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responsabile del procedimento
in un comune inferiore ai 3.000 abitanti il sindaco in qualità di responsabile del servizio tecnico può essere nominato anche responsabile del procedimento di un determinato lavoro??, peraltro questi è geometra e quindi rispetta i requisiti ma non è un dipendente come vi comportereste???
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Responsabile
Non e' possibile ( geometra a parte ) poiche' la norma ( peraltro scellerata) pwermette in capo all'organo politico la responsabilita' di un servizio e non la qualificazione quale Rup.
Re: responsabile del procedimento
ma se nessuno vuole la responsabilità del procedimento in seno ai dipendenti? voi come fareste? capisco che è impossibile ma qual è la soluzione??Paolo Gros ha scritto:Non e' possibile ( geometra a parte ) poiche' la norma ( peraltro scellerata) pwermette in capo all'organo politico la responsabilita' di un servizio e non la qualificazione quale Rup.
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Rup
Qualora tra i dipendenti , anche di categoria C , esista la specifica professionalita' la responsabilita' procedimentale non e' opzionale ma contrattualmente dovuta.
Re: responsabile del procedimento
ma se non ci sono dipendenti con tale professionalità in un caso e nell'altro il tecnico ha un contratto part time??Paolo Gros ha scritto:Qualora tra i dipendenti , anche di categoria C , esista la specifica professionalita' la responsabilita' procedimentale non e' opzionale ma contrattualmente dovuta.
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Responsabile
La norma ci dice :
L’art. 5 della legge n. 241/1990 – così come novellato dalla L. 15/2005 ed implicitamente confermato dalla più recente L. 69/2009 (che nulla ha innovato sul punto) – dispone poi che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale” (comma 1°).
Va sin da subito precisato che il riferimento normativo alla figura del dirigente non comporta in automatico che l’unità organizzativa di riferimento debba essere necessariamente strutturata a livello almeno dirigenziale.
Il termine “dirigente” va infatti inteso in senso atecnico e meramente funzionale.
Se è vero che il RUP è anche individuabile nel dirigente quale vertice dell’unità organizzativa, non è parimenti sempre vera l’equazione “RUP = dirigente”, ben potendo quest’ultimo assegnare la responsabilità dell’intero iter formativo dell’atto anche ad altri soggetti appartenenti alla medesima unità organizzativa (il comma 1° parla, appunto, di “altro dipendente”).
A ciò si aggiunga poi quanto disposto dal comma 2° dello stesso art. 5: stabilendo che “Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa (competente)”, la norma mostra chiaramente di voler autorizzare l’attribuzione della responsabilità del singolo procedimento amministrativo anche a soggetti non dirigenti.
Pertanto, ad eccezione dei casi in cui rivesta altresì funzione dirigenziale, il RUP non possiede – in quanto tale – una posizione sovraordinata rispetto agli altri impiegati coinvolti nel procedimento né tanto meno gli sono riconosciuti autonomi poteri di spesa
Tuttavia, a prescindere da qualsivoglia qualifica dirigenziale, il RUP è e resta comunque responsabile ai sensi dell’art. 28 Cost. e della L. 86/1990 (in tema di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio): per il solo fatto di essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dagli atti compiuti o dall’inosservanza delle regole dettate per il corretto svolgimento dell’attività, il RUP ha quindi il diritto di sollecitare le altre persone ad adottare comportamenti dovuti ed ha interesse a denunciare agli organi politici ed ai dirigenti amministrativi coloro che, con la loro negligenza e le loro omissioni, concorrono a provocare la sua responsabilità.
Direi nel caso applicate la parte in neretto anche se onestamente i combinati disposti tra Rup e possibilita' in micro comuni di affidare responsabilita' di servizio ad organo politico non mi convincono appieno.
L’art. 5 della legge n. 241/1990 – così come novellato dalla L. 15/2005 ed implicitamente confermato dalla più recente L. 69/2009 (che nulla ha innovato sul punto) – dispone poi che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale” (comma 1°).
Va sin da subito precisato che il riferimento normativo alla figura del dirigente non comporta in automatico che l’unità organizzativa di riferimento debba essere necessariamente strutturata a livello almeno dirigenziale.
Il termine “dirigente” va infatti inteso in senso atecnico e meramente funzionale.
Se è vero che il RUP è anche individuabile nel dirigente quale vertice dell’unità organizzativa, non è parimenti sempre vera l’equazione “RUP = dirigente”, ben potendo quest’ultimo assegnare la responsabilità dell’intero iter formativo dell’atto anche ad altri soggetti appartenenti alla medesima unità organizzativa (il comma 1° parla, appunto, di “altro dipendente”).
