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Messaggio  ivano Gio 13 Gen 2011 - 7:51

Domanda curiosa che mi ha sottoposto un dipendente (e scusate la mia ignoranza in materia):Ottobre 2012- 60 anni, con 38 di contributi, per cui avrà la finestra di uscita il 1/11/2013 (se ho interpretato bene l'ultima bastonata di tremonti).Cioè ad ottobre 2012 avrà maturato il diritto alla pensione che prenderà dopo un anno.Supponiamo che, per esigenze famigliari o perchè ha vinto al totocalcio o perchè sta comunque bene perchè ha la moglie ricca, possa stare un pò senza stipendio e voglia smettere di timbrare il cartellino prima, ad es. al 30 aprile 2013 per poi a novembre percepire normalmente la sua pensione.E' possibile o deve comunque lavorare fino al 31 ottobre 2013?
E se può smettere prima cosa ci rimette , a parte i sei mesi di stipendio facendo riferimento all'es. di cui sopra? L'ultimo anno di "attesa" che ci ha regalato tremonti, ai fini pensionabili, come viene calcolata ?
Scusate per la domanda un pò stravagante anche perchè , di questi tempi pensare di stare un anno o qualche mese senza stipendio fa un pò "impressione".

ivano

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Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Gen 2011 - 8:02

Post maturazione ditirro a pensione ( ottobre 2012) il soggetto puo' rimanere a casa dalla data indicata nella domanda ( ANCHE DAL 1.11.2012) senza stipendio e senza pensione che prendera' monetariamente un anno dopo.
Il soggetto e' di tutta evidenza un retributivo puro per cui : ultimo stipendio in godimento per il numero degli anni lavorati
Evidentemente lo stipendio sara' sempre uguale ( fino al 2013 sic!) ma diminuira' il periodo lavorato per cui la pensione avra' una piccola riduzione.
Solo nel caso di 40 di servizio e rimanenza in servizio fino al 41esimo non aumenta la pensione ed i contributi versati vanno nel calderone generale con il suo buco di 8,5 miliardi di euro ad oggi!
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Messaggio  ivano Gio 13 Gen 2011 - 9:06

Grazie!!
Se ho capito bene ,nel caso in esame, il dipendente, se smette a novembre 2012 la sua pensione sarà calcolata su 38 anni di servizio, mentre se aspetta la finestra del novembre 2013 sarà calcolata su 39 anni?

ivano

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Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Gen 2011 - 9:17

Esattamente valutando che il calcolo sara' sull'effettivo periodo non lavorato post diritto a pensione infatti :

Circolare 13/05/2008, n. 7 - I.N.P.D.A.P.
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità’ e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008
" Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all’anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un’età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l’anno considerato senza operare alcun arrotondamento".

Parimenti anche le quote non lavorate post diritto non vengono arrotondate ma considerate nella loro effettivita'.
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Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Gen 2011 - 9:30

Per meglio chiarire il concetto:
Per calcolare la pensione di un lavoratore dipendente iscritto all'A.G.O. (l'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS) è sufficiente essere a conoscenza di due dati relativi al lavoratore stesso: la retribuzione pensionabile e l'anzianità contributiva.
La retribuzione annua pensionabile è data dalla media delle retribuzioni percepite dal soggetto nel periodo di riferimento indicato dalla legge per il calcolo della pensione. Tale periodo di riferimento può variare dagli ultimi 5 anni di vita lavorativa per i soggetti più vicini alla pensione fino a comprendere tutta la vita lavorativa per i lavoratori neo-assunti.
Poiché ogni anno di contribuzione dà diritto ad una quota di pensione pari al 2% (aliquota di rendimento) della retribuzione pensionabile, l'importo della pensione sarà dato da una percentuale della retribuzione pensionabile pari al risultato ottenuto dalla moltiplicazione dell'aliquota di rendimento per l'anzianità contributiva, vale a dire gli anni di contribuzione.

