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Emendamento al ddl stabilità, cassa integrazione per gli statali in sovrannumero
Mala tempora currunt
Nell'emendamento del governo al d.d.l. stabilità presentato ieri in serata dal Governo in commissione bilancio al Senato vi sono anche alcune disposizioni in materia di personale pubblico. In particolare scatterà la "cassa integrazione'' anche per i pubblici dipendenti in eccesso, che non sono stati ricollocati attraverso la mobilità. Infatti, se in un’amministrazione i dipendenti pubblici verranno ritenuti in soprannumero o si rilevino comunque eccedenze di personale, gli statali potranno essere posti in mobilità. Se però questi non potranno essere ricollocati scatterà una sorta di cassa integrazione. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, secondo il testo del governo, saranno tenute a darne comunicazione al dipartimento della funzione pubblica. Dopo 10 giorni dalla comunicazione al dipartimento, l’amministrazione potrà risolvere il contratto di lavoro per chi ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni. In subordine, scatterà la mobilità con “la ricollocazione totale o parziale del personale anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo del lavoro o a contratti di solidarietà” nella stessa amministrazione o anche “presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della regione”. In effetti i contratti collettivi possono prevedere criteri per la gestione delle eccedenze del personale attraverso la mobilità. Ma per il personale in eccedenza che non è stato possibile ricollocare, o che abbia rifiutato il trasferimento in un'altra amministrazione, scatta il collocamento in disponibilità, una specie di cassa integrazione con un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale con esclusione per qualsiasi altro emolumento retributivo per la durata “massima” di due anni.
L’articolo si conclude con il seguente comma: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi gia’ banditi e alle assunzioni gia’ autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Entro domenica, secondo gli accordi intercorsi, il d.d.l. dovrebbe avere il via libera sia di palazzo Madama sia della Camera e approdare dunque in Gazzetta Ufficiale.
Nell'emendamento del governo al d.d.l. stabilità presentato ieri in serata dal Governo in commissione bilancio al Senato vi sono anche alcune disposizioni in materia di personale pubblico. In particolare scatterà la "cassa integrazione'' anche per i pubblici dipendenti in eccesso, che non sono stati ricollocati attraverso la mobilità. Infatti, se in un’amministrazione i dipendenti pubblici verranno ritenuti in soprannumero o si rilevino comunque eccedenze di personale, gli statali potranno essere posti in mobilità. Se però questi non potranno essere ricollocati scatterà una sorta di cassa integrazione. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, secondo il testo del governo, saranno tenute a darne comunicazione al dipartimento della funzione pubblica. Dopo 10 giorni dalla comunicazione al dipartimento, l’amministrazione potrà risolvere il contratto di lavoro per chi ha compiuto l’anzianità massima contributiva di 40 anni. In subordine, scatterà la mobilità con “la ricollocazione totale o parziale del personale anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo del lavoro o a contratti di solidarietà” nella stessa amministrazione o anche “presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della regione”. In effetti i contratti collettivi possono prevedere criteri per la gestione delle eccedenze del personale attraverso la mobilità. Ma per il personale in eccedenza che non è stato possibile ricollocare, o che abbia rifiutato il trasferimento in un'altra amministrazione, scatta il collocamento in disponibilità, una specie di cassa integrazione con un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale con esclusione per qualsiasi altro emolumento retributivo per la durata “massima” di due anni.
L’articolo si conclude con il seguente comma: “Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi gia’ banditi e alle assunzioni gia’ autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Entro domenica, secondo gli accordi intercorsi, il d.d.l. dovrebbe avere il via libera sia di palazzo Madama sia della Camera e approdare dunque in Gazzetta Ufficiale.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
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