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http://www.irpef.info/Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
5 partecipanti
Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
Richiesta n.1 giorno di congedo parentale per malattia del figlio maggiore di 3 anni ma minore di 8.
Aspetti economici e previdenziali:
Per il giorno il questione:
- non maturano le ferie
- non matura la 13a mensilità
- NON si ha diritto ad un giorno di detrazioni fiscali
- cpdel a carico dipe = riduzione retribuzione imponibile per 1/26 + contribuzione figurativa inpdap
- inadel TFR = riduzione retribuzione imponibile per 1/26
- dma tipo servizio 10
- dma casella 26 retribuzione virtuale
- dma casella 32 retribuzione effettiva
ok??
Aspetti economici e previdenziali:
Per il giorno il questione:
- non maturano le ferie
- non matura la 13a mensilità
- NON si ha diritto ad un giorno di detrazioni fiscali
- cpdel a carico dipe = riduzione retribuzione imponibile per 1/26 + contribuzione figurativa inpdap
- inadel TFR = riduzione retribuzione imponibile per 1/26
- dma tipo servizio 10
- dma casella 26 retribuzione virtuale
- dma casella 32 retribuzione effettiva
ok??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
Nel mio ente in caso di malattia per il figlio tra i 3 e gli 8 anni utilizziamo, nel limite di tre giorni, il permesso retributivo di cui all'Art. 19 comma 2 del CCNL 06.07.1995 per evitare la riduzione dello stipendio. (Quesito ARAN E46)
cris- Messaggi : 94
Data d'iscrizione : 22.12.10
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
in questo caso ha espressamente richiesto di non utilizzare l'art.19 comma 2.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
io penso che il diritto alle detrazioni fiscali non venga meno, non è un'aspettativa senza assegni, è una norma che concede il diritto all'assenza ma senza retribuzione , tipo uno sciopero.
se in un anno ci sono tre giornate di sciopero tu ai fini delle detrazioni defalchi tre giorni?
io no.
se non mi sono persa qualche parere/sentenza/ecc.ecc. (il chè non è difficile vista la produzione letteraria che c'è in giro).
se in un anno ci sono tre giornate di sciopero tu ai fini delle detrazioni defalchi tre giorni?
io no.
se non mi sono persa qualche parere/sentenza/ecc.ecc. (il chè non è difficile vista la produzione letteraria che c'è in giro).
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
sulla questione ho sempre applicato (non poi del tutto convinto) quando specificato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n.3 del 09.01.1998 secondo la quale le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
La circolare poi specifica che intale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito neppure sotto forma di retribuzione differita (e qui fa l'esempio dell'assenza in casi di aspettativa senza corresponsione di assegni).
Continua la circolare che nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, "nè in presenza di giornate di sciopero".
Quindi, mi sono fatto l'idea che in tutti i casi di assenza di prestazione lavorativa + assenza retribuzione si riducono i giorni di detrazioni fiscali, ad eccezione dello sciopero perchè specificatamente escluso....
La circolare poi specifica che intale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito neppure sotto forma di retribuzione differita (e qui fa l'esempio dell'assenza in casi di aspettativa senza corresponsione di assegni).
Continua la circolare che nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, "nè in presenza di giornate di sciopero".
Quindi, mi sono fatto l'idea che in tutti i casi di assenza di prestazione lavorativa + assenza retribuzione si riducono i giorni di detrazioni fiscali, ad eccezione dello sciopero perchè specificatamente escluso....
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
forse sbaglio ma penso che le detrazioni non spettino se c'è interruzione giuridica del rapporto di lavoro come nel caso di aspettativa. ma se ho diritto ad un permesso che per la sua natura non è retribuito secondo me il diritto alle detrazioni non viene meno perchè il rapporto di lavoro è in vigore.
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Permesso non retribuito
L'Agenzia entrate a suo tempo si era espressa sul problema che e' di ordine generale e naturalmente parlando di detrazioni di natura fiscale rispondendo a specifico interpello sulle detrazioni spettanti, a prescindere dal tipo di contratto, per permessi non retributi.
