Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

4 partecipanti

Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

Messaggio  Paolo Gros Mer 12 Gen 2011 - 6:18

Cerchiamo di fare chiarezza e di comprendere cosa ( a mio avviso correttamente come in altro post a riguardo ) chiede il sindacato.

La principale novità introdotta dall’ultima riforma al sistema previdenziale italiano ovvero dalla riforma Maroni è stata quella di riprendere la finalità previdenziale che il TFR aveva fin dalla sua introduzione nel 1982. Il trattamento di fine rapporto è calcolato sulla retribuzione lorda e rappresenta un 13,5esimo di questa che, in termini percentuali, ammonta al 7,41% di cui, però, lo 0,50 deve essere obbligatoriamente versato al fondo miglioramento pensionistico tenuto presso l’Inps. Ne deriva che quando si parla di destinazione del TFR (sia in azienda che alla previdenza complementare) si intende il 6,91% della retribuzione lorda di ogni lavoratore dipendente.
Il nuovo testo dell’art. 2120 c.c. dispone al primo comma: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto”.
In termini generali il Tfr si può definire come quella parte di retribuzione, accantonata dal lavoratore nel corso degli anni, che gli viene corrisposta alla cessazione della sua attività.
L’art. 2120 c.c. indica come destinatari del Tfr esclusivamente i lavoratori subordinati e, di conseguenza esclude dalla sua applicazione le altre categorie lavorative (ad esempio i lavoratori a progetto).
Tuttavia, la legge n. 335/95 ha disposto che il Tfr venga esteso gradualmente anche ai dipendenti pubblici, i quali potevano sino all’approvazione della predetta legge, avvalersi di istituti diversi (ad esempio, l’indennità di buona uscita o di premio di servizio, il trattamento di quiescenza per i dipendenti del parastato e per gli enti di ricerca, etc). Il questo caso il Tfr viene gestito virtualmente dall’Inpdap (oppure dagli enti pubblici non economici o dagli enti di ricerca e sperimentazione per i dipendenti non soggetti alla iscrizione all’Inpdap) e verrà trasformato in reale all’atto della cessazione del servizio

Ora Il comma 10 dell'art. 12 della legge legge 122 del 30 luglio 2010 introduce dal 1/1/2011 per il calcolo della buonuscita la procedura prevista dal Codice Civile per il TFR, ecco il testo:
"... il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento."

Quindi solo l’ente deve accantonare ( versando all’inpdap ) il 6,91% ed alcuna ritenuta deve essere effettuata al lavoratore ( come per i privati) disapplicandosi quindi il il DPR 1032/73,comma 2 dell’art.3.
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Re: Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

Messaggio  aidi Mer 12 Gen 2011 - 10:34

scusa paolo ma non capisco su quale base si fonda la tua considerazione,
l'art.2120 da nessuna parte afferma che il datore di lavoro deve accantonare.
SI PARLA DEL DIRITTO DEL LAVORATORE A PERCEPIRE e si parla di come calcolare questo diritto:
stralcio art. 2120
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.......

questo calcolo nel privato si sostanzia nel 7,41 (6,91 + 0,50 da destinato al fondo di garanzia dell’INPS) e si ricava così: 100/13,5 = 7,41, dalla legge 122 è stato chiarito che, come per il regime del TFR attuato nel pubblico dal 2001, per noi è il 6,91 non avendo la gabella dell0 0,50 per il fondo di garanzia.
quindi? La carognata rimane per quello che già ci siamo detti in altri post ma per il resto .. scusa o non ho capito io o mi sembra tutta una bufala del sindacato per fare "movimento". E se fosse veramente così? il sindacato dov'era quando la carognata è stata codificata?



aidi

Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Re: Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

