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Fondo risorse decentrate 2011

5 partecipanti

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Fondo risorse decentrate 2011

Messaggio  Alessandro Fala Ven 14 Gen 2011 - 4:05

Quali sono le voci del fondo per il 2011 che assolutamente non vanno inserite.
E' possibile incrementare voci del gruppo variabile?

Alessandro Fala

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Decentrato 2011

Messaggio  Paolo Gros Ven 14 Gen 2011 - 4:21

Tutto cio' che e' scelta organizzativa di dinamica straordinaria e' escluso dalle limitazioni.
Certo e' che in sede di risorse decentrata non sara' riportabile la parte a finanziamento del variabile limtata al 2010 ma il solo 1,2% monte salari 1997 ( dopo la verifica del Nucleo di valutazione come detto in altri post).
Il finanziamento di nuovi progetti con tutti i crismi di cui si e' ampiamente parlato nel forum ex art.15 comma V non mi pare possa identificarsi in una dinamica straordinaria ( nel concreto e' dinamica straordinaria istituire una nuova posizione etc che dia comunque un assetto diverso all'organizzazione dell'ente)
Se ne deduce che nel sol caso che nel corso del 2010 si avesse nel fondo l'importo di es: 100 per progetto ex art.15 v comma , nel corso del 2011 sarebbe possibile finanziare nel limite di 100 un "nuovo e diverso progetto" con la stessa fonte di finanziamento .
Sempre che il tutto rientri nei limiti generali della % della spesa corrente ovvero nel limite 2004 etc etc etc .
C'e' poco da inventarsi !
Paolo Gros
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Re: Fondo risorse decentrate 2011

Messaggio  Alessandro Fala Ven 14 Gen 2011 - 4:39

Grazie per la sollecita conferma.

Alessandro Fala

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Fondo - art.15 lettera K - Ria-mansioni superiori - specifiche responsabilita'

Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Apr 2011 - 2:48

Inserisco a riguardo pareri ANCI

La Ria
Si desidera avere conferma del fatto che l'articolo 9, comma 2 del Dl 78/2010, nello stabilire che i fondi degli anni 2011, 2012 e 2013 non possano superare il valore del fondo 2010, impedisce di incrementare il fondo con la retribu-zione individuale di anzianità (Ria) dei dipendenti cessati negli anni 2010 e seguenti, secondo quanto invece stabilito dall'articolo 4, comma 2, Ccnl 5 ottobre 2001.
Il recupero della Ria non è da considerare nell'ambito dei vincoli definiti dal comma 2-bis dell'articolo 9 del Dl 78/2010, proprio perché si tratta di un recupero automatico, disciplinato dal Ccnl.
Le risorse variabili
Alla luce dell'articolo 9, comma 2 del Dl 78/2010, è possibile aumentare le risorse variabili del fondo risorse decentra-te 2011 rispetto allo stesso fondo 2010 per effetto dell'inclusione di nuove attività, come condono edilizio, spese per av-vocatura interna eccetera?
Allo stato attuale, sembra possibile l'esclusione dal blocco di cui all'articolo 9 del Dl 78/2010, trattandosi di compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e contemplati ai sensi dell'articolo 15, lettera k) del Ccnl del 1º aprile 1999.

Le mansioni superiori
Il Dl 78/2010 stabilisce che gli emolumenti percepiti dai dipendenti nell'anno 2010 non potranno subire aumenti nel 2011. Tale criterio è valido per il singolo dipendente? È da considerare un "aumento" l'attribuzione di mansioni supe-riori per un periodo di due mesi ?
Il limite previsto dall'articolo 9, comma 1 del Dl 78/2010 è riferito a ogni singolo dipendente e fa riferimento alle legit-time aspettative retributive di ciascuna figura professionale e non a quanto effettivamente percepito. Sarà possibile ero-gare quanto spettante al dipendente che svolga funzioni superiori, perché ciò rientra nell'alveo degli eventi straordinari che la stessa disposizione sottrae al tetto.L'indennità per specifiche responsabilità
Si può attribuire nell'anno 2011 l'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f), del Ccnl 1999, come modificato e integrato dal Ccnl 2006, alla luce del blocco dei trattamenti economici individuali per gli anni 2011/2012/2013? Si precisa che nell'anno 2010 tale indennità per specifiche responsabilità non è stata attribuita ad alcuno.
L'indennità in questione si può conferire, poiché rientra fra le deroghe espressamente previste dall'articolo 9, comma 1, Dl 78/2010, rappresentando una variazione stipendiale relativa al conseguimento di funzioni diverse.
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty fondo risorse 2010