In pratica:

Retribuzione pensionabile X
Aliquota di rendimento X
Anni di contribuzione
___________________________ =
PENSIONE

Quindi, semplificando al massimo, se un lavoratore ha una retribuzione pensionabile mensile di 2 milioni di lire ed un'anzianità contributiva di 35 anni, la sua pensione mensile sarà uguale al 70% (35 x 2%) di 2 milioni, vale a dire 1 milione e 400 mila lire.
Per determinare correttamente l'importo della pensione è comunque necessario tener conto di altri elementi:
l'anzianità contributiva massima che si può prendere in considerazione è di 40 anni (la pensione non può quindi superare l'80% della retribuzione);
le retribuzioni da prendere in considerazione per il calcolo della retribuzione pensionabile sono rivalutate applicando appositi indici di variazione annuali elaborati dall'ISTAT;
l'aliquota di rendimento del 2% annuo si applica fino al raggiungimento del cosiddetto tetto pensionabile della retribuzione, che per il 1998 è pari a £. 64.126.000 ed è rivalutato annualmente. Per la quota di retribuzione eccedente il tetto pensionabile l'aliquota di rendimento è progressivamente decrescente.
Negli altri regimi pensionistici che riguardano i lavoratori dipendenti - vale a dire l'INPDAP (al quale sono iscritti i dipendenti pubblici), i Fondi speciali gestiti dall'INPS (elettrici, telefonici, personale dei servizi pubblici di trasporto, personale di volo) e l'INPDAI (che comprende i dirigenti delle aziende industriali) - il sistema di calcolo della pensione nel sistema retributivo è sostanzialmente simile a quello in uso nell'A.G.O. gestita dall'INPS.
E' necessario però tener presente che:
per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1994 l'aliquota di rendimento è in genere più redditizia di quella, pari al 2%, in vigore nell'A.G.O.;
per le anzianità lavorative maturate a partire dal 1° gennaio 1995 l'aliquota di rendimento è, per tutti i fondi pensionistici, uniformata al 2%;
il periodo massimo di anni di lavoro da prendere in considerazione per il calcolo della pensione varia da fondo a fondo.

a questo link puoi fare una prova pratica per il tuo caso :

http://www.studiamo.it/blog/calcolo-pensione/calcolo-pensione.htm


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Messaggio  abal60 Gio 13 Gen 2011 - 10:09

Il caso prospettato evidenzia la differenza "tra il diritto alla pensione" e "l'accesso alla stessa" chiamate volgarmente "finestra" anche se le definirei "balconi" dai quali buttarsi di sotto. Aggiungo,inoltre, che se l'esempio del dipendente prospettato da Ivano si realizzasse, ed il medesimo lasci il lavoro il 30/04/2013, è vero che percepirebbe la pensione da novembre 2013, ma guadagnerebbe "tempo" per ottenere il TFS. Infatti i termini previsti per l'erogazione del TFS, in caso di dimissioni, sono 285 giorni (9 mesi e 15 giorni) per effetto della legge 140/97 (ai 105 giorni previsti normalmente si aggiungono 6 mesi).
Orbene se il soggetto cessa il 30/04/2013, i termini per il pagamento dell'IPS decorrono dal 01/05/2013, per cui a tutto il 31/10/2013 sarebbero già passati 6 dei 9,5 mesi previsti per il pagamento....
Rammento, infine, che il termine massimo per pagare la liquidazione è fissato a 9 mesi e 15 giorni in caso di dimissioni, ma la stessa può essere pagata anche dopo 6 mesi e questo dipendende solo dalla sede INPDAP di comptenza.... Per esempio alla sede INPDAP di Napoli 2 di solito liquidano dopo 6/7 mesi...(ovviamente in caso di dimissioni).
Ci farei un pensierino.....
Saluti
abal60
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Messaggio  ivano Gio 13 Gen 2011 - 10:52

Grazie per i vostri documentati e solleciti interventi!!

ivano

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