Messaggio  GEPI Mer 12 Gen 2011 - 12:37

Concordo pienamente con aidi dove era il sindacato quando è stato approvato quel comma. Oltretutto il secondo comma dell'art. 2120 prevede:
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Penso che la modifica al sistema di calcolo sia stato adottato per arginare gli effetti della "facile" attribuzione d PEO, con la complicità dei sindacati, in prossimità della pensione facendo lievitare la liquidazione.
Oltre agli effetti negativi noi degli enti locali possiamo riscontrare anche un modesto beneficio, nel senso che siamo stati equirati ai dipendenti dello stato. Il 6,91% si applica a tutti e non come il TFS e l'indennità di buonuscita che hanno sistemi di calcolo diverso.
Dal sito dell'INPDAP
CALCOLO PRIMA QUOTA TFS ENTI LOCALI
la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi;

CALCOLO PRIMA QUOTA INDENNITà BUONUSCITA STATO
la prima quota si calcola in base all’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2010 ed è pari a tanti dodicesimi dell’80% della retribuzione annua lorda percepita al momento del collocamento a riposo comprensiva della tredicesima mensilità, per quanti sono gli anni utili. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. (decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 29 dicembre 1973 e successive integrazioni e modificazioni);
Un piccolo esempio per notare la differenza:
Dipendente stato - retribuzione all'80% uguale 1.000
vecchio sistema uguale a mille diviso 12 --- = 83,33
nuovo sistema uguale e mille moltiplicato 6,91% - 69,10

Dipendente Enti locali - retribuzione all'80% uguale 1.000
vecchio sistema uguale a mille diviso 15 --- = 66,67
nuovo sistema uguale e mille moltiplicato 6,91% - 69,10

é un pò come l'indennità di comparto. Altra semi fregatura istituita per " equipararci ai dipendenti dello Stato.

GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Seconda quota TFS

Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Gen 2011 - 3:02

Aidi e Gepi mi avete convinto e ritengo che la vostra analisi sia piu' vicina al reale.
Tutto sommato, qualora pervengano "richieste-diffide" abbiamo del buon materiale su cui muoverci .
Complimenti ai colleghi per l'utile e costruttivo esame del problema .( mi e' proprio piaciuto)
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Seconda quota Tfs e riscatti

Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Gen 2011 - 7:34

Occorre, però, anche tenere conto dei periodi riscattati.
I riscatti ai fini Tfs, la cui domanda è presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011, influiscono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della prima quota Tfs contribuendo ad aumentare l’anzianità utile.
Al contrario, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l’effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la seconda quota Tfs e da valorizzare nell’anno di presentazione della domanda di riscatto.
Per effetto di questa novità i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty ECCO COSA DICE L'INPDAP

Messaggio  GEPI Dom 16 Gen 2011 - 10:34

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO.
In due puntate offriamo al lettore un ampio servizio sull’argomento che interessa oltre tre milioni di lavoratori. La prima è dedicata alle nuove modalità di calcolo e all’opzione.
Dal 1° gennaio 2011 cambiano le regole di calcolo e di erogazione dei trattamenti e delle prestazioni di fine servizio per i dipendenti pubblici. Le novità non sono solo queste. Sul finire del 2010, infatti, ci sono stati due atti che, a partire da quest’anno, avranno effetto sullo sviluppo della previdenza complementare dei dipendenti del pubblico impiego: l’accordo per la proroga del termine per l’esercizio dell’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr, connessa all’adesione, e la nascita del fondo pensione complementare Perseo, rivolto ai dipendenti dei comuni, delle province, delle regioni e del Servizio sanitario nazionale. Non dimenticando che dal 31 maggio 2010 le indennità possono essere pagate in forma rateale.
l nuovo sistema di calcolo delle buonuscite interessa i dipendenti pubblici in regime di trattamenti di fine servizio a partire dal 2011 ed è stato introdotto dalla legge n. 122 del 2010 (la manovra finanziaria per il triennio 2011-2013 varata dal governo nell’estate dello scorso anno). Consiste in una diversa modalità di computo di questi trattamenti che, con riferimento alle anzianità utili successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle valevoli per il trattamento di fine rapporto.
La modifica.
È bene, innanzitutto, chiarire un equivoco che, soprattutto dopo il varo della legge 122/2010 e prima che l’Inpdap fornisse le proprie indicazioni operative, ha portato alcuni commentatori a ritenere e ad affermare che dal 1° gennaio 2011 tutti i dipendenti pubblici sono passati in Tfr. Non è così. Come si legge chiaramente nel testo della disposizione (art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010) e come precisato dall’Inpdap (circolare 17 dell’8 ottobre 2010) non c’è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. La legge parla chiaro: “…il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile …”. Non è cambiata, pertanto, la natura di queste prestazioni che restano Tfs, ma la loro misura che è data dalla somma di due quote.
Due quote.