Messaggio  Fenice Mar 26 Apr 2011 - 13:55

Qualcuno mi può aiutare per la costituzione del fondo 2010? ci sono differenze rispetto al 2009? l'amministrazione ha stanziato a bilancio somme importanti per i piani lavori, spero non ci siano limitazioni? Se qualcuno ha magari un bel file in excel?
Grazie
Fenice
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Fondo 2010

Messaggio  Paolo Gros Mar 26 Apr 2011 - 23:12

Mi sembra un po' tardino costituire oggi il fondo 2010 ad ogni conto ti invio alla tua mail di registrazione un file excel che spero possa esserti utile.
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Costituzione fondo 2011

Messaggio  Paolo Gros Gio 5 Mag 2011 - 4:21

Ho ricevuto una pubblicazione interessante sulla costituzione del fondo 2011 da parte di entionline.it che riporto per i colleghi:

con l’art. 31 del CCNL 22/01/2004 il fondo per le risorse decentrate per il personale
del comparto Regioni-Autonomie Locali è stato suddiviso in risorse stabili e risorse
variabili; le prime si considerano consolidate nel tempo, tranne alcune voci che possono
essere ricalcolate di anno in anno a seguito di azioni strutturali sulla dotazione
organica o per il trasferimento in entrata o in uscita di nuove funzioni, oppure per il
recupero di retribuzioni individuali di anzianità di personale cessato (comma 2); il
fondo stabile può essere poi incrementato annualmente con importi aventi
caratteristiche di eventualità e di variabilità (comma 3).
Attenzione: la parte variabile del fondo ogni anno parte da “zero” ed ogni voce da
inserire deve essere verificata, sempre annualmente, per poterne valutare la
legittimità. Le principali voci che possono essere inserite nella parte variabile del
fondo sono previste dall’art. 15, comma 2 (incremento massimo contrattabile pari all’
1,2 % del monte salari 1997) e comma 5 (miglioramento e/o attivazione nuovi servizi
per effetti non correlati ad aumenti della dotazione organica) del CCNL 1/04/1999.
Condizioni per inserimento risorse variabili:
l’art. 40, comma 3-quinques, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 1, art.
54, D. Lgs. 150/2009, prevede che le regioni, per quanto concerne le proprie
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive (ovvero “risorse
variabili”) alla contrattazione integrativa, se vengono rispettate tutte le seguenti
condizioni:
nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale: non si possono inserire voci che
non siano previste da norme contrattuali di comparto;
nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle
vigenti disposizioni: occorre pertanto verificare il rispetto del comma 557 (Enti
soggetti al patto di stabilità) o del comma 562 (Enti non soggetti al patto di stabilità),
art. 1, della Legge n. 296/2006;
nel rispetto dei vincoli di bilancio: le maggiori spese dovranno trovare copertura
finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio. N.B.: la previsione dello
stanziamento nel fondo della risorse variabile di cui all’art. 15, comma 5, C.C.N.L.
1/04/1999 deve essere prevista nella delibera di approvazione del fabbisogno
triennale di personale;
nel rispetto del patto di stabilità interno (per gli Enti ad esso soggetti): sia
dell’anno in corso che dell’anno precedente (delibere Corte Conti Lombardia n.
1077/2010, 972/2010, 724/2010, 596/2010 ); non vi è quindi possibilità, per gli enti
che non hanno rispettato il patto di stabilità nell’anno precedente, di poter inserire
risorse variabili nel fondo ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 01/04/1999;
nel rispetto di analoghi strumenti del contenimento della spesa.
Tali limiti introdotti dalla riforma “Brunetta” sono stati già anticipati dagli ultimi
contratti collettivi nazionali, i quali hanno previsto la possibilità di incrementare le
risorse decentrate solo per gli Enti c.d. “virtuosi” (cfr. art. 8, comma 1, del CCNL
