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ingiunzione ex R.D. 639/1910

5 partecipanti

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty ingiunzione ex R.D. 639/1910

Messaggio  danielap Lun 21 Nov 2011 - 4:01

Ho letto e riletto domande e risposte su ingiunzione
ex R.D. 639/1910 . Scopiazzando qua e là sono riuscita a emettere un ingiunzione ex R.D. 639/10 per bollette acqua non pagate (il mio comune gestisce direttamente il servizio acquedotto)...l'ho fatta notificare dal vigile - messo comunale... adesso è scaduto il termine per il pagamento e/o ricorso... nessun pagamento - nessun ricorso. E adesso cosa faccio?!?
Aiuto... non conosco il seguito della procedura.....

danielap

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Ingiunzione 639

Messaggio  Paolo Gros Lun 21 Nov 2011 - 23:14

Tale atto ha valenza precettiva e come tale andava notificata dall'ufficiale giudiziario e non dal messo comunale.
Ripeti la notifica facendola eseguire dall'ufficiale giudiziario che contestualmente precetta il destinatario.
Decorsi i termini per il pagamento allega l'originale dell'ingiunzione agli ufficiali giudiziari che hanno notifcato con invito alla procedura esecutiva ( pegno mobiliare ).
Quando riceverai il verbale di pegno ( o tentato pegno ) ci si risente e ti spiego l'iter successivo.

NB: Anche se nel recente si ritiene a contrario ritengo che per entrate non tributarie ( acquedotto ) l'ingiunzione 639 non sia utilizzabile ma occorra rifarsi alla procedura civile con ricorso per decreto ingiuntivo. ( ma questo e' un altro film su cui potrei parlare ab immemorabilis ...)
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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Re: ingiunzione ex R.D. 639/1910

Messaggio  danielap Mar 22 Nov 2011 - 0:36

Grazie della risposta così sollecita... ho dimenticato di scrivere che l'ufficiale giudiziario, per lo stesso debitore ma per altri tributi (vedi tarsu), non ha mai proceduto a pignoramenti mobiliari a causa di problemi vari scarsamente documentati.... anzi spesso non ha neanche notificato gli atti !
Per questo motivo vorrei procedere a un pignoramento immobiliare o altra procedura, senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario ... è possibile?!?

danielap

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Re: ingiunzione ex R.D. 639/1910

Messaggio  MICHELE CERETELLI Ven 25 Nov 2011 - 5:30

sono andato recentemente ad un corso dell'anutel molto interessante e la notifica puo' essere effettuata mediante la forma degli atti giudiziari (busta verde) in base alle disposizioni dettate dall'art12 della legge 890/92

MICHELE CERETELLI

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Ingiunzione

Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Nov 2011 - 22:26

Rammento che la famosa "busta verde" che e' notificazione di atti giudiziari ovvero amministrativi nel caso puo' essere utilizzata come forma di notificazione 139 e seguenti cpc ma sempre dall'ufficiale giudiziario .
Se poi l'UG esegue tentati pegni ( mancato accesso, irreperibilita' ) occorre nuovamente richiedere il pegno finche' il medesimo sara' fruttuoso o infruttuoso.
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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty procedimento esecutivo speciale ex r.d. 639/1939

Messaggio  aily Lun 19 Dic 2011 - 6:55

salve, sono un giovane avvocato
iscrivendomi a questo forum, ho da subito intuito la sua preparazione in materia e vorrei gentilmente chiederle di lumeggiarmi sull'argomento in oggetto, data la scarsità di materiale presente sul tema.
il mio dubbio riguarda come procedere una volta che l'ingiunzione sia stata notificata e sono decorsi ampiamente i termini senza il pagamento.
ho stilato un atto di pignoramento su mandato del comune.so che devo notificarlo entro 90 giorni. poichè la scadenza è imminente, vorrei sapere dopo come devo procedere successivamente alla notifica del pignoramento
la ringrazio per l'attenzione, confido nella sua preparazione
resto in attesa e le pongo cordiali saluti