La prima quota, relativa alle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l’indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l’indennità premio di servizio).
La seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal1° gennaio 2011, calcolata attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile). In altre parole questa seconda quota si determina applicando l’aliquota di computo della percentuale di accantonamento (6.91%) della base utile e la rivalutazione del montante (1,5%) fisso più i tre quarti dell’incremento del costo della vita) tipiche del Tfr.
Il fatto che non sia cambiata la natura di queste prestazioni ha le seguenti importanti implicazioni.
Il contributo.
La contribuzione all’Inpdap per il finanziamento delle gestioni del Tfs (ex Inadel per l’indennità premio di servizio ed ex Enpas per l’indennità di buonuscita) resta inalterata sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Base retributiva.
La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota. Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e non quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del contributo.
Tassazione.
Tutta la prestazione, composta dalla prima e dalla seconda quota, è tassata come un trattamento di fine servizio.
Riscatti e incrementi.
Continuano a trovare applicazione le regole in materia di riscatti e di incrementi di anzianità utile non solo sulla prima ma anche sulla seconda quota.
In particolare, i periodi relativi a riscatti o ad incrementi convenzionali che si collocano prima del 1° gennaio 2011 producono sulla prima quota effetti identici a quelli prodotti sui Tfs in base alla previgente normativa,mentre i periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 2010 producono effetti adattati alle caratteristiche del computo del Tfr (i mesi riscattati si trasformano in altrettante quote di Tfs che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento).
Fondo complementare.
Anche per i lavoratori in regime di Tfs con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione la normativa che disciplina il passaggio dal Tfs al Tfr (la cosiddetta opzione) in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, esercitano contestualmente l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr. Solo con l’adesione ad un fondo di previdenza complementare, pertanto, il Tfs si trasforma in Tfr ed il Tfs maturato alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di Tfr.
Opzione entro il 2015.

Il 1° dicembre 2010 è stata stipulata un’ipotesi di accordo tra l’Aran, l’agenzia di rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i sindacati dei lavoratori del pubblico impiego (in vigore non appena approvato dai comitati di settore dei datori di lavoro pubblici e dalla Corte dei Conti) che dispone la proroga al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale è possibile esercitare l’opzione della trasformazione del Tfs in Tfr in concomitanza all’adesione ad un fondo di previdenza complementare di dipendenti pubblici. Il differimento si è reso necessario perché il termine, fissato da un precedente accordo del 2006, è scaduto il 31 dicembre 2010 e, tenuto conto del fatto che le nuove regole vigenti dal 2011 hanno prodotto una modifica del calcolo e non della natura dei Tfs, senza questo nuovo differimento molti lavoratori in Tfs sarebbero rimasti nell’impossibilità di destinare Tfr alla previdenza complementare in caso di adesione.
Piero Lauriola - Direzione centrale Previdenza Inpdap
[center]
Fonte Giornale dell'inpdap gennaio 2011 Pag. 7
http://www.inpdap.it/webinternet/download/Giornale/giornale_inpdap_24.pdf

GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty SIAMO ALLE COMICHE - I SINDACATI LITIGANO ANCHE FRA DI LORO

Messaggio  GEPI Lun 24 Gen 2011 - 10:34

DAL SOLE 24 ORE DI OGGI 24/01/2011

Previdenza – Secondo l’Inpdap l’equiparazione è solo per la modalità di calcolo e non per i contributi Sindacati divisi sul «Tfr a metà» dei pubblici
Il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si trasforma nel Tfr previsto dall'articolo 2120 del codice civile, ma solo per le modalità di calcolo e non per il versamento contributivo. Sul punto, sostenuto dal l'Inpdap, interviene a gamba tesa il sindacato Uil Fpl, con una nota spedita il 4 gennaio alle singole amministrazioni. L'articolo 12, comma 10, della manovra Tremonti ha stabilito che, per i periodi di servizio maturati dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio sia effettuato con le medesime modalità previste dal codice civile in materia di Tfr e con aliquota di rendimento pari al 6,91 per cento. La norma suscita qualche perplessità in quanto, in una disposizione di legge volta al contenimento della spesa, si aumenta l'aliquota di rendimento, passando, ad esempio per gli enti locali, da 1/15 dell'80% della retribuzione, vale a dire 5,33%, al 6,91% della stessa retribuzione. Ma, a parte questo, la legge 122/2010 lasciava spazio a dubbi interpretativi, non essendo chiaro se anche ai dipendenti in regime di Tfs dovevano applicarsi le regole del Tfr in materia di contribuzione, venendo, quindi, meno il prelievo contributivo a carico del dipendente. L'Inpdap, con la circolare n. 17 del 2010, ha chiarito che il versamento dei contributi, per quel che riguarda il Tfs, deve intendersi come non modificato, in quanto la norma fa riferimento soltanto alle modalità di computo. E, quindi, sempre con riferimento agli enti locali, anche nel 2011 e negli anni seguenti gli enti devono continuare a effettuare la trattenuta a carico del dipendente, nella misura pari al 2,50% dell'80% della retribuzione fissa corrisposta.
A questo punto, interviene, con toni molto duri, la nota della Uil Fpl, nella quale si afferma che il regime del Tfr deve essere applicato in toto e, quindi, non risponde alla previsione normativa il perseverare nella trattenuta a carico del lavoratore. Di più, il sindacato in questione, afferma che questo comportamento «determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico», con l'aggravante che tale impostazione non consente di accedere all'anticipo sul Tfr, come invece spetterebbe in caso di integrale applicazione della relativa normativa. Pertanto, la Uil Fpl invita i datori di lavoro a non seguire le indicazioni fornite dall'istituto di previdenza in merito alla trattenuta e sollecita, di conseguenza, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, senza alcuna decurtazione, arrivando a prospettare l'azione legale a tutela degli interessi dei lavoratori in caso di comportamenti difformi. Ma la posizione Uil Fpl non è condivisa dalle restanti sigle sindacali. La Cgil nella nota del 5 gennaio del patronato Inca, afferma che, non modificando il profilo giuridico del trattamento in questione, resta confermata l'obbligazione contributiva. Analoga la posizione della Fps Cisl, espressa nel comunicato del 12 gennaio.


Ultima modifica di GEPI il Mer 26 Gen 2011 - 9:41 - modificato 1 volta.

GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Re: Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

Messaggio  aidi Mer 26 Gen 2011 - 8:46

ma che bella l'unità sindacale Very Happy

aidi

Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty QUALCHE SINDACATO COMINCIA AD INVITARE A NON TRATTENERE

Messaggio  GEPI Mer 2 Feb 2011 - 9:53

Vi allego la nota pervenutami vi email da parte di un sindacato nazionale:
Modena, 02 febbraio 2011

Oggetto: Invito e chiarimenti trasformazione TFS in TFR.

