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Messaggio  MIKI1972 Ven 11 Nov 2011 - 2:42

Per caso esiste un limite di importo di merloni in rapporo all trattamento ordinario del dipendente?
Mi spiego meglio, esiste un limite simile al pagamento dei diritti di segreteria del segretario che non possono superare i 2/3 del tabellare?
Oppure si deve pagare tutto anche se supera il tabellare annuo del dipendente?

MIKI1972

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Messaggio  Paolo Gros Ven 11 Nov 2011 - 2:44

Non esiste un limite simile al pagamento dei diritti di segreteria del segretario che non possono superare i 2/3 del tabellare.

Ma che ha progettato la ricostruzione delle torri gemelle ???
Paolo Gros
Paolo Gros
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Messaggio  francodan Ven 11 Nov 2011 - 2:53

corte conti lmbardia 427 2011

MERITO
Il quesito investe l’interpretazione del comma 5 dell`art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice dei contratti pubblici) -come modificato ad opera dell`art. 1, comma 10- quater, del DL 162/2008 conv. in legge n. 201/2008- e, più in particolare, investe l’interpretazione dell’inciso che stabilisce che "limitatamente alle attività di progettazione, l`incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l`importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo".
In particolare, con riferimento all’inciso testè riportato, il Presidente della Provincia di Mantova chiede: <<1) se il predetto limite del trattamento retributivo debba trovare applicazione anche in caso di corresponsione di incentivi a favore di un ex dipendente dimissionario assunto presso altra pubblica amministrazione per concorso pubblico; 2) se, in caso positivo, ai fini del rispetto del limite si deve tenere conto anche degli incentivi della progettazione corrisposti all`ex dipendente da parte dell`amministrazione di attuale appartenenza; 3) se il trattamento economico complessivo annuo lordo da considerare ai fini dell`applicazione della disposizione citata sia quello in essere al momento del pagamento degli incentivi, il cui ammontare dovrà pertanto essere richiesto al nuovo ente di appartenenza>>.
Preliminarmente, la Sezione osserva che le concrete modalità attuative delle decisioni, così come ogni altra scelta attinente l’attività gestionale dell’ente, spettano esclusivamente agli organi ai quali è stata affidata l’amministrazione comunale (per tutte: delibera di questa Sezione 29 giugno 2006, n. 9/pareri/06).
Comunque, al fine di assumere le determinazioni di loro competenza, gli organi dell’ente territoriale, nell’ambito della loro discrezionalità e senza alcun vincolo, possono riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere.
L’art. 1, comma 10 quater, del decreto legge n. 162/2008, convertito in legge n. 201/2008, che ha modificato il comma 5 dell’art. 92 cod. contratti, ha introdotto l’inciso: “limitatamente alle attività di progettazione, l`incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l`importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo”.
La ratio delll’art. 1, comma 10 quater, d.l. n. 162/2008 che ha modificato il comma 5 dell’art. 92 cod. contr.
Come ha già ricordato la Magistratura contabile in sede consultiva (Sez. Autonomie, del. n.7 del 23 aprile 2009; Sez. contr. Lombardia, pareri n.40 del 24 febbraio 2009 e n.50 del 5 marzo 2009), <<l’incentivo per la progettazione ha la finalità di accrescere l’efficienza e l’efficacia degli uffici tecnici preposti a tale ramo d’amministrazione>>. Inoltre, <<l’incentivo è direttamente funzionalizzato al risultato, ossia all’effettivo adempimento del concreto compito affidato ai vari soggetti potenziali beneficiari della ripartizione della somma. In tale direzione conduce la constatazione della diretta correlazione, (art. 13 L.144/1999) per ogni singola opera o lavoro tra somme da ripartire, importo dell’appalto e stanziamenti relativi, superando l’originaria previsione della costituzione di un fondo interno alimentato con le suddescritte modalità e commisurato al costo preventivato dell’opera, che poteva anche far configurare una modulabilità degli stanziamenti in funzione di esigenze di compatibilità della spesa per incentivi con le mutevoli necessità di bilancio e, di conseguenza, l’eventualità di restrizioni. L’aver, invece, legato la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara e aver previsto la ripartizione delle somme così determinata per ogni singola opera, evidenzia il chiaro intento di stabilire una diretta corrispondenza di natura sinallagmatica tra incentivo ed attività compensate>>.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 1, comma 10 quater, d.l. n. 162/2008 che ha modificato il comma 5 dell’art. 92 cod. contr.
Con riferimento all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in discorso, ci si limita a richiamare il parere già reso, da questa Sezione, al medesimo ente provinciale: <<nella chiarezza del disposto normativo non si ravvisa spazio a diversa interpretazione che quella letterale: la limitazione “alle attività di progettazione” contenuta nel testo dell’art. 1, comma 10 quater citato non può che riferirsi alla sola attività, distinta dalla direzione ed esecuzione del contratto, presa in considerazione dalla norma e testualmente specificata, che si concretizza nelle varie prestazioni disciplinate nell’allegato tecnico XXI di cui all’art.164 del d.lgs. n.163/2006. La quota parte d’incentivo maturata dal dipendente ma non erogata per raggiungimento del limite di legge nell’anno di riferimento, al pari del risparmio sulla percentuale d’incentivo (come già evidenziato a tal proposito nel precedente parere di questa Sezione n.40/2009) confluisce nel bilancio dell’Ente quale economia di spesa, spendibile in sede di applicazione di avanzo di amministrazione, e tale economia, essendo desumibile a priori dal raffronto tra la quota d’incentivo e la retribuzione dei dipendenti coinvolti, potrà essere rilevata già in sede di incarico al personale. Per l’eccedenza dell’incentivo rispetto alla soglia di legge non è prevista una destinazione vincolata e la liquidazione in anni successivi a favore del dipendente che abbia raggiunto il limite di legge, oltre che costituire, di fatto, un’elusione della disposizione in discorso, sarebbe priva di un idoneo titolo giuridico, esaurendosi il diritto del dipendente all’incentivo nella quota massima corrispondente alla singola annualità di retribuzione>> (C. Conti, sez. contr. Lombardia, del. 604/2009/PAR del 14 settembre 2009).
