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http://www.irpef.info/Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
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Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
L'Aran, con la circolare n.3 del 23 novembre 2011, ricorda la scadenza e le modalità per la trasmissione dei dati fino al 31 dicembre 2011 in merito alla rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale.
Ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, l'Aran deve acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2011.
La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia stessa, è stata predisposta un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente.
All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato “DELEGHE SINDACALI”. In merito si ricorda che il comma 7 dell’art.43 del d.lgs. 165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
Considerato che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2011 (ovvero per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sarà possibile accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa entro il 29 febbraio 2012.
Fonte:Almacentroservizi
Ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, l'Aran deve acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2011.
La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia stessa, è stata predisposta un’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente.
All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti è stato predisposto un applicativo denominato “DELEGHE SINDACALI”. In merito si ricorda che il comma 7 dell’art.43 del d.lgs. 165/2001 prevede, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
Considerato che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2011 (ovvero per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sarà possibile accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa entro il 29 febbraio 2012.
Fonte:Almacentroservizi
dipendente cessato per pensionamento al 31/12/2011
Buonasera
il mio quesito è il seguente: nel caso in cui un dipendente ha cessato per pensionamento al 31/12/2011 devo considerarlo per calcolare l'importo medio della delega relativa alla sua categoria?
Poichè la circolare specifica che la rilevazione è effettuata sulla retribuzione gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011, nelle retrubuzioni di gennaio il dipendente cessato al 31/12/2012 non c'è... nel numero dei dipendenti in ruolo al 31/12/2011 devo considerarlo anche se cessato in questa data?
Grazie per la sua gentile risposta
il mio quesito è il seguente: nel caso in cui un dipendente ha cessato per pensionamento al 31/12/2011 devo considerarlo per calcolare l'importo medio della delega relativa alla sua categoria?
Poichè la circolare specifica che la rilevazione è effettuata sulla retribuzione gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011, nelle retrubuzioni di gennaio il dipendente cessato al 31/12/2012 non c'è... nel numero dei dipendenti in ruolo al 31/12/2011 devo considerarlo anche se cessato in questa data?
Grazie per la sua gentile risposta
favola- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
No, essendo cessato il 31/12/2011 non va considerato ai fini dell'accertamento per la rappresentatività sindacale.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
Interpretando letteralmente la circolare ARAN io inserirei i dipendente cessati al 31/12/2011 nel numero dei dipendenti dell'ente a tale data, ma per quanto riguarda il numero delle deleghe e la media dell'importo della delega (relative alle trattenute intervenute nel mese di gennaio) non li considero. Può andare bene secondo lei questa interpretazione o non devo considerarli neanche nel numero dei dipendenti al 31/12/2011?dibben ha scritto:No, essendo cessato il 31/12/2011 non va considerato ai fini dell'accertamento per la rappresentatività sindacale.
La ringrazio di nuovo
favola- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
favola ha scritto:dibben ha scritto:No, essendo cessato il 31/12/2011 non va considerato ai fini dell'accertamento per la rappresentatività sindacale.
Interpretando letteralmente la circolare ARAN io inserirei i dipendente cessati al 31/12/2011 nel numero dei dipendenti dell'ente a tale data, ma per quanto riguarda il numero delle deleghe e la media dell'importo della delega (relative alle trattenute intervenute nel mese di gennaio) non li considero. Può andare bene secondo lei questa interpretazione o non devo considerarli neanche nel numero dei dipendenti al 31/12/2011?
La ringrazio di nuovo
Intanto dammi del tu... siamo tra colleghi ed il mio parere è opinabile alla pari degli altri colleghi.
Se il rapporto di lavoro cessa il 31/12/2011 il dipendente non può essere considerato nel numero dei dipendenti da certificare. La circolare al punto C1 primo periodo cita testualmente..." Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero dei dipendenti in ruolo(con contratto a tempo inderminato o a tempo determinato) al 31/12/2011". Al quarto periodo del punto C1,si ribadisce che i dati devono essere riferiti ai dipendenti in servizio al 31/12/2011.
Per le deleghe stesso discorso.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
Ti ringrazio per la tua sollecita risposta; forse non mi ero spiegata bene ma il 31/12/2011 era l'ultimo giorno lavorativo, la pensione ha avuto inizio dal 01/01/2012 quindi se si interpreta letteralmente quanto riportato al quarto periodo punto C1 queste persone erano in servizio al 31/12/2011.....dibben ha scritto:favola ha scritto:dibben ha scritto:No, essendo cessato il 31/12/2011 non va considerato ai fini dell'accertamento per la rappresentatività sindacale.
Interpretando letteralmente la circolare ARAN io inserirei i dipendente cessati al 31/12/2011 nel numero dei dipendenti dell'ente a tale data, ma per quanto riguarda il numero delle deleghe e la media dell'importo della delega (relative alle trattenute intervenute nel mese di gennaio) non li considero. Può andare bene secondo lei questa interpretazione o non devo considerarli neanche nel numero dei dipendenti al 31/12/2011?
La ringrazio di nuovo
Intanto dammi del tu... siamo tra colleghi ed il mio parere è opinabile alla pari degli altri colleghi.
Se il rapporto di lavoro cessa il 31/12/2011 il dipendente non può essere considerato nel numero dei dipendenti da certificare. La circolare al punto C1 primo periodo cita testualmente..." Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero dei dipendenti in ruolo(con contratto a tempo inderminato o a tempo determinato) al 31/12/2011". Al quarto periodo del punto C1,si ribadisce che i dati devono essere riferiti ai dipendenti in servizio al 31/12/2011.
Per le deleghe stesso discorso.
favola- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
Ok...allora va incluso.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Re: Deleghe sindacali , entro il 29.02.2012
Anche io ho avuto un caso analogo ed ho deciso per il non inserimento.
Pag. 2 della circolare Aran 3/2011:
Considerato che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2011 (ovvero per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sarà possibile accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2012.
Pag. 7 della circolare Aran 3/2011:
Per tanto, per valore medio unitario mensile si intende il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l’intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2011.
Pag. 2 della circolare Aran 3/2011:
Considerato che la rilevazione avrà ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2011 (ovvero per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2012), sarà possibile accedere all’applicativo DELEGHE SINDACALI a decorrere dal 1° febbraio 2012. In ogni caso la procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2012.
Pag. 7 della circolare Aran 3/2011:
Per tanto, per valore medio unitario mensile si intende il contributo versato da un lavoratore a tempo pieno per l’intero mese lavorativo di riferimento della rilevazione (gennaio 2012 a valere sul 31 dicembre 2011). In tal senso non ha rilievo quanto il lavoratore ha pagato nei mesi precedenti e il numero di mesi di trattenuta della delega nel 2011.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
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