Questo S.U.L.P.M. - Sindacato Maggiormente Rappresentativo della
Polizia Locale Italiana - nella persona del suo legale rappresentante,
dott. Claudio Mascella, a sostegno dei diritti dei propri associati,
osserva e rileva che il comma 10 dell'articolo 12 della L. 122 / 2010,
per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31.12.2000, ha
stabilito la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR il tutto con
effetto sulle anzianità contributive a far data dal 01.01.2011.
In particolare il predetto comma prevede che " ... il trattamento di
fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del
codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 % ... ".
La circolare n. 17 del 08.10.2010, mediante la quale l'INPDAP avrebbe
dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge
n. 122 / 2010, indica invece un criterio difforme da quello stabilito.
Il criterio di calcolo suggerito dall'INPDAP coincide con quello
previsto dal D.P.C.M. 20.12.1999, il quale, in realtà, deve ritenersi
applicabile ai soli dipendenti assunti a far data dal 01.01.2001.
In tal modo l'INPDAP, a decorrere dal 01.01.2011, pone in atto a carico
di tutti i dipendenti pubblici un'illegittima trattenuta del 2,50%
sull'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle
predette).
Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un
notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto
dell'articolo 12 comma 10 della legge 122/10 e con tale del tutto
illegittimo.
Si osserva, infine, che l'INPDAP, invita gli enti a versare la
percentuale del prelievo contributo in misura pari a quella prevista dal
vecchio ordinamento ex INADEL, pari al contributo del 6,60% complessivo,
anziché dal 6,91% previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile.
Pertanto, l'INPDAP, facendo riferimento al DPCM 20.12.99, nella
fattispecie non applicabile, prevede che l'accantonamento del TFR debba
avvenire in modo virtuale e non reale.
Detta impostazione comporta una lesione del diritto dei dipendenti
all'anticipo sulla liquidazione, diritto quest'ultimo garantito dal più
volte citato codice civile.
In ragione di quanto sopra la scrivente Organizzazione Sindacale

Invita


L'Ente in indirizzo a non applicare la trattenuta del 2,50 % sull' 80%
delle voci stipendiali fisse (o del 2 % sul 100% delle predette) ed a
corrispondere le somme dovute, senza alcuna decurtazione per il TFR, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 12 comma 10 della legge 122 /
2010 il quale rinvia alla disciplina prevista dall' articolo del Codice
Civile.

In difetto si vedrà costretta ad agire nelle competenti sedi giudiziarie
a tutela dei diritti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori.


Il Segretario Generale
dott. Claudio Mascella

Che fare?

GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Tfs e sindacato

Messaggio  Paolo Gros Mer 2 Feb 2011 - 10:01

Onestamente , in considerazione di come abbiamo esaminato il problema ed in base alla interpretazione Inpdap risponderei di "agire nelle competenti sedi giudiziarie
a tutela dei diritti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori" come paventato.
Se sara' il Giudice del lavoro a stabilirlo cosi' faremo.
Non prima.


Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Re: Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

Messaggio  GEPI Mer 2 Feb 2011 - 10:52

è quello che penso anch'io. Il sindacato non può "invitarci" ad attuare un certo comportamento. Adiscano le vie legali e ....... poi si vedrà.

GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty TAR Reggio Calabria 53/2012 – illegittimo il prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione

Messaggio  GEPI Gio 15 Mar 2012 - 0:51

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2011, proposto da:
Giuseppe Caruso, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Tarullo, Sandro Campilongo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; Giulio Veltri, Désirée Zonno, rappresentati e difesi dagli avv. Sandro Campilongo, Stefano Tarullo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Consiglio di Stato – Presidente pro tempore;
per il riconoscimento previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, del diritto dei ricorrenti alla percezione del trattamento retributivo nella sua interezza e con esclusione dell’applicazione delle norme del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”); con conseguente condanna ex artt. 30 e 34 co. 1 Lett. c) C.P.A. delle Amministrazioni resistenti, in solido o secondo le rispettive responsabilità e competenze, alla corresponsione delle somme dovute ut supra, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO



1) I ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo, previste dal DL 31.5.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30.7.2010 n.122, per ragioni variamente articolate, sia in fatto che in diritto.

In fatto espongono che dall’applicazione della normativa richiamata subiscono una sostanziale decurtazione del trattamento retributivo, che, in punto di interesse, viene analiticamente calcolata e dimostrata; chiedono che, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di compatibilità dell’impianto normativo con la Costituzione, sia accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste ai ricorsi di cui chiede la reiezione.

Le parti hanno scambiato memorie.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) La soluzione della questione prospettata dai ricorrenti dipende dall’esame della compatibilità costituzionale dell’impianto normativo contenuto nelle disposizioni richiamate, con esclusione della quarta censura, che può essere definita dal Collegio allo stato degli atti.

Pertanto, ai sensi dell’art. 36 cpa, il Collegio si pronuncia sulla questione considerata matura per la decisione, mentre gli altri rilievi prospettati in ricorso sono trattati con separata ordinanza collegiale, con la quale, previa parziale sospensione del giudizio, è sollevata la questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento.