Ricordato l’ambito oggettivo di applicabilità della disciplina in esame, ai fini della disamina degli specifici quesiti posti dalla Provincia di Mantova, si ribadisce che la disposizione in esame ha introdotto una <<limitazione agli incentivi in discorso, parametrando la misura massima dell’erogazione, per la specifica attività di progettazione, alla retribuzione annua del singolo dipendente che abbia svolto tale attività. Con la conseguenza che, per la parte di prestazione lavorativa relativa alla sola progettazione, al dipendente spetterà la liquidazione dell’incentivo corrispondente al regime normativo vigente all’epoca dell’effettiva prestazione (in virtù dei principi affermati da questa Corte), entro il tetto massimo del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo>> (C. Conti, sez. contr. Lombardia, del. 604/2009/PAR del 14 settembre 2009).
L’individuazione del limite massimo dell`importo del <<trattamento economico complessivo annuo lordo>>.
Questa Sezione osserva che, anche se non è oggetto del quesito posto dall’ente locale, nell’attuale quadro interpretativo si discute se, con riferimento alla fattispecie in esame, debba trovare applicazione anche il limite introdotto di recente dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/10, come conv. nella l. n. 122/10, alla stregua del quale <<per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall`Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell`articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l`anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d`anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all`estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall`articolo 8, comma 14>>.
L’ente istante, con riferimento all’individuazione della misura degli incentivi alla progettazione da corrispondere al singolo dipendente -ai sensi dell’art. 92, comma 5, cod. contratti-, richiama il limite indicato dalla norma in esame “dell`importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo”.
Il legislatore stabilisce una diretta corrispondenza, avente natura sinallagmatica, tra l’erogazione dell’incentivo per la progettazione e le attività di progettazione di fatto compensate. In questo senso, questa Sezione aveva ribadito che <<la disposizione ha introdotto un’ulteriore limitazione agli incentivi in discorso, parametrando la misura massima dell’erogazione, per la specifica attività di progettazione, alla retribuzione annua del singolo dipendente che abbia svolto tale attività. Con la conseguenza che, per la parte di prestazione lavorativa relativa alla sola progettazione, al dipendente spetterà la liquidazione dell’incentivo corrispondente al regime normativo vigente all’epoca dell’effettiva prestazione (in virtù dei principi affermati da questa Corte), entro il tetto massimo del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo>> (C. Conti, sez. contr. Lombardia, del. 604/2009/PAR del 14 settembre 2009).
Alla luce di quanto già affermato da questa Sezione, dunque, il quesito formulato al punto n. 3 dell’istanza di parere (<<se il trattamento economico complessivo annuo lordo da considerare ai fini dell`applicazione della disposizione citata sia quello in essere al momento del pagamento degli incentivi, il cui ammontare dovrà pertanto essere richiesto al nuovo ente di appartenenza>>) va risolto nel senso che il regime normativo e, quindi, anche il presupposto di fatto per la sua applicazione (ovvero, l’ammontare del “trattamento complessivo annuo”) deve essere riferito all’epoca dell’effettiva prestazione e non al momento del pagamento degli incentivi.
Al fine della soluzione degli altri due quesiti posti dalla Provincia di Mantova (<<1) se il predetto limite del trattamento retributivo debba trovare applicazione anche in caso di corresponsione di incentivi a favore di un ex dipendente dimissionario assunto presso altra pubblica amministrazione per concorso pubblico;
2) se, in caso positivo, ai fini del rispetto del limite si deve tenere conto anche degli incentivi della progettazione corrisposti all`ex dipendente da parte dell`amministrazione di attuale appartenenza), invece, questa Sezione osserva che la disciplina è rimessa alla potestà regolamentare dell’ente locale che dovrà tenere 8
conto dei limiti individuati dal legislatore.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
Il Relatore Il Presidente
(Dott.ssa Laura De Rentiis) (Dott. Nicola Mastropasqua)
Depositata in Segreteria il
30 giugno 2011
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)




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Messaggio  Paolo Gros Ven 11 Nov 2011 - 3:01

Ringrazio Francodan del chiarimento ulteriore poiche' in realta' la mia risposta era a meta' ovvero :
Non esiste un limite simile al pagamento dei diritti di segreteria del segretario che non possono superare i 2/3 del tabellare

ma indubbiamente andava opportunamente aggiunto :
entro il tetto massimo del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo


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Messaggio  Carla Mariani Ven 11 Nov 2011 - 3:40

Grazie milla Francodan, capita proprio a puntino...................

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