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PROGETTO OBIETTIVO
Scusami Paolo se disturbo nuovamente, ma non riesco a vedere la risposta al quesito inviato ieri.
Ti ringrazio immensamente
NUNZIA
Ti ringrazio immensamente
NUNZIA
nunzia- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 09.11.11
Età : 65
Località : Notaresco
PROGETTO OBIETTIVO
Gentilissino Sig. Paolo ti invio nuovamente il messaggio di ieri.Paolo Gros ha scritto:Riporta di seguito il quesito che avevi proposto . ( ogni tanto mi perdo!!)
Nella contrattazione decentrata relativa all'anno 2010 sono state accantonate delle somme per progetti obiettivi. L'art. 9 comma 1 del decreto Legge 78/2010 recita che per gli anni 2011-2012-2013 le somme percepite dai dipendenti non possono superare quelle del 2010. . Le somme impegnate nel fondo 2010 per progetti obiettivi possono essere erogate per pagare i progetti?
Grazie NUNZIA
nunzia- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 09.11.11
Età : 65
Località : Notaresco
Progetto
Direi di no in modo assoluto.
...all'anno 2010 sono state accantonate delle somme per progetti obiettivi.. e gia' questo non e' possibile poiche' le somme stanziate devono rispondere in toto alla progettualita' specifica e liquidate in base agli obiettivi raggiunti.
Accantonare non e' possibile poiche' significa distrarre somme senza specifica destinazione.
Se invece sono stati ex ante fatti specifici progetti finanziati con 15 V comma e dopo verificara intermedia da parte del nucleo e verifica finale nel 2011 di detti progetti gli obiettivi sono raggiunti e' possibile pagare nel 2011.
Se invece intendevi che tali somme vadano , se accantonate cd , a comporre il limite 2010 da non superare nel 2011 la risposta non puo' che essere negativa.
...all'anno 2010 sono state accantonate delle somme per progetti obiettivi.. e gia' questo non e' possibile poiche' le somme stanziate devono rispondere in toto alla progettualita' specifica e liquidate in base agli obiettivi raggiunti.
Accantonare non e' possibile poiche' significa distrarre somme senza specifica destinazione.
Se invece sono stati ex ante fatti specifici progetti finanziati con 15 V comma e dopo verificara intermedia da parte del nucleo e verifica finale nel 2011 di detti progetti gli obiettivi sono raggiunti e' possibile pagare nel 2011.
Se invece intendevi che tali somme vadano , se accantonate cd , a comporre il limite 2010 da non superare nel 2011 la risposta non puo' che essere negativa.
Progetto e fondo
a tal proposito:
Pubblica amministrazione. Corte dei conti della Campania
Incentivi alla produttività, responsabile il dirigente
LA SENTENZA - L'utilizzo dei fondi di un progetto obiettivo illegitti-mo determina un pregiudizio patrimoniale al comune
IL SOLE 24ORE – pag.31
L'erogazione di compensi incenti-vanti la produttivi-tà per attività svolte al di fuori del lavoro ordinario determina il maturare di re-sponsabilità amministrativa in capo al dirigente per tutto l'importo eccedente il com-penso per il lavoro straordi-nario. È questo il principio dettato dalla sentenza della Corte dei conti della Cam-pania 1808/2011. La sen-tenza condanna a oltre 100mila euro di sanzione un dirigente del comune di Sa-lerno per avere corrisposto al personale impegnato nel-la raccolta e smaltimento dei rifiuti risorse aggiuntive derivanti da un progetto o-biettivo illegittimo. La vi-cenda deriva dalle risultanze di un'ispezione della Ragio-neria dello Stato, che vede quindi confermata la bontà della sua attività e che anzi dalla sentenza riceve un'ul-teriore legittimazione. Infat-ti viene riconosciuto che il «contenuto della relazione ispettiva rappresenta, a pie-no titolo, una specifica e concreta notizia di danno in ragione della quale la Pro-cura era pienamente legitti-mata – se non obbligata – a porre in essere ogni iniziati-va istruttoria ritenuta neces-saria ai fini di individuare le responsabilità amministrati-vo-contabili connesse al prodursi di un ingente no-cumento alle finanze pub-bliche e, successivamente, a esercitare l'azione di compe-tenza, sussistendone le con-dizioni». La sentenza chia-risce che l'illegittimità della condotta del dirigente deri-va dal fatto che «per i pro-getti obiettivo non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finan-ziamento, determinando l'u-tilizzo dei fondi, nella circo-stanza, un pregiudizio pa-trimoniale al comune per la loro distribuzione a piog-gia». Le indicazioni sulla corretta utilizzazione dello strumento sono state dettate dall'Aran. La circostanza della presenza di una condi-zione di emergenza dei ri-fiuti non è stata intesa come una circostanza esimente del maturare di responsabi-lità, ma ha determinato uni-camente la riduzione della misura della sanzione del 50 per cento. E ancora l'invoca-ta «impossibilità di coprire i servizi resi con il ricorso ai pressoché inesistenti fondi per il lavoro straordinario» non è neppure un'esimente: «Oggetto di contestazione non è l'utilizzo ex se dei progetti obiettivo, bensì l'i-nappropriata procedura se-guita a tal fine, violativa della disciplina normativa-mente prevista». E inoltre, entrando nel merito delle scelte, la sentenza evidenzia che si è determinato un danno nella quantificazione del compenso erogato: se «le prestazioni rese dal per-sonale fossero state retribui-te come lavoro straordinario avrebbero comportato un costo equivalente a circa 1/3 della spesa sostenuta per i progetti obiettivo». Da qui la conclusione che il danno erariale deve essere quanti-ficato in tale differenza. «Non vi è luogo, invece, alla valutazione dei vantag-gi comunque conseguiti dall'amministrazione perché dall'eventuale corresponsio-ne della retribuzione per la-voro straordinario sarebbero derivati gli stessi benefici». Il dirigente condannato era quello preposto al servizio di raccolta dei rifiuti; la sen-tenza stabilisce che la sua condotta può essere qualifi-cata come colpa grave, an-che se egli non è un esperto di gestione delle risorse umane. Ciò dipende dalla «palese violazione delle di-sposizioni disciplinanti il finanziamento dei progetti obiettivo» e perché ciò è avvenuto dopo una nota del segretario «con la quale si censuravano i criteri proce-durali seguiti dai dirigenti ai fini dell'utilizzazione dei fondi».