La risposta
La circolare la n. 15 del 16/03/2007, la quale al paragrafo 1.5 dice
testualmente:
" Con riferimento alla previsione del nuovo articolo 13, comma 1, in base alla quale le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno,
Si conferma quanto chiarito con le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998, relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono
con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che e' stata assoggettata a ritenuta. Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione."
La risposta
La circolare la n. 15 del 16/03/2007, la quale al paragrafo 1.5 dice
testualmente:
" Con riferimento alla previsione del nuovo articolo 13, comma 1, in base alla quale le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno,
Si conferma quanto chiarito con le circolari n. 326 del 1997 e n. 3 del 1998, relativamente sia ai rapporti di lavoro indeterminato che a quelli a tempo determinato, i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono
con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che e' stata assoggettata a ritenuta. Pertanto, nel numero di giorni relativamente ai quali va calcolata la detrazione si devono in ogni caso comprendere le festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione."
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
e quindi nemmeno gli scioperi?
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Permesso non retribuito
La trattenuta della retribuzione per sciopero è atto dovuto che non richiede l'adozione di un provvedimento. La trattenuta relativa alle giornate di sciopero, cioè di astensione dal lavoro da parte dei dipendente, trova giuridico fondamento nel principio secondo il quale ove manchi la prestazione d'opera non può esservi diritto alla controprestazione, consistente nel pagamento della retribuzione.
Atteso poi che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che e' stata assoggettata a ritenuta ne consegue che anche lo sciopero , che non viene pagato a differenza del sabato non lavorativo o della domenica riposo settimanale,ad esempio per un giorno implica la retribuzione per gg 25 e le detrazioni fiscali per gg 25.
La trattenuta infatti e' sul lordo e non e' soggetta a contribuzione.
Atteso poi che i giorni per i quali spetta la detrazione coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione che e' stata assoggettata a ritenuta ne consegue che anche lo sciopero , che non viene pagato a differenza del sabato non lavorativo o della domenica riposo settimanale,ad esempio per un giorno implica la retribuzione per gg 25 e le detrazioni fiscali per gg 25.
La trattenuta infatti e' sul lordo e non e' soggetta a contribuzione.
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
secondo me, nel caso di sciopero NON si ha alcuna riduzione delle detrazioni.
La stessa circolare n.15 del 2007 della Agenzia delle Entrate infatti "precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero."
... grazie Paolo, io ero rimasto alla circolare 3 del 1998, ma i contenuti sono esattamente gli stessi.
Per quanto riguarda invece la contribuzione, non so se ho capito bene il tuo pensiero.
Comunque, secondo me la trattenuta per 1 giorno di sciopero NON riduce la contribuzione complessiva che rimane calcolata sulla retribuzione virtuale. La contribuzione a carico del dipendente è proporzionale all'imponibile effettivo e integrata per la parte mancante (la contribuzione sulla trattenuta) dall'Ente datore di lavoro.
La stessa circolare n.15 del 2007 della Agenzia delle Entrate infatti "precisa che, in ogni caso, nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (ad esempio, il part-time orizzontale, verticale o ciclico), né in caso di giornate di sciopero."
... grazie Paolo, io ero rimasto alla circolare 3 del 1998, ma i contenuti sono esattamente gli stessi.
Per quanto riguarda invece la contribuzione, non so se ho capito bene il tuo pensiero.
Comunque, secondo me la trattenuta per 1 giorno di sciopero NON riduce la contribuzione complessiva che rimane calcolata sulla retribuzione virtuale. La contribuzione a carico del dipendente è proporzionale all'imponibile effettivo e integrata per la parte mancante (la contribuzione sulla trattenuta) dall'Ente datore di lavoro.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Permessi retribuiti e sciopero
Per la precisione è sempre stato sostenuto dall'Inpdap che i contributi per le assenze per malattia vadano sempre pagati sul virtuali integrandoli da parte dell'ente: e fino qui nessun problema in quanto l'assenza per malattia non e' una scelta.
Ma lo sciopero e' una scelta per cui la detrazione avviene sul lordo.
i contributi c/dip. saranno calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita.
Ergo i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione rapporto impiego per cui tali periodi sono validi ai fini pensionistici, previdenziali e assistenziali.