3) Con la predetta quarta censura i ricorrenti chiedono:

- l’accertamento dell’intervenuta abrogazione della disciplina sull’indennità di buonuscita, disposta – a decorrere dall’1 gennaio 2011 – dal comma 10 dell’art. 12 (“Interventi in materia previdenziale”) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122;

- l’accertamento dell’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita);

- la restituzione degli accantonamenti già eseguiti e che verranno eseguiti in corso di giudizio, con rivalutazione ed interessi di legge;

- in subordine, la remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per accertare l’illegittimità del perdurare del prelievo.

Osserva il Collegio che a norma del comma 10 dell’art. 12 citato, “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”.

Secondo i ricorrenti, la norma imporrebbe che il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive debba avvenire secondo la disciplina del Codice Civile (art. 2120), stabilendo un accantonamento del 6,91% sull’intera retribuzione.

Ne conseguirebbe l’illegittimità del cumulo dei due istituti (ossia la perdurante trattenuta del 2,50% sull’80% dei redditi del dipendente, in aggiunta all’istituto di nuova introduzione per effetto della norma in esame).

Seguendo la prospettazione degli interessati, si osserva che sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sempre sull’80% della retribuzione (Cfr. l’art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, secondo cui “ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva”; la base contributiva è fissata dall’art. 38 del D.P.R. da ultimo citato nell’80% “dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo”).

In ordine alla percentuale complessiva della ritenuta, l’art. 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ha poi stabilito che “Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984″.

Alla luce di tale premessa, è fondata la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’intero complesso normativo da ultimo riportato è da intendersi implicitamente abrogato dal predetto comma 10 dell’art. 12 “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011”.

Invero, la disposizione da ultimo citata possiede ed esplica un chiaro effetto novativo dell’istituto, dal momento che disciplina ex novo la medesima materia, in costanza dei medesimi presupposti di fatto che erano presi in esame nella normativa precedentemente in vigore, introducendo una differente modulazione del contributo (diversa percentuale sull’intera base stipendiale), esaustivamente regolata, e richiamando la disciplina dell’art. 2120 del cod. civ., e dunque la disciplina civilistica del trattamento di fine rapporto, nell’ambito della quale la rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo.

Non a caso, il comma 10 dell’art. 12 citato non fa salva la rivalsa del 2,50%, come, invece, aveva chiarito lo stesso legislatore nei precedenti interventi modificativi della disciplina preesistente (cfr. l’art. 18 della l. 75/1980 prima richiamato), conformemente al noto brocardo “ubi lex voluit, dixit”.

Secondo i consueti principi in tema di successione delle leggi nel tempo, la legge posteriore abroga la legge anteriore e, dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011 la ritenuta per il trattamento di fine servizio non sarà più del 9,60 sull’80% della retribuzione (gravante nella misura del 7,10% sul datore di lavoro e del 2,50% sul lavoratore), bensì, esaustivamente, del 6,91% sull’intera retribuzione: ne consegue che a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2011 non ha più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione a carico dei dipendenti pubblici.

La differente normativa si spiega con la considerazione che, mentre in relazione ad una base di computo inferiore – ossia l’80% dello stipendio – residuava a favore del dipendente una “fascia” non incisa della retribuzione – ossia il 20% di essa – che equilibrava (sia pure in parte) la ritenuta del 2,50%, nel nuovo assetto dell’istituto la percentuale (sia pure minore) opera sull’intera retribuzione, con la conseguenza che il mantenere la rivalsa sul dipendente, in assenza della “fascia esente”, determina la diminuzione della retribuzione immediatamente percepita dal dipendente medesimo e, contestualmente, la diminuzione della quantità del TFR che lo stesso andrà maturando nel tempo, e ciò al solo scopo di alleggerire il peso dell’accantonamento della quota TFR a carico del datore di lavoro.