11/04/2008, e art. 4, comma 1, lett. a) CCNL 31/07/2009).
Vincoli 2011:
oltre alla verifica del rispetto delle suddette condizioni, per la costituzione del fondo
dell’anno 2011 si deve tenere presente che l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010
ha previsto per il triennio 2011-2012-2013 che l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio.
Nell’ambito di tali previsioni, si forniscono le seguenti indicazioni:
il riferimento per tale limite è “l’ammontare complessivo”, pertanto il totale del
fondo risorse decentrate (= risorse stabili + risorse variabili) per ogni anno 2011, 2012
e 2013 deve essere minore o uguale di quello relativo al 2010.
Problema: gli incentivi previsti da “specifiche disposizioni di legge” (es: progettazioni
interne di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, attività di potenziamento e
accertamento dei tributi, ecc.) ed inseriti nelle risorse variabili del fondo ai sensi
dell’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1/04/1999, sono inclusi o meno nel blocco del
fondo? La norma di contenimento prevista dalla “manovra estiva” riguarda tutti i
compensi destinati al trattamento accessorio del personale, pertanto, se la stessa
viene applicata da un punto di vista letterale, tali incentivi devono essere inclusi nel
blocco. In realtà, esistono alcune motivazioni che potrebbero portare all’esclusione di
tali compensi:
il blocco delle risorse decentrate rientra nel complesso delle norme che il
legislatore ha voluto per ridurre la spesa pubblica; in realtà, tali incentivi sono legati
ad attività che, se svolte dal personale interno, possono portare a vantaggi economici
per l’Ente (es: minori spese per progettazioni esterne, maggiori entrate a seguito di
accertamenti dei tributi, ecc.);
tali voci sono previste da “specifiche disposizioni di legge”, per le quali gli Enti
hanno adottato specifici regolamenti per la relativa erogazione, e sono una sorta di
“partite di giro”; vengono infatti inserite in entrata ed in uscita nel fondo non
costituendo, di fatto, oggetto di contrattazione con le parti sindacali;
tali voci sono escluse dal calcolo ai fini del rispetto delle norme sul contenimento
della spesa del personale (delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 16/2009);
il fondo deve essere ridotto “automaticamente” in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.
Problema: cosa si intende per “riduzione di personale in servizio”? Come si calcola la
riduzione del fondo?
Innanzitutto, presumibilmente la norma si riferisce al personale cessato e che non
verrà sostituito: si ricorda infatti che gli enti soggetti al patto di stabilità possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 20%
della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, con la conseguente
riduzione nel tempo del personale in servizio.
Per quanto riguarda la relativa riduzione del fondo, si può ipotizzare la seguente
formula:
risorse stabili pro-capite = risorse stabili / numero dipendenti
risorse variabili pro-capite = (risorse variabili - risorse art. 15, lett. k) / numero
dipendenti
Successivamente vengono ridotte in modo proporzionale le risorse stabili e le risorse
variabili del fondo per una quota corrispondente ad ogni dipendente non sostituito o a
parte di esso:
riduzione risorse stabili = risorse stabili pro-capite * n° dipendenti non sostituiti
riduzione risorse variabili = risorse variabili pro-capite * n° dipendenti non
sostituiti
Quindi, una volta costruito il nuovo fondo 2011, si dovrà verificare che gli importi
previsti presentino, rispetto agli importi del 2010, una riduzione almeno pari a quella
ricavata dalle suddette formule (e la stessa verifica dovrà essere ripetuta per gli
anni 2012 e 2013).
Paolo Gros
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Fondo 2011 - nessun aumento possibile - La Corte Veneto

