infatti, un riferimento testuale agli enti locali da parte del comma 20 dell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, che circoscrive la portata applicativa soggettiva di tutto l’articolo, compreso quindi anche il comma 3, così come precedentemente previsto dal comma 64 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aveva delimitato l’ambito applicativo di cui al comma 58 in punto di riduzione delle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni, rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 ”.

Concludendo la norma potrebbe suscitare rilievi critici di illegittimità costituzionale

Stiamo ad osservare.
Paolo Gros
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Messaggio  a.m.m. Mer 25 Mag 2011 - 9:01

La riduzione del 10 si applica anche ai compensi dei componenti del nucleo di valutazione per il 2010?

a.m.m.

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Riduzione 10% Nuclei valutazione .La Corte Lombardia.Art.3 comma 6 del DL 78/2010 ..e' costituzionale ? Empty Art.6 comma 3 DL 78/2010

Messaggio  Paolo Gros Mer 25 Mag 2011 - 10:16

Stante il post precedente ed il fatto che non sia stata sollevata incostituzionalita' della norma l'art.6 comma 3 risulta applicabbile agli enti locali ma come dice la norma " a decorrere dal 1° gennaio 2011 "
Paolo Gros
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Messaggio  a.m.m. Mer 25 Mag 2011 - 10:26

Quindi per il 2010 non si applica. Benissimo, grazie mille Smile

a.m.m.

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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Gio 26 Mag 2011 - 1:24

Ma se nel mio ente nel 2010 vi era un nucleo di valutazione formato da tre segretari (di cui uno era quello del Comune) ai quali (escluso l'interno) veniva corrisposto un rimborso spese viaggi e un gettone simbolico di presenza e ora nel 2011 l'amministrazione vuole affidare l'incarico (mediante bando) ad un professionista in qualità di OIV monocratico, come posso rispettare la spesa del 2010 ridotta del 10% ben sapendo quali sono gli onorari richiesti?
Con tutto quello che richiede il "Brunetta" anche i due segretari esterni (a torto o a ragione) non si accontentano più di quello che percepivano prima (e comunque l'amministrazione comunale non li vuole più).
Che devo fare? Posso comunque giustificare il maggior costo?
Grazie
Stefano

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Messaggio  Paolo Gros Gio 26 Mag 2011 - 1:49

Questi sono i casi che la legge non ha previsto.
L'unico consiglio che mi sento di darti e' porre il quesito , cosi' come lo hai esposto, alla Corte .
Paolo Gros
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Messaggio  pia Gio 26 Mag 2011 - 2:19

Delucidazioni:
http://www.forgionegianluca.it/CONTABILITA_ENTI_LOCALI/DOTTRINA/2010/manovra_finanziaria/art_6_c3_riduzione_costi_apparati_amministrativi/art_6_c_3_riduzione%20_costi_apparati_amministrativi.php


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Messaggio  pia Gio 26 Mag 2011 - 2:23

http://www.civicasrl.it/dettaglio-normative.aspx?id=1022

pia

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Messaggio  ANDREOTTI STEFANO Gio 26 Mag 2011 - 3:10

Grazie mille.
L'ulteriore problema che ho, poi, è che il NdV veniva pagato a presenza e non con un compenso fisso. Per cui se al 30.4 il NdV avevano fatto una sola seduta, io mi trovo con una spesa talemente irrisoria che non parteciperebbero più neanche gli attuali componenti. Oppure dovrei affidare il nuovo incarico sempre a gettone?
E' un bel problema!
Stefano

ANDREOTTI STEFANO

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Messaggio  Paolo Gros Gio 26 Mag 2011 - 3:14

Guarda Stefano che nella tua particolare situazione con un quesito alla Corte e' anche possibile( gia' successo come mi pare per le spese di rappresentanza da ridurre per chi nel 2009 aveva zero ) che ti indichino di tener conto della spesa , con mille crsimi di buona fede e plausibilita' da assicurare, del 2011 come base per gli anni a venire.
Come si dice ....la speranza Rolling Eyes
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Gio 26 Mag 2011 - 3:51

uno degli ostacoli che riguarda gli oiv ,è che essi vanno istituiti ,comunque senza maggiori spese per l'ente(invarianza dei costi)...questo principio ora è ancor più aggravato dalle riduzioni previste per gli organi amministrativi...

