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Pubblicità affissioni - proroga tecnica servizio accertamento riscossione
Non riesco a trovare gli estremi legislativi necessari ad un eventuale proroga del servizio per l'anno 2015. Mi pare ci sia qualcosa nella legge di stabilità. Sapete darmi l'indicazione ? Grazie.
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Re: Pubblicità affissioni - proroga tecnica servizio accertamento riscossione
comma 642 per equitalia
642.Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
Il comma 642, intervenendo sull’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 30 giugno 2015:
- il termine(156) entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;
- i termini previsti all'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis del D.L. n. 203 del 2005. In particolare il differimento riguarda: – il termine fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; – il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate; – il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
Si legge nella relazione illustrativa che il differimento tiene conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto nella legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014).
Si ricorda che la delega riserva specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, (articolo 10, comma 1, lettera c)). Tra i criteri di delega si segnalano, in estrema sintesi, l'esigenza di assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi rispetto ad un congruo parametro. Il legislatore delegato dovrà poi l'assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche poste a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate a mezzo ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del gruppo Equitalia, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi.
Le disposizioni in commento differiscono quindi dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali (sia per i tributi sia per le entrate di natura diversa di pertinenza degli enti territoriali).
Si ricorda che la disciplina vigente prevede che dal 1 gennaio 2015 Equitalia e le società del gruppo cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate (art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. n. 70 del 2011).
Si rammenta che, nella formulazione originaria del comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2013 del gruppo Equitalia era circoscritta alla sola riscossione dei tributi. Con la riformulazione del comma 2 ter operata dall'articolo 53 del DL n. 69 del 2013, l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali è stata prorogata, sempre al 31 dicembre 2013, anche per la riscossione delle entrate di natura diversa dai tributi e per tutti gli enti territoriali (non solo dunque i comuni).
Quanto al termine, lo stesso inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto–legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali. Indi con l'articolo10, comma 2- ter del DL 35/2013 si è stabilito che i comuni possono continuare ad avvalersi, per la riscossione dei tributi dei predetti agenti della riscossione anche dopo la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) ha ulteriormente rinviato il predetto termine dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.
642.Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
Il comma 642, intervenendo sull’articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce al 30 giugno 2015:
- il termine(156) entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate;
- i termini previsti all'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis del D.L. n. 203 del 2005. In particolare il differimento riguarda: – il termine fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; – il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla Riscossione S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate; – il termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
Si legge nella relazione illustrativa che il differimento tiene conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto nella legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014).
Si ricorda che la delega riserva specifica attenzione al riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, (articolo 10, comma 1, lettera c)). Tra i criteri di delega si segnalano, in estrema sintesi, l'esigenza di assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi rispetto ad un congruo parametro. Il legislatore delegato dovrà poi l'assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche poste a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate a mezzo ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi delle società del gruppo Equitalia, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi.
Le disposizioni in commento differiscono quindi dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali (sia per i tributi sia per le entrate di natura diversa di pertinenza degli enti territoriali).
Si ricorda che la disciplina vigente prevede che dal 1 gennaio 2015 Equitalia e le società del gruppo cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate (art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. n. 70 del 2011).
Si rammenta che, nella formulazione originaria del comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, la possibilità per i Comuni di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2013 del gruppo Equitalia era circoscritta alla sola riscossione dei tributi. Con la riformulazione del comma 2 ter operata dall'articolo 53 del DL n. 69 del 2013, l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali è stata prorogata, sempre al 31 dicembre 2013, anche per la riscossione delle entrate di natura diversa dai tributi e per tutti gli enti territoriali (non solo dunque i comuni).
Quanto al termine, lo stesso inizialmente fissato al 1° gennaio 2012, era stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto–legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali. Indi con l'articolo10, comma 2- ter del DL 35/2013 si è stabilito che i comuni possono continuare ad avvalersi, per la riscossione dei tributi dei predetti agenti della riscossione anche dopo la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Da ultimo, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 610 della legge n. 147 del 2013) ha ulteriormente rinviato il predetto termine dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
re
necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto nella legge delega sulla riforma fiscale (legge n. 23 del 2014).
..a fine giugno saremo al punto attuale e vi sara' proroga della proroga a fine 2015
..a fine giugno saremo al punto attuale e vi sara' proroga della proroga a fine 2015
Re: Pubblicità affissioni - proroga tecnica servizio accertamento riscossione
E se io mi avvalessi di un'altra società?
Ho il contratto in scadenza a fine anno, e dovrei predisporre una proroga fino alla prox gara.
su che basi posso farlo (se posso farlo...)?
Ho il contratto in scadenza a fine anno, e dovrei predisporre una proroga fino alla prox gara.
su che basi posso farlo (se posso farlo...)?
tributando- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 14.06.12
Re: Pubblicità affissioni - proroga tecnica servizio accertamento riscossione
ma se non si tratta di Equitalia, bensi di altra società (xxxxxx) è giusto far riferimento a questo articolo?
tributando- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 14.06.12
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