Messaggio  Paolo Gros Dom 8 Mag 2011 - 13:02

Senza commentare , in assoluto disaccordo, trascrivo le conclusioni della Corte Veneto deliberazione 285/2011/PAR
in riferimento al divieto di aumento per il 2011 sia di Ici che di Merloni che comunque della lettera K dell'art.15, nonche' risparmi straordinari , somme non distribuite 2010 .
Evil or Very Mad

"la disposizione di cui all’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, sia norma di stretta interpretazione. Con la conseguenza che detto ammontare, legato ai corrispondenti importi dell’anno 2010, non può comunque essere superato fermo restando, come disposto dalla norma, il taglio “automatico” nel caso di cessazioni dal servizio (cfr anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia del. N. 77/2011/PAR).
Ed alla luce di quanto evidenziato deve trovare risposta anche il secondo quesito prospettato “se analogo ragionamento possa essere fatto per le economie da lavoro straordinario o per le risorse decentrate non liquidate, che vanno ad alimentare il fondo dell'anno successivo ma che non rappresentano un vero e proprio incremento delle risorse a carico del bilancio”. Ritiene infatti il Collegio, per ragioni di coerenza con l’impianto normativo vincolistico sopra ricordato, introdotto dal legislatore con la manovra estiva (cfr, questa Sezione, deliberazioni nn. 172 e 194/2010/PAR citate), che il contenimento della spesa del trattamento economico accessorio rispetto alla correlata del 2010, vada verificato tenendo conto dell’impegno di spesa imputato a tal fine sul bilancio corrispondente. Con la conseguenza che le economie su detto fondo relative all’anno 2010, non potranno essere riportate all’anno 2011 qualora, in tal modo, si superi l’importo del fondo nella consistenza presa a riferimento dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis citato, come determinata in base al criterio sopra riportato.

per l'art.15 lettera K

gli incentivi per la progettazione previsti dall'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 (articolo che nella richiesta di parere è erroneamente indicato come 90); gli incentivi per il recupero dell'evasione ICI previsti dall'articolo 59, comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997; la liquidazione delle spese processuali a favore dell'ente locale nell'ambito del contenzioso tributario, qualora assistito dai propri funzionari ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis del D.Lgs. 546/1992.
Ma la prospettazione fatta dall’ente in relazione alla qualificazione delle ricordate voci di finanziamento del fondo ex art. 15 del CCNL quali spese di personale, appare tuttavia inconferente rispetto alla risposta al quesito principale con la quale si chiede, qualora dette voci non possano essere ricondotte a spese di personale, se “sì possa dedurre che tutte le suddette voci di alimentazione del fondo non soggiacciono al divieto imposto dal comma 2 bis dell'articolo 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78”. Questa Sezione, infatti, già con deliberazione n. 250/2011/PAR ha affermato che gli incentivi alla progettazione interna e quelli per il recupero dell’evasione ICI sono da escludere ai fini del computo nelle spese del personale, trattandosi di compensi che si autoalimentano e non comportano, quindi, un effettivo aumento della spesa: ma tale posizione era stata assunta in risposta ad un quesito che contemplava l’esatta applicazione del comma 2 del menzionato art. 9. Norma quest’ultima che, come noto, prevede una riduzione dei “trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti” del 5% e 10% qualora detti trattamenti superino un certa soglia retributiva. In detto parere, infatti, veniva specificatamente evidenziato “che i diritti in questione non sono da ricomprendere nel regime vincolistico recato dall’ art.9, comma 2, della legge 122/2010 che concerne invece il solo trattamento economico afferente al personale previsto dalle relative norme di legge” facendo quindi specifico riferimento all’applicabilità di una riduzione normativamente prevista dei trattamenti economici individuali del dipendente pubblico, qualora gli stessi superino un certa soglia. Peraltro, già in precedenza la Sezione aveva avuto modo di affermare che “la stessa corresponsione dei compensi accessori previsti dalle anzidette norme di legge, se pur esclusa dal precetto dell’art . 9 comma 2, soggiace a un diverso limite sancito dal comma 2-bis) inserito sede di conversione dalla legge 30.7.2010, n. 122 (.......) Come già sottolineato da questa Sezione con la Delibera n. 172/2010, la regola ivi prevista impone alle amministrazioni pubbliche uno specifico divieto all’incremento dei fondi delle risorse decentrate, stabilendo in particolare non un tetto alle singole retribuzioni (come nella fattispecie del comma 2 del citato art.9) bensì un tetto al complesso della retribuzione accessoria dell’intero Ente”. (questa Sezione deliberazione n. 194/2011/PAR).