Prima di operare trattenute per sciopero, sull' intero importo lordo predetti emolumenti debbono, pertanto, essere effettuate, at sensi art. 7 - terzo comma - Legge n. 324/1959 et art. 13 - secondo comma - Legge n. 177/1976, ritenute le previdenziali et assistenziali previste per la categoria di appartenenza del personale interessato e poi, nell'ordine, trattenute per sciopero e ritenuta IRPEF, ottenendo, così, netto da corrispondere ai singoli interessati.
Per quanto concerne ritenute e contributi ai sensi art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, come integrato da art. 1 della Legge 13 dicembre 1976, n. 886, i medesimi gravano soltanto sugli emolumenti liquidati dal datore di lavoro al personale dipendente. Sicché, nei casi di trattenuta per sciopero per una intera giornata lavorativa, nessun versamento va effettuato all'Inpdap per tale giornata, mentre nei casi in cui per effetto delle trattenute scioperi orari l'ammontare degli emolumenti spettanti per il periodo retributivo sia inferiore al minimale retributivo relativo al periodo medesimo, le ritenute e i contributi vanno calcolati con riferimento predetto minimale.
Ma lo sciopero e' una scelta per cui la detrazione avviene sul lordo.
i contributi c/dip. saranno calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita.
Ergo i periodi di astensione da lavoro per sciopero non costituiscono interruzione rapporto impiego per cui tali periodi sono validi ai fini pensionistici, previdenziali e assistenziali.
Prima di operare trattenute per sciopero, sull' intero importo lordo predetti emolumenti debbono, pertanto, essere effettuate, at sensi art. 7 - terzo comma - Legge n. 324/1959 et art. 13 - secondo comma - Legge n. 177/1976, ritenute le previdenziali et assistenziali previste per la categoria di appartenenza del personale interessato e poi, nell'ordine, trattenute per sciopero e ritenuta IRPEF, ottenendo, così, netto da corrispondere ai singoli interessati.
Per quanto concerne ritenute e contributi ai sensi art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, come integrato da art. 1 della Legge 13 dicembre 1976, n. 886, i medesimi gravano soltanto sugli emolumenti liquidati dal datore di lavoro al personale dipendente. Sicché, nei casi di trattenuta per sciopero per una intera giornata lavorativa, nessun versamento va effettuato all'Inpdap per tale giornata, mentre nei casi in cui per effetto delle trattenute scioperi orari l'ammontare degli emolumenti spettanti per il periodo retributivo sia inferiore al minimale retributivo relativo al periodo medesimo, le ritenute e i contributi vanno calcolati con riferimento predetto minimale.
Re: Malattia figlio > 3 anni e < 8 anni: effetti
Ecco cosa pensa l'Inpdap sulla questione.
E' parte di un quesito pubblicato sul loro sito.
Per quanto riguarda il regime contributivo da applicare ai periodi di astensione dal lavoro per sciopero, si precisa che in tal caso il rapporto contributivo è un rapporto obbligatorio differenziato dal rapporto di lavoro, anche se direttamente interdipendente. La mancata prestazione lavorativa, a cui corrisponde la mancata retribuzione, non determina quindi automaticamente l’interruzione dell’obbligazione contributiva, la cui funzione sociale è giuridicamente sancita dall’articolo 2115 del c.c. L’esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, benchè comporti la decurtazione della retribuzione relativa alla giornata, non può quindi pregiudicare la tutela previdenziale del lavoratore. Dalle considerazioni suesposte discende pertanto l’obbligo per gli enti datori di lavoro di procedere, in relazione ai periodi di astensione per sciopero, alla relativa copertura contributiva ai fini previdenziali, da calcolarsi sulla retribuzione “virtuale”.
In base alla posizione assunta dall'Inpdap, in caso di sciopero non si ha una interruzione del rapporto previdenziale, per cui la copertura previdenziale deve essere fatta e garantita sulla retribuzione virtuale (quella cioè che sarebbe stata percepita senza lo sciopero).
Quello che rimane fuori è la parte di contributi a carico del dipendente sulla trattenuta per sciopero: o la paga il dipe o la paga l'Ente.
Dal mio punto di vista, il dipe paga i contributi sulla retribuzione effettivamente percepita.
Cioè, per essere più chiari, il meccanismo è lo stesso che trova applicazione in caso di decurtazione per malattia.