A ciò si aggiunga poi quanto disposto dal comma 2° dello stesso art. 5: stabilendo che “Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa (competente)”, la norma mostra chiaramente di voler autorizzare l’attribuzione della responsabilità del singolo procedimento amministrativo anche a soggetti non dirigenti.
Pertanto, ad eccezione dei casi in cui rivesta altresì funzione dirigenziale, il RUP non possiede – in quanto tale – una posizione sovraordinata rispetto agli altri impiegati coinvolti nel procedimento né tanto meno gli sono riconosciuti autonomi poteri di spesa
Tuttavia, a prescindere da qualsivoglia qualifica dirigenziale, il RUP è e resta comunque responsabile ai sensi dell’art. 28 Cost. e della L. 86/1990 (in tema di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio): per il solo fatto di essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dagli atti compiuti o dall’inosservanza delle regole dettate per il corretto svolgimento dell’attività, il RUP ha quindi il diritto di sollecitare le altre persone ad adottare comportamenti dovuti ed ha interesse a denunciare agli organi politici ed ai dirigenti amministrativi coloro che, con la loro negligenza e le loro omissioni, concorrono a provocare la sua responsabilità.
Direi nel caso applicate la parte in neretto anche se onestamente i combinati disposti tra Rup e possibilita' in micro comuni di affidare responsabilita' di servizio ad organo politico non mi convincono appieno.
Re: responsabile del procedimento
Paolo Gros ha scritto:La norma ci dice :
L’art. 5 della legge n. 241/1990 – così come novellato dalla L. 15/2005 ed implicitamente confermato dalla più recente L. 69/2009 (che nulla ha innovato sul punto) – dispone poi che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale” (comma 1°).
Va sin da subito precisato che il riferimento normativo alla figura del dirigente non comporta in automatico che l’unità organizzativa di riferimento debba essere necessariamente strutturata a livello almeno dirigenziale.
Il termine “dirigente” va infatti inteso in senso atecnico e meramente funzionale.
Se è vero che il RUP è anche individuabile nel dirigente quale vertice dell’unità organizzativa, non è parimenti sempre vera l’equazione “RUP = dirigente”, ben potendo quest’ultimo assegnare la responsabilità dell’intero iter formativo dell’atto anche ad altri soggetti appartenenti alla medesima unità organizzativa (il comma 1° parla, appunto, di “altro dipendente”).
A ciò si aggiunga poi quanto disposto dal comma 2° dello stesso art. 5: stabilendo che “Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa (competente)”, la norma mostra chiaramente di voler autorizzare l’attribuzione della responsabilità del singolo procedimento amministrativo anche a soggetti non dirigenti.
Pertanto, ad eccezione dei casi in cui rivesta altresì funzione dirigenziale, il RUP non possiede – in quanto tale – una posizione sovraordinata rispetto agli altri impiegati coinvolti nel procedimento né tanto meno gli sono riconosciuti autonomi poteri di spesa
Tuttavia, a prescindere da qualsivoglia qualifica dirigenziale, il RUP è e resta comunque responsabile ai sensi dell’art. 28 Cost. e della L. 86/1990 (in tema di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio): per il solo fatto di essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dagli atti compiuti o dall’inosservanza delle regole dettate per il corretto svolgimento dell’attività, il RUP ha quindi il diritto di sollecitare le altre persone ad adottare comportamenti dovuti ed ha interesse a denunciare agli organi politici ed ai dirigenti amministrativi coloro che, con la loro negligenza e le loro omissioni, concorrono a provocare la sua responsabilità.
Direi nel caso applicate la parte in neretto anche se onestamente i combinati disposti tra Rup e possibilita' in micro comuni di affidare responsabilita' di servizio ad organo politico non mi convincono appieno.
paolo grazie mille ....di cuore
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: responsabile del procedimento
il responsabile di procediemnto nel settore lavori pubblici è normato dal regolamento di esecuzione di cui al dpr 207 2010 ,vedi art 9 ,che di fatto richiede la qualifica di dipendente pubblico con idonee competenze tecniche anche a mezzo di contratto a tempo determinato....il sindaco non può assumere tale veste che tra l'altro l'avcp ha escluso anche in capo al segretario non possedendo le dovute conoscenze tecniche.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Responsabile
Convengo con Francodan ed infatti suggerivo una soluzione solo transitoria indicando "Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma primo, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa (competente"
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