Come ebbi a scrivere in altre occasioni e post mi pare una soluzione , in particolare per la lettera K veramente poco poco sensata e...fondata.
Paolo Gros
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Re: Fondo risorse decentrate 2011

Messaggio  cris Mer 18 Mag 2011 - 7:50

Nella costituzione del fondo anno 2010 sono state previste, legate a progetti, le risorse di cui al comma 15 comma 2 CCNL 1999. Il relativo pagamento è avventuo nel mese di febbraio 2011. Nel parere n. 138/2011 della corte conti lombardia leggo che tali risorse, ai sensi art. 9 - comma 4 D.L. 78/2010, non potevano essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo medesimo. Con il segretario avevo partecipato ad un corso e non ricordo fosse emerso il problema dell'art. 15 - comma 2, infatti il discorso si era concentrato sulle risorse dell'art. 4 comma 2 del fondo 2009: includerle o meno in base al pagamento del fondo prima o dopo il mese di maggio 2010 . Fortunatamente il fondo 2009 è stato pagato nel mese di maggio 2010, prima dell'entrata in vigole del DL 78, ma ora ho il problema per il 2010. Secondo voi come devo procedere? Grazie, Cris

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Fondo 2011

Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Mag 2011 - 23:53

Nel tuo caso non vedo il problema e ti consiglio in sede di determina della costituzione del fondo 2011 di inserire :

"Considerato inoltre che la GC ha ritenuto di reiterare l’iscrizione nel fondo del 1,2% del monte salari 1997 pari ad € xxxxxxxx cui all’art.15 comma 2 da destinarsi alla parte variabile in contrattazione decentrata solo dopo l’accertamento del nucleo di valutazione dei presupposti per la reiterazione "
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Re: Fondo risorse decentrate 2011

Messaggio  cris Gio 19 Mag 2011 - 1:34

Paolo, anche per il fondo 2010 la giunta comunale ha confermato, dopo i vari accertamenti dei presupposti, le risorse di cui al comma 2 dell'art. 15 e tali indirizzi sono stati recepiti nella determina di costituzione. E' corretto quindi averli previsti? Il dubbio mi è sorto dopo la lettura del parere corte conti Lombardia. Grazie, Cris

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Fondo 2011

Messaggio  Paolo Gros Gio 19 Mag 2011 - 1:39

A mio personale parere, che ne dica la Corte Lombardia ( che dice sempre molto ) , e' corretto averli previsti .
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Fondo risorse decentrate 2011 Empty Re: Fondo risorse decentrate 2011

Messaggio  cris Gio 19 Mag 2011 - 2:05

Grazie Paolo, concordo con la tua opinione. Cris

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty RIA CESSATI E PEO CESSATI

Messaggio  simofre Lun 8 Apr 2013 - 9:17

Gentili colleghi, nella costituzione del fondo di quest'anno ho inserito la RIA in godimento ai cessati e so che la stessa non rientra nel limite del mio fondo anno 2010.
L'art. 17, c. 2, lett. b), del CCNL 01.04.1999 stabilisce che nel fondo per finanziamento delle p.o. restano comunque acquisite, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale, attribuite a tutto il personale in servizio. Per cui gli importi non dovuti a seguito di cessazione rimangono nel fondo per il finanziamento di eventuali future progressioni(..quando si potranno fare).
La domanda è questa:
tali risorse concorrono al raggiungimento del limite dato dal fondo anno 2010 o sono escluse come la RIA?
Ringrazio anticipatamente per la risposta sempre puntuale e corretta.
Simona

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Fondo risorse decentrate 2011 Empty fondo

Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Apr 2013 - 23:58

tali risorse concorrono al raggiungimento del limite dato dal fondo anno 2010
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