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http://www.irpef.info/Segretari ed art. 9 comma 1 del DL 78/2010
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Segretari ed art. 9 comma 1 del DL 78/2010
Salve a tutti,
vorrei una vostra opinione in merito all'applicabilità dell'art. 9 comma 1 del DL 78/2010 alla seguente ipotesi:
con la convenzione di segretaria stipulata in data 28/12/2010 di fascia II, il Segretario ottiene un incremento retributivo, contrattualmente previsto, legato all'indennità di posizione. Il Comune capofila, sotto i 5000 abitanti, il quale mantiene la stessa percentuale (40%) di spesa rispetto alla precedente convenzione di III siglata con altro Ente, ha sospeso il pagamento della quota di stipendio relativa al suddetto incremento stipendiale.
E' giusto? Ci sono circolari e/o pareri autorevoli sul tema in oggetto? Cosa ne pensate?
Ringrazio per l'attenzione e per gli eventuali suggerimenti ed opinioni.
vorrei una vostra opinione in merito all'applicabilità dell'art. 9 comma 1 del DL 78/2010 alla seguente ipotesi:
con la convenzione di segretaria stipulata in data 28/12/2010 di fascia II, il Segretario ottiene un incremento retributivo, contrattualmente previsto, legato all'indennità di posizione. Il Comune capofila, sotto i 5000 abitanti, il quale mantiene la stessa percentuale (40%) di spesa rispetto alla precedente convenzione di III siglata con altro Ente, ha sospeso il pagamento della quota di stipendio relativa al suddetto incremento stipendiale.
E' giusto? Ci sono circolari e/o pareri autorevoli sul tema in oggetto? Cosa ne pensate?
Ringrazio per l'attenzione e per gli eventuali suggerimenti ed opinioni.
lui69- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 21.11.11
Segretari
E bene ha fatto il comune a non pagare e diro' di piu':
se il segretario da una fascia ( A,B,C e non I,II etc ) B passa a fascia superiore A in un ente in cui e' in servizio ed in cui e' richiesta la sola fascia B continuera' ad avere il trattamento econoico di fascia B e non A.
Occorre ricordare che i segretari non sono dipendenti dell'ente ma della Unita' di missione ( ex agenzia ) ed i passaggi di fascia non sono direttamente applicabili come detto poiche' nel caso occorre che il segretario sia incaricato in comuni che prevedono espressamente la sua fascia di appartenenza.
Quindi l'aumento retributivo in pendenza di incarico , anche convenzionato , non dovra' essere retributito da nessuno dei due comuni.
se il segretario da una fascia ( A,B,C e non I,II etc ) B passa a fascia superiore A in un ente in cui e' in servizio ed in cui e' richiesta la sola fascia B continuera' ad avere il trattamento econoico di fascia B e non A.
Occorre ricordare che i segretari non sono dipendenti dell'ente ma della Unita' di missione ( ex agenzia ) ed i passaggi di fascia non sono direttamente applicabili come detto poiche' nel caso occorre che il segretario sia incaricato in comuni che prevedono espressamente la sua fascia di appartenenza.
Quindi l'aumento retributivo in pendenza di incarico , anche convenzionato , non dovra' essere retributito da nessuno dei due comuni.
Re: Segretari ed art. 9 comma 1 del DL 78/2010
Chiarisco:
la nuova convenzione di segreteria è di fascia II (sopra i diecimila abitanti) ed il segretario aveva i requisiti per esserne titolare. Chiedo:
- incide il fatto che in caso di passaggio da una fascia ad un'altra, si applichi una indennità di posizione prevista contrattualmente? Il fatto che è stata stipulata nel 2010?
Come interpretare sul punto quanto dice la circolare della RGS n. 12/2011?
"Analogamente, la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale) nel triennio 2011/2013 – cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile – può comportare il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010 fermi restando comunque i limiti stabiliti dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.9, che trova applicazione anche in caso di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D. lgs. n. 165/2001 e secondo cui fino al 31.12.2013 “… i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma”. Grazie
la nuova convenzione di segreteria è di fascia II (sopra i diecimila abitanti) ed il segretario aveva i requisiti per esserne titolare. Chiedo:
- incide il fatto che in caso di passaggio da una fascia ad un'altra, si applichi una indennità di posizione prevista contrattualmente? Il fatto che è stata stipulata nel 2010?
Come interpretare sul punto quanto dice la circolare della RGS n. 12/2011?
"Analogamente, la preposizione ad un diverso ufficio dirigenziale (anche di livello generale) nel triennio 2011/2013 – cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile – può comportare il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010 fermi restando comunque i limiti stabiliti dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art.9, che trova applicazione anche in caso di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D. lgs. n. 165/2001 e secondo cui fino al 31.12.2013 “… i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma”. Grazie
lui69- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 21.11.11
Segretario
Se alla data della stipula di nuova convenzione il segretario era gia' nella fascia superiore a nulla rileva che nella convenzione fosse riportata una posizione inferiore , al segretario spetta la posizione prevista dalla fascia di appartenenza e l'eventuale maggiorazione dal 10 al 50.
Re: Segretari ed art. 9 comma 1 del DL 78/2010
Il Segretario, pur non avendo mai occupato una sede sopra i diecimila, aveva soli i requisiti (anzianità) per occuparla. Proveniva da una convenzione sotto i diecimila. Il problema è la differenza di indennità di posizione che scatta superando la soglia di diecimila.L'applicazione rigida della disposizione impedirebbe di fatto ai segretari di rispondere ad avvisi di classe superiore. La circolare della RGS parla altresì, genericamente di specifici incarichi.
lui69- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 21.11.11
Segretari
Se il segretario era nella fascia sopra i 10.000 ma prestava servizio in comuni di classe inferiore la sua posizione rimaneva nella classe inferiore .
Ora se la nuova convenzione supera i 10.000 ed il segretario gia' apparteneva a quella fascia retributiva al medesimo deve essere riconosciuta la posizione della fascia di appartenenza sia per requisiti soggettivi che oggettivi ( sopra i 10.000 )
Ora se la nuova convenzione supera i 10.000 ed il segretario gia' apparteneva a quella fascia retributiva al medesimo deve essere riconosciuta la posizione della fascia di appartenenza sia per requisiti soggettivi che oggettivi ( sopra i 10.000 )
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