Diverso il discorso per quanto riguarda TFR e TFS:
- lo sciopero per TFS è valutabile, quindi il calcolo dei contributi funziona come la cpdel
- lo sciopero per TFR NON è valutabile, quindi non si versa niente.
.... per admin ..... nella tua ultima risposta, mi sembra ci siano delle incongruenze....ho prvato a rileggerla più volte, ma all'inizio dici una cosa e alla fine l'esatto contrario, ... ma forse mi sono perso io...
E' parte di un quesito pubblicato sul loro sito.
Per quanto riguarda il regime contributivo da applicare ai periodi di astensione dal lavoro per sciopero, si precisa che in tal caso il rapporto contributivo è un rapporto obbligatorio differenziato dal rapporto di lavoro, anche se direttamente interdipendente. La mancata prestazione lavorativa, a cui corrisponde la mancata retribuzione, non determina quindi automaticamente l’interruzione dell’obbligazione contributiva, la cui funzione sociale è giuridicamente sancita dall’articolo 2115 del c.c. L’esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, benchè comporti la decurtazione della retribuzione relativa alla giornata, non può quindi pregiudicare la tutela previdenziale del lavoratore. Dalle considerazioni suesposte discende pertanto l’obbligo per gli enti datori di lavoro di procedere, in relazione ai periodi di astensione per sciopero, alla relativa copertura contributiva ai fini previdenziali, da calcolarsi sulla retribuzione “virtuale”.
In base alla posizione assunta dall'Inpdap, in caso di sciopero non si ha una interruzione del rapporto previdenziale, per cui la copertura previdenziale deve essere fatta e garantita sulla retribuzione virtuale (quella cioè che sarebbe stata percepita senza lo sciopero).
Quello che rimane fuori è la parte di contributi a carico del dipendente sulla trattenuta per sciopero: o la paga il dipe o la paga l'Ente.
Dal mio punto di vista, il dipe paga i contributi sulla retribuzione effettivamente percepita.
Cioè, per essere più chiari, il meccanismo è lo stesso che trova applicazione in caso di decurtazione per malattia.
Diverso il discorso per quanto riguarda TFR e TFS:
- lo sciopero per TFS è valutabile, quindi il calcolo dei contributi funziona come la cpdel
- lo sciopero per TFR NON è valutabile, quindi non si versa niente.
.... per admin ..... nella tua ultima risposta, mi sembra ci siano delle incongruenze....ho prvato a rileggerla più volte, ma all'inizio dici una cosa e alla fine l'esatto contrario, ... ma forse mi sono perso io...
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Malattia figlio etc
Riassunto dei concetti altrimenti ci perdiamo per davvero:
principio secondo il quale ove manchi la prestazione d'opera non può esservi diritto alla controprestazione, consistente nel pagamento della retribuzione ( infatti non vi e' retribuzione)
La mancata prestazione lavorativa, a cui corrisponde la mancata retribuzione, non determina quindi automaticamente l’interruzione dell’obbligazione contributiva
copertura previdenziale deve essere fatta e garantita sulla retribuzione virtuale
su due punti ( come sempre, ma e' costruttivo ) siamo in disaccordo :
detrazioni fiscali che io ritengo sui giorni lavorati e tu su tutti
Ritenute c/dip che io ritengo non vengano versate ( anche sulla DMA sono ridotte)
che tu ritieni debba versarle il Comune.
TFR e TFS non vi e' dubbio.
principio secondo il quale ove manchi la prestazione d'opera non può esservi diritto alla controprestazione, consistente nel pagamento della retribuzione ( infatti non vi e' retribuzione)
La mancata prestazione lavorativa, a cui corrisponde la mancata retribuzione, non determina quindi automaticamente l’interruzione dell’obbligazione contributiva
copertura previdenziale deve essere fatta e garantita sulla retribuzione virtuale
su due punti ( come sempre, ma e' costruttivo ) siamo in disaccordo :
detrazioni fiscali che io ritengo sui giorni lavorati e tu su tutti
Ritenute c/dip che io ritengo non vengano versate ( anche sulla DMA sono ridotte)
che tu ritieni debba versarle il Comune.
TFR e TFS non vi e' dubbio.
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