aily

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Pegno

Messaggio  Paolo Gros Lun 19 Dic 2011 - 7:06

In via ordinaria l'ingiunzione fiscale ex RD 639/1910 e' atto esecutivo di precetto poiche' contiene in se sia l'atto ingiuntivo che l'atto precettivo.
Decorsi i termini per il pagamento si procede attraverso l'ufficiale giudiziario all'atto di pegno mobiliare ovvero presso terzi.( immobiliare ipotecario sub judice )
L’ingiunzione fiscale è quindi l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Secondo la giurisprudenza l’ingiunzione ha natura di atto amministrativo complesso, che non solo ha la funzione di formale accertamento del credito, fondato sul potere della pubblica amministrazione di realizzare coattivamente le proprie pretese, ma anche cumula in sé le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto.
La disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali, attuata mediante questa procedura, aveva subito sostanziali modifiche con il D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, poi abrogato dall’art. 68 del D. Lgs. 112/1999, che nell’istituire il servizio centrale della riscossione aveva generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo, utilizzate per le imposte dirette ai sensi del D.P.R. 602/73, imponendo la formazione dei ruoli anche per le entrate precedentemente riscosse con l’ingiunzione fiscale.
In questo ambito generale è intervenuto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che, nell’operare il riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto al comma 6 dell’art. 52, che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni, è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio centrale della riscossione, mentre è attuata con la procedura indicata dal regio decreto n. 639/1910 se la riscossione è svolta in proprio dall’ente locale o affidata ai soggetti menzionati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo. In tale contesto per i comuni e le province torna attuale la procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale, e viene istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l’attività di riscossione delle entrate dei predetti enti territoriali (“concessionari locali”).
L’ingiunzione è atto estraneo all’esecuzione in senso proprio; il rinvio operato dalla norma sembra coinvolgere soltanto le disposizioni direttamente riferibili al procedimento di espropriazione forzata, che inizia con la trascrizione dell’avviso di vendita di cui all’articolo 78 del D.P.R. 602/73. Con l’inciso “in quanto compatibili”, il Legislatore sembra aver inteso circoscrivere l’applicabilità della diversa fonte richiamata alle sole disposizioni congruenti con la particolare natura ed efficacia dell’ingiunzione fiscale in forza della quale viene promossa l’esecuzione forzata.
Detto questo post verbale di pegno occorre procedere alla vendita all'asta dei beni soggetti a pegno ovvero delegare la procedute agli istituti vendite giudiziarie nei seguenti modi :
La vendita Mobiliare senza incanto.
L'art. 532 c.p.c. prevede la vendita a trattativa privata di beni mobili pignorati. L'Istituto Vendite Giudiziarie opera per effetto dell'art. 159 DD.AA. c.p.c. quale commissionario giudiziale, provvedendo alle operazioni di vendita secondo le statuizioni contenute nel provvedimento giudiziale e le norme del regolamento ministeriale. Tale tipo di vendita cede in parte all'ordinaria espropriazione forzata, ma è pur sempre regolata dalla stesse norme del codice civile circa gli effetti materiali e traslativi (artt. 2919 e ss.) della vendita forzata. L'art. 533 c.p.c. disciplina le modalità di vendita, gli obblighi del commissionario e l'efficacia temporanea dell'incarico a vendere. Nella prassi è sufficiente fare un'offerta all'Istituto Vendite Giudiziarie: il bene è ceduto al miglior offerente. Si tenga presente che il bene viene venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova": è quindi opportuno valutarlo attentamente. Per questo, l'Istituto Vendite Giudiziarie offre a chiunque l'opportunità di visionare personalmente e, volendo, accompagnati da esperti nel settore, i beni in vendita.

La vendita Mobiliare con incanto.
Dal combinato disposto dell'art. 534 c.p.c. e l'art. 159 DD.AA al c.p.c. è desumibile, a favore degli Istituti Vendita Giudiziaria, un diritto di esclusiva in materia di vendita all'incanto.
La procedura dell'asta è regolata dagli artt. 534, 535, 536, 537 e 538 c.p.c.
La vendita all'incanto deve essere preceduta dalla pubblicità legale e commerciale, nonché dagli avvisi delle vendite che, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n.109/97, sono pubblicate sul "Bollettino Ufficiale delle Aste Giudiziarie" edito dall' Istituto vendite giudiziarie. L'incanto è aperto a tutte le persone presenti nel luogo dove si svolge, siano essi i locali dell'Istituto o il luogo di custodia dei beni. Le persone presenti, secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina, devono essere almeno due.
Le cose da vendere si offrono singolarmente, oppure a lotti, per il prezzo base (di cui all'art. 535 c.p.c.) o, nel caso di vendita al II° incanto (art. 538 c.p.c.), al migliore offerente.
L'aggiudicazione avviene a favore del maggiore offerente allorché, dopo una duplice enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
L'aggiudicatario è tenuto, a norma dell'art. 540 c.p.c., a pagare immediatamente per contanti il prezzo. In caso di inadempienza (art. 540 c.p.c.) si procederà alla rivendita delle cose, mediante nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario.

