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compenso Vicesegretario
Ritenete che il titolare di posizione organizzativa che venga nominato, con decreto del Sindaco, Vicesegretario - così come previsto dal Regolamento Uffici e Servizi, in pendenza di malattia del Segretario titolare - abbia diritto a un'indennità aggiuntiva? Deve essere nominato per l'intero periodo di vacanza o anche semplicemnte per un periodo più breve? Grazie!
mariagrazia- Messaggi : 121
Data d'iscrizione : 23.09.10
Vice-segretario
La strana figura del vice-segretario qualora in capo ad un responsabile di un servizio non porta alcun beneficio economico poiche' il tutto rientra nella retribuzione di posizione del responsabile in questione.
tale figura , qualora presente nell'ente e prevista nello statuto , e' tenuta a sostituire il segretario nei suoi periodi di vacanza e non necessita di incarico ad hoc .
tale figura , qualora presente nell'ente e prevista nello statuto , e' tenuta a sostituire il segretario nei suoi periodi di vacanza e non necessita di incarico ad hoc .
Re: compenso Vicesegretario
dal sito ex ages quesito 30 3 2012
Argomento:
Trattamento economico del vice segretario
Testo del quesito:
È possibile riconoscere al vice segretario della convenzione un compenso aggiuntivo per lo svolgimento del relativo incarico?
Risposta:
La nomina a vicesegretario del dipendente dell’ente locale non può comportare né incrementi retributivi, né maggiorazioni dell’eventuale retribuzione di posizione prevista per le alte professionalità, la cui previsione è ancorata, tra l’altro, alla presenza nell’ente di figure dirigenziali e al possesso di comprovati requisiti professionali (es. abilitazione avvocato, architetto, ecc.).
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, “[…] l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”.
Non sussiste, pertanto, alcuna esplicita previsione contrattuale che consenta al vicesegretario comunale di ricevere una maggiorazione della retribuzione per l’ipotesi di gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria.
Ipotesi diversa, invece, è quella prevista dall’art. 14 del CCNL 2002/2005 del comparto Regioni e Autonomie Locali, che disciplina i servizi in convenzione.
Tale norma prevede che “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato dal altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.
In siffatta ipotesi “Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento […]”.
E giacché tale “disciplina […] trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000”, si ritiene che qualora il servizio di vicesegreteria sia stato convenzionato tra diversi enti, ricorrendo i presupposti sopra precisati per la previsione della figura di vicesegretario in tutti gli enti interessati, si possa attribuire il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
Argomento:
Trattamento economico del vice segretario
Testo del quesito:
È possibile riconoscere al vice segretario della convenzione un compenso aggiuntivo per lo svolgimento del relativo incarico?
Risposta:
La nomina a vicesegretario del dipendente dell’ente locale non può comportare né incrementi retributivi, né maggiorazioni dell’eventuale retribuzione di posizione prevista per le alte professionalità, la cui previsione è ancorata, tra l’altro, alla presenza nell’ente di figure dirigenziali e al possesso di comprovati requisiti professionali (es. abilitazione avvocato, architetto, ecc.).
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, “[…] l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.”.
Non sussiste, pertanto, alcuna esplicita previsione contrattuale che consenta al vicesegretario comunale di ricevere una maggiorazione della retribuzione per l’ipotesi di gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria.
Ipotesi diversa, invece, è quella prevista dall’art. 14 del CCNL 2002/2005 del comparto Regioni e Autonomie Locali, che disciplina i servizi in convenzione.
Tale norma prevede che “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato dal altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.
In siffatta ipotesi “Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento […]”.
E giacché tale “disciplina […] trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000”, si ritiene che qualora il servizio di vicesegreteria sia stato convenzionato tra diversi enti, ricorrendo i presupposti sopra precisati per la previsione della figura di vicesegretario in tutti gli enti interessati, si possa attribuire il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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