Pubblica amministrazione. Corte dei conti della Campania
Incentivi alla produttività, responsabile il dirigente
LA SENTENZA - L'utilizzo dei fondi di un progetto obiettivo illegitti-mo determina un pregiudizio patrimoniale al comune
IL SOLE 24ORE – pag.31
L'erogazione di compensi incenti-vanti la produttivi-tà per attività svolte al di fuori del lavoro ordinario determina il maturare di re-sponsabilità amministrativa in capo al dirigente per tutto l'importo eccedente il com-penso per il lavoro straordi-nario. È questo il principio dettato dalla sentenza della Corte dei conti della Cam-pania 1808/2011. La sen-tenza condanna a oltre 100mila euro di sanzione un dirigente del comune di Sa-lerno per avere corrisposto al personale impegnato nel-la raccolta e smaltimento dei rifiuti risorse aggiuntive derivanti da un progetto o-biettivo illegittimo. La vi-cenda deriva dalle risultanze di un'ispezione della Ragio-neria dello Stato, che vede quindi confermata la bontà della sua attività e che anzi dalla sentenza riceve un'ul-teriore legittimazione. Infat-ti viene riconosciuto che il «contenuto della relazione ispettiva rappresenta, a pie-no titolo, una specifica e concreta notizia di danno in ragione della quale la Pro-cura era pienamente legitti-mata – se non obbligata – a porre in essere ogni iniziati-va istruttoria ritenuta neces-saria ai fini di individuare le responsabilità amministrati-vo-contabili connesse al prodursi di un ingente no-cumento alle finanze pub-bliche e, successivamente, a esercitare l'azione di compe-tenza, sussistendone le con-dizioni». La sentenza chia-risce che l'illegittimità della condotta del dirigente deri-va dal fatto che «per i pro-getti obiettivo non risultano essere state rispettate le condizioni normativamente previste per il loro finan-ziamento, determinando l'u-tilizzo dei fondi, nella circo-stanza, un pregiudizio pa-trimoniale al comune per la loro distribuzione a piog-gia». Le indicazioni sulla corretta utilizzazione dello strumento sono state dettate dall'Aran. La circostanza della presenza di una condi-zione di emergenza dei ri-fiuti non è stata intesa come una circostanza esimente del maturare di responsabi-lità, ma ha determinato uni-camente la riduzione della misura della sanzione del 50 per cento. E ancora l'invoca-ta «impossibilità di coprire i servizi resi con il ricorso ai pressoché inesistenti fondi per il lavoro straordinario» non è neppure un'esimente: «Oggetto di contestazione non è l'utilizzo ex se dei progetti obiettivo, bensì l'i-nappropriata procedura se-guita a tal fine, violativa della disciplina normativa-mente prevista». E inoltre, entrando nel merito delle scelte, la sentenza evidenzia che si è determinato un danno nella quantificazione del compenso erogato: se «le prestazioni rese dal per-sonale fossero state retribui-te come lavoro straordinario avrebbero comportato un costo equivalente a circa 1/3 della spesa sostenuta per i progetti obiettivo». Da qui la conclusione che il danno erariale deve essere quanti-ficato in tale differenza. «Non vi è luogo, invece, alla valutazione dei vantag-gi comunque conseguiti dall'amministrazione perché dall'eventuale corresponsio-ne della retribuzione per la-voro straordinario sarebbero derivati gli stessi benefici». Il dirigente condannato era quello preposto al servizio di raccolta dei rifiuti; la sen-tenza stabilisce che la sua condotta può essere qualifi-cata come colpa grave, an-che se egli non è un esperto di gestione delle risorse umane. Ciò dipende dalla «palese violazione delle di-sposizioni disciplinanti il finanziamento dei progetti obiettivo» e perché ciò è avvenuto dopo una nota del segretario «con la quale si censuravano i criteri proce-durali seguiti dai dirigenti ai fini dell'utilizzazione dei fondi».
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