Diversamente opinando, la contemporanea applicazione della “nuova” disciplina sul trattamento di fine rapporto da un lato, con il perdurare della ritenuta a carico del dipendente dall’altro, costituirebbe una consistente lesione dell’aspettativa del lavoratore ad un “trattamento di fine servizio, comunque denominato”, quanto più possibile assimilabile all’indennità di buonuscita che si sarebbe percepita a legislazione invariata, posto che l’accantonamento a carico dello Stato datore di lavoro non sarebbe effettivamente del 6,91%, ma – nei fatti – del 4,91%, se si considera che, contestualmente, il trattamento economico dei dipendenti verrebbe inciso nella misura del 2,50% sull’80% della retribuzione (e dunque nella misura del 2%, se calcolato sull’intera retribuzione). Ne conseguirebbe la violazione dell’art. 3 Cost., atteso che la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 Cod. Civ. verrebbe applicata – a parità di retribuzione – in misura deteriore nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

Peraltro, il trattamento di fine rapporto, scaturendo da un accantonamento misto, ossia in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore, a parità di importo, sarebbe determinato da un meccanismo deteriore per il lavoratore pubblico, in quanto a quest’ultimo, a differenza del lavoratore del settore privato, in costanza di rapporto d’impiego verrebbe sottratta parte della retribuzione.

Ne conseguirebbe un’ulteriore e palese violazione dell’art. 36 Cost., posto che l’accantonamento determinante il futuro trattamento di fine rapporto si ridurrebbe rispetto al passato, il tutto senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata.

Orbene, la giurisprudenza (Cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 30 ottobre 1997 n. 1207; Corte Cost. 15 luglio 2005 n. 282; Corte Cost. 23 ottobre 2009, n. 263) ha costantemente affermato che, tra più possibili interpretazioni, deve essere sempre preferita quella conforme alla (o non contrastante con la) Costituzione.

Da quanto sopra ne consegue che, riservata ogni altra decisione sulle questioni non trattate, la quarta censura del ricorso in esame deve essere accolta e, previo l’accertamento dell’illegittimità, dall’1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), l’Amministrazione intimata va condannata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dall’1 gennaio 2011, con rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili all’effettivo soddisfo, da calcolarsi applicando i criteri di cui al D.M. 1 settembre 1998 n. 352.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente alla quarta censura, e, per l’effetto, previo accertamento dell’illegittimità, a decorrere dall’1 gennaio 2011, del perdurare del prelievo del 2,50% sull’80% della retribuzione (sin qui operato a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita), condanna l’Amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nella misura di cui in motivazione.

Riserva a separata ordinanza, pronunciata nella medesima camera di consiglio, la trattazione delle ulteriori questioni dedotte in giudizio, da sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale.

Ogni decisione in ordine al pagamento delle spese ed onorari va rinviata alla completa definizione della causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria giurisdizionale di comunicarne copia alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE


GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty TFR

Messaggio  Paolo Gros Gio 15 Mar 2012 - 1:25

Strano strano che sia un TAR....
pero' visto i ricorrenti ... ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo....
tutto si spiega.
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty sempre tu tfr/tfs

Messaggio  Carlotta098 Ven 16 Nov 2012 - 12:32

Buonaera sono stata ssunta da un ente locale e dalla primo cedolino ho la trattenuta sul 2,5 per cento dell'80 per cento della retribuzione lorda, alla voce TFR/el. Ma è giusta questa imputazione?
Alla luce del decreto che fa tornare al TFS per noi nuovi assunti cosa dovrà succedere?
L'accantonamento al TFR per noi allora di quale percentuale sarebbe?
Alla luce di tutti questi dubbi ed incertezze pensate sia opportuno iscriversi al nuovo fonddo perseo?
Grazie.

Carlotta098

Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 16.11.12

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty TFR

Messaggio  Paolo Gros Ven 16 Nov 2012 - 23:46

Per gli assunti post 31.12.2000 la voce presente nel cedolino e' TFR e non TFS comunque poiche' tale norma non e' mai cambuata e non era oggetto delle recenti modifiche .
Quanto esprimi e' corretto
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Il problema della seconda quota  ex  TFS - cosa chiede il sindacato  Empty Re: Il problema della seconda quota ex TFS - cosa chiede il sindacato

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.