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NOTIFICAZIONE AVVISI ACCERTAMENTI ICI ED IMU

3 partecipanti

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Messaggio  Fatina Mar 30 Dic 2014 - 10:07

Buona sera,
devo provvedere alla notificazione di avvisi di accertamento ICI ed IMU a carico di una società con sede legale a SAN MARINO e domicilio fiscale a Rimini presso la ex sede del consolato della Repubblica di San Marino. Da un controllo dei dati registrati nel sito dell'Agenzia delle Entrate risulta anche un legale rappresentante italiano residente in un comune italiano.
Ho inviato tutti gli atti al messo notificatore di Rimini che li ha restituiti inevasi in quanto incompetente territorialmente.
Come posso notificare correttamente gli atti???
Grazie infinite.
Buon lavoro e buon anno a tutti
Fatina
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Messaggio  Lucio Guerra Mar 30 Dic 2014 - 11:23

notifica alla sede legale
Lucio Guerra
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Messaggio  Linus24 Mar 30 Dic 2014 - 18:02

Fatina ha scritto:...risulta anche un legale rappresentante italiano residente in un comune italiano.
Come posso notificare correttamente gli atti???
Al legale rappresentante qui residente.

Linus24

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Messaggio  Fatina Mer 31 Dic 2014 - 0:56

Lucio Guerra ha scritto:notifica alla sede legale

da un controllo presso il registro imprese di San Marino risulta che la società abbia la LICENZA CESSATA.
Chiedo comunque la notifica al tribunale di San Marino?
Fatina
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Messaggio  Fatina Mer 31 Dic 2014 - 0:57

Linus24 ha scritto:
Fatina ha scritto:...risulta anche un legale rappresentante italiano residente in un comune italiano.
Come posso notificare correttamente gli atti???
Al legale rappresentante qui residente.

Anche io avevo pensato di mandare richiesta di notifica al comune italiano di residenza del legale rappresentante. Lo farò certamente.
Grazie
Fatina
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 31 Dic 2014 - 2:19

per una analisi dettagliata :

Ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura civile la notificazione alle persone giuridiche si esegue «nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati si esegue «a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19, secondo comma» (e dunque dove la società svolge la propria attività in modo continuativo) ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente «qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
La norma è stata modificata nel 2005-2006. In particolare, rispetto alla previgente formulazione, è stata abolita la regola della sussidiarietà della notifica al rappresentante legale. Al contrario di quanto accadeva in passato, dunque, è possibile notificare un atto direttamente al legale rappresentante, senza che sia necessario dover tentare preventivamente una notificazione presso la sede della società. La notificazione al rappresentante va effettuata a norma degli articoli 138, 139 e 141 del medesimo codice di procedura civile e, quindi, secondo le modalità ordinarie di notifica alle persone fisiche.
Il terzo comma del citato articolo 145 specifica poi le modalità di notificazione al legale rappresentante qualora essa non possa effettuarsi ai sensi dei commi precedenti: la notifica «può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143».
Tuttavia, la norma non indica come procedere qualora non si conosca la sede attuale ed effettiva della società e al contempo l'atto da notificare sia privo dei dati relativi alla persona che rappresenta l'ente.
La disciplina dell'articolo 143 del medesimo codice presuppone, infatti, che almeno l'identità del destinatario-persona fisica sia nota, benché non se ne conosca il recapito, ed è pertanto inapplicabile quando manchi l'indicazione del legale rappresentante della società.
La notificazione di cui all'articolo 140 dello stesso codice appare invece di ben scarsa efficacia nei casi in cui la sede sia indicata come sconosciuta dall'ufficiale giudiziario.
La norma, infatti, imporrebbe in questo caso l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario, ma non si comprende come identificare questa porta se nessuno risulta a quell'indirizzo. Né ha molto senso inviare la lettera raccomandata (prescritta dalla norma) a un indirizzo in cui si è già riscontrata l'assenza di un valido recapito. E d'altra parte risulta pacifico nell'interpretazione data dalla giurisprudenza la non applicabilità dell'articolo 140 alle persone giuridiche.
D'altro canto, se la società o il suo legale rappresentante si trasferiscono senza comunicare il nuovo indirizzo al registro delle imprese o al comune di residenza, non è giusto che la loro negligenza danneggi la parte istante; né si capisce quali specifiche ricerche il notificante dovrebbe o potrebbe compiere.
Del resto, sulla base degli articoli 2300, 2436 e 2448 del codice civile, il trasferimento della sede è opponibile ai terzi solo dopo che è stato iscritto nel registro delle imprese; e ai sensi dell'articolo 44 dello stesso codice, il trasferimento della residenza non è opponibile ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge, ossia con una duplice dichiarazione al precedente e al nuovo comune di residenza (articolo 31 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942).
È pur vero che la giurisprudenza ammette la notificazione presso la sede effettiva della società, anziché presso quella legale, ma spetta al notificante rinvenirla e provare che è tale, mentre non costituisce sede effettiva una filiale, un ufficio periferico o un mero recapito.
In definitiva, nei casi in cui non sia possibile la notificazione presso la sede senza che si conosca quella effettiva e l'atto sia privo dell'indicazione del legale rappresentante ovvero sia difficoltosa la sua ricerca, l'istante rischia di entrare in una fase di stallo, dalla quale le norme non indicano chiaramente come uscire.
Va ricordato, peraltro, che secondo gli articoli 2295, 2328 e 2463 del codice civile l'atto costitutivo delle società deve riportare il domicilio dei soci, mentre non è richiesta l'indicazione della residenza o del domicilio degli amministratori e quindi dei rappresentanti, che nelle società di capitali, ad esempio, possono anche non essere soci. Di conseguenza chi deve notificare un atto al legale rappresentante può trovare difficoltà a individuare, anche solo formalmente, il luogo presso cui reperirlo. Tanto più che il domicilio, a differenza della residenza, può essere trasferito senza particolari formalità.
Il mancato perfezionamento della notificazione alle persone giuridiche di cui non si conoscono la sede attuale e il legale rappresentante impedisce di portare avanti il procedimento e di poter così affermare i propri diritti, in violazione dell'articolo 24 della Costituzione. La mancata previsione di una soluzione da parte dello stesso articolo 145 rappresenta un vuoto di tutela nei confronti dei lavoratori e di quanti vantano crediti nei confronti delle società irreperibili. Tale vuoto consente anche alle persone giuridiche di «volatilizzarsi» per sottrarsi all'accertamento tributario e alle sanzioni previste in caso di condotta illecita. A ciò si aggiunga un generalizzato allungamento dei processi dovuto ai reiterati quanto infruttuosi tentativi di notificazione che portano a un ingente spreco di risorse e di denaro pubblici.
Con la presente proposta di legge si intende superare l’impasse della mancata notificazione alle società irreperibili attraverso l'individuazione di un luogo certo cui può essere associata la persona giuridica di cui non è nota la sede e al contempo non sono indicati nell'atto i legali rappresentanti.
Mutuando quanto disposto dall'articolo 140 del codice di procedura civile (notifica a persona fisica irreperibile mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e invio della notizia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento), la riformulazione dell'articolo 145 che qui si propone di introdurre prevede, al terzo comma, che l'ufficiale giudiziario depositi, per le persone giuridiche, la copia dell'atto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA) dove la società risulta iscritta o, se cancellata, presso la sede della CCIA competente secondo l'ultima sede legale riconosciuta. Nei casi di associazioni non riconosciute e dei comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'ufficiale giudiziario deposita la copia presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) competente rispetto alla sede indicata nell'articolo 19, secondo comma, del codice di procedura civile e affigge, altresì, avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'ufficio o della sede, dandone notizia alla stessa prefettura – UTG tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il perfezionarsi della notificazione con il deposito presso la CCIA per le società e presso la prefettura – UTG per le associazioni non riconosciute e per i comitati consente, dunque, di colmare le lacune dell'attuale articolo 145 del codice di procedura civile e di rimuovere gli ostacoli al regolare svolgimento del processo e alla tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese.
Lucio Guerra
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Messaggio  Fatina Mer 31 Dic 2014 - 2:25

[quote="Lucio Guerra"]per una analisi dettagliata :

Ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura civile la notificazione alle persone giuridiche si esegue «nella loro sede, ......


Grazie infinite.
Rinnovo gli auguri per il nuovo anno.
Fatina
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