Vendite particolari conseguenti a procedure speciali
Rientrano nella competenza degli Istituti Vendita Giudiziaria le varie vendite che trovano il loro prototipo negli artt. 1515, 1516 c.c. e 83 DD. AA. c.c., articoli che consentono la soddisfazione coattiva del privato ( la vendita in danno ­ l'acquisto in danno ).
Lo stesso dicasi per la vendita delle quote, la vendita dei beni mobili sequestrati in quanto assistititi da privilegio, in base al d. lgs. 1.9.1993, come modificato dalla legge 17.2.1994, n. 135 ( credito agrario e peschereccio ), la cui esecuzione è standardizzata sulle norme della procedura dell' "esecuzione per autorità del creditore", la vendita dei corpi di reato su richiesta del cancelliere, la vendita degli autoveicoli gravati da privilegio del venditore -in base al d.p.r. 15.3.27, n. 436- e le vendite coattive conseguenti il procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o di Enti pubblici ( R.D. 14.4.1910, n. 639 ).

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty procedimento esecutivo speciale ex r.d. 639/1939

Messaggio  aily Lun 19 Dic 2011 - 10:36

ringrazio per la tempestiva ed esaustiva risposta. volevo solo precisare la mia domanda generica , sperando di ottenere ulteriori chiarimenti. si tratta infatti di [u]pignoramento immobiliare. preciso che il comune agisce in via diretta. dunque, da quanto ho capito, devo seguire la procedura del regio decreto 639/1910 artt da 17 a 28. procedura dai più, compresa ma, sconosciuta! dopo la notifica dell'atto di pignoramento(quello che l'art. 17 ratione temporis definisce precetto di pagamento), cosa fare?
grazie ancora a chi vorrà diradare queste nubi

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Esecuzione

Messaggio  Paolo Gros Lun 19 Dic 2011 - 23:23

Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un messo dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore. Decorsi dieci giorni dal pignoramento senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

Quanto alla esecuzione sugli immobili, notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, su istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di tre giorni e l'avviso per l’immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art 663 del Codice di procedura civile.

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty riscossione canoni idrici

Messaggio  giovane avvocato Lun 3 Set 2012 - 10:11

Salve! Mi pare di capire che i canoni idrici, avendo natura privatistica, non potrebbero essere riscossi mediante la procedura di ingiunzione ex R.D.639/1910. Sbaglio?
Sta di fatto che il Comune dove vivo ha deciso di procedere alla riscossione mediante la procedura di cui al R.D. 639. Considerato il fatto che sono stato richiesto dall'amministrazione comunale di preparare un modello di ingiunzione e considerate le mie difficoltà , chiedo lumi.
Grazie.




























































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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Ingiunzione

Messaggio  Paolo Gros Lun 3 Set 2012 - 23:10

L'ingiunzione 639 puo' essere utilizzata dalle'net locale ogni qual volta l'oggetto dii imposizione riguardi una entrata in cui le'ente agisce quale pubblica amministrazione e con i propri poteri.
Nel caso del servizio idrico tra ente ed utente esiste specifico contratto di fornitura e l'ente agisce paritariamente quale privato in riferimento al contratto e non come pubblica amministrazione.
Occorre quini un ricorso per decreto ingiuntivo reso esecutivo dal giudice non potendo come l'ingiunzione essere esecutiva con la sottoscrizione del funzionario poiche' come detto nel caso l'ente non si puo' muovere per una entrata propria che spetta ex lege ( Ici,Imu,Tarsu,Tospa etc ) ma in riferimento ad un contratto di fornitura
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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty riscossione canone idrico

Messaggio  giovane avvocato Mar 4 Set 2012 - 4:22

Grazie! E'stato chiarissimo. Ora che ogni dubbio è stato fugato, notizierò l'amministrazione su come è necessario procedere. Grazie ancora.

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ingiunzione ex R.D. 639/1910 Empty Re: ingiunzione ex R.D. 639/1910

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