sull'argomento già un parere sezione piemonte 4 2011

NEL MERITO
Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. legge Brunetta), dedica il
suo Titolo II alla “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”
per disciplinare il sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti
5
pubblici “al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del
servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance
organizzativa e individuale.” (art. 2).
In tale quadro s’inserisce l’Organismo indipendente di valutazione della
performance, previsto e disciplinato dall’art. 14 dello stesso D. Lgs., in
attuazione dell’art. 4, comma 2 lett. e) della L. n. 15/2009, che prevede,
infatti, il riordino degli organismi che svolgono funzioni di controllo e
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
Tale organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque
denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, svolgendo, tra l’altro, in
piena autonomia, attività di monitoraggio del funzionamento complessivo del
sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, con
conseguente comunicazione delle criticità riscontrate agli organi interni di
governo e amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla apposita Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Esercita, altresì,
attività controllo strategico, riferendone direttamente all'organo d’indirizzo
politico-amministrativo. La nomina dei suoi componenti, che devono
possedere elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del
management, della valutazione della performance e della valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, è riservata all'organo d’indirizzo
politico-amministrativo. La sua struttura può essere monocratica o collegiale.
Quanto ai costi di costituzione e di funzionamento è stabilito che “ogni
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance” (comma 1), che “agli oneri derivanti dalla
costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo
interno” (comma 11) e che “presso l'Organismo indipendente di valutazione è
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura
6
tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni” (comma 9).
Quanto all’applicazione di tali norme agli enti territoriali, l’art. 16, comma 1
prevede che “Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti
locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e
3”. E il comma 2 che: “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1”. Il comma 3 contiene invece una norma transitoria: “Nelle more
dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010,
negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni
vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le
disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione della disciplina
regionale e locale.”
Gli enti territoriali, dunque, hanno la facoltà di dettare una propria disciplina
del sistema di misurazione e valutazione della performance e dell’Organismo
indipendente a ciò deputato, nel rispetto delle norme di principio
espressamente indicate, tra le quali non è incluso il citato articolo 14, che
disciplina costituzione e funzionamento dell’Organismo.
Quanto alle spese relative, è invece richiamato, tra le dette norme di
principio, l’art. 3, il cui ultimo comma recita: “Fermo quanto previsto dall'
articolo 13 (che riguarda la Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, n.d.r.) dall'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”
Ciò posto, al Comune richiedente interessa conoscere, se bene è dato
intendere, se la costituzione dell’Organismo citato possa avvenire mediante
incarico a titolo oneroso.
7
Innanzitutto, va precisato come spetti all’Ente la scelta delle modalità di
attuazione della normativa in discorso, che, sostanzialmente, si estrinseca in
due ipotesi: emanazione di una regolamentazione autonoma ovvero diretta
applicazione delle previsioni del D.Lgs. n. 150/2009. In ambedue i casi
esistono vincoli e parametri che l’Ente dovrà comunque rispettare,
unitamente a quelli concernenti gli incarichi individuali di lavoro autonomo
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 7, commi 6 e ss. D.Lgs. n.
165/2001.
Tra tali vincoli, qui interessa quello dell’assenza di nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, che il legislatore delegato, in osservanza dell’art. 2,
comma 1 della legge delega (L. n. 15/2009), ha inserito sia nelle disposizioni
di dettaglio (comunque applicabili agli enti territoriali fino alla
regolamentazione da parte loro della materia), sia in quelle di principio.
Per quanto, in particolare, connesso con l’ipotesi di diretta applicazione del
ridetto D.Lgs. n. 150/2009, che risulta comunque obbligatoria laddove, alla
data del 31 dicembre 2010, l’Ente non si sia ancora dotato di una autonoma
disciplina, il vincolo della assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica non vuole evidentemente significare che la costituzione
dell’Organismo debba avvenire con assenza di oneri in assoluto, come si
evince dal tenore del citato art. 14 comma 11, che fa riferimento “agli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al
presente articolo”, bensì che questi non siano nuovi o maggiori rispetto a
quelli già esistenti (c.d. clausola di invarianza della spesa). La legge, infatti,
ha previsto che le amministrazioni interessate utilizzino a tale fine le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (art. 3,
comma 6 cit.).
L’art. 14, comma 11 D.Lgs. n. 150/2009, come visto, dispone, inoltre, che
agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli Organismi
indipendenti di valutazione in parola si provveda nei limiti delle risorse
attualmente destinate ai servizi di controllo interno, comunque denominati, di
8
cui al D. Lgs. n. 286/1999. Ciò è coerente con il precedente comma 2,
secondo cui l’Organismo indipendente di valutazione sostituisce tali servizi.
Tali disposizioni, giusta quanto esposto, sono applicabili agli enti locali in via
transitoria, fino all’emanazione della propria disciplina.
L’Ente, dunque, nell’accertamento delle risorse per la costituzione
dell’Organismo in discorso, così come nell’adeguamento del proprio
ordinamento, dovrà attentamente valutare, anche in relazione alle proprie
dimensioni e in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, le risorse
eventualmente già destinate ai servizi di controllo interno, che vengono ad
essere liberate per effetto del nuovo assetto, nonché le risorse, finanziarie,
umane, e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria,
all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2011.
Il Referendario Relatore
F.to Dott. Walter Berruti
Il Presidente f.f.
F.to Dott. Gianfranco BATTELLI
Depositato in Segreteria il 28 gennaio 2011
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