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PA04 maggiorazione
Scusate se mi intrometto, ma vi segnalo quanto riportato sul sito INPDAP in merito alle pensioni di inabilità (articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995):
Domanda: Quali sono le condizioni fondamentali per poter presentare domanda di pensione di inabilità? (articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995)
Risposta: L’articolo 2, comma 12, de1la legge 8 agosto 1995, numero 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell’articolo 1, legge numero 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Premesso quanto sopra,per poter procedere all'istruttoria di pensione art. 2 c.12 legge 335/95 occorre fare riferimento a quanto stabilito dal DM 187 del 8/05/97 e dalla circolare INPDAP N. 57 del 24/10/97, che mi permetto di allegare.
Se il certificato allegato all'istanza del dipendente è sottoscritto dal medico di famiglia (che potrebbe tranquillamente firmarlo) è palese che la sussistenza o meno dell'invalidità spetta alla relativo organo preposto(oggi le Commissioni Medica di Verifica c/o Ministero Economie e Finanze.
Orbene, supponiamo che il signor Tale ha avanzato istanza il 20/09/2010 al suo Ente come da procedure sopra richiamate, e che la CMV gli attribuisca i benefici dell'articolo 2 c. 12 legge 335/95 nella seduta del 20/12/2010 e che il verbale sia notificato al protocollo dell'Ente il 27/12/2010. Ovviamente occorre dispensare immediatamente il soggetto e produrre la pratica di pensione.
Personalmente nutro delle perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000:
a) Innanzitutto: da quale data ? (quella dell'istanza o quella del verbale?) si propenderebbe da quella dell'istanza in analogia a quanto stabilito dalla legge 388/2000, ma non certamente prima.
b) La domanda di pensione tesa al riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 c. 12 legge 335/95, qualora concessi, comporterebbero a favore dell'interessato un "trattamento di quiescenza" maggiore...
Di conseguenza, l'interessato nell'essere collocato a riposo, oltre a dei godere dei benefici sopra richiamati, si troverebbe a godere di altro privilegio per la stessa motivazione. In questi casi, spesso, l'INPDAP riferisce che per la stessa motivazione non vi è "cumulo" di benefici.
Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
Sperando di non essere stato troppo prolisso... vi saluto
Abal60
Domanda: Quali sono le condizioni fondamentali per poter presentare domanda di pensione di inabilità? (articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995)
Risposta: L’articolo 2, comma 12, de1la legge 8 agosto 1995, numero 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell’articolo 1, legge numero 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Premesso quanto sopra,per poter procedere all'istruttoria di pensione art. 2 c.12 legge 335/95 occorre fare riferimento a quanto stabilito dal DM 187 del 8/05/97 e dalla circolare INPDAP N. 57 del 24/10/97, che mi permetto di allegare.
Se il certificato allegato all'istanza del dipendente è sottoscritto dal medico di famiglia (che potrebbe tranquillamente firmarlo) è palese che la sussistenza o meno dell'invalidità spetta alla relativo organo preposto(oggi le Commissioni Medica di Verifica c/o Ministero Economie e Finanze.
Orbene, supponiamo che il signor Tale ha avanzato istanza il 20/09/2010 al suo Ente come da procedure sopra richiamate, e che la CMV gli attribuisca i benefici dell'articolo 2 c. 12 legge 335/95 nella seduta del 20/12/2010 e che il verbale sia notificato al protocollo dell'Ente il 27/12/2010. Ovviamente occorre dispensare immediatamente il soggetto e produrre la pratica di pensione.
Personalmente nutro delle perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000:
a) Innanzitutto: da quale data ? (quella dell'istanza o quella del verbale?) si propenderebbe da quella dell'istanza in analogia a quanto stabilito dalla legge 388/2000, ma non certamente prima.
b) La domanda di pensione tesa al riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 c. 12 legge 335/95, qualora concessi, comporterebbero a favore dell'interessato un "trattamento di quiescenza" maggiore...
Di conseguenza, l'interessato nell'essere collocato a riposo, oltre a dei godere dei benefici sopra richiamati, si troverebbe a godere di altro privilegio per la stessa motivazione. In questi casi, spesso, l'INPDAP riferisce che per la stessa motivazione non vi è "cumulo" di benefici.
Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
Sperando di non essere stato troppo prolisso... vi saluto
Abal60
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Cumulo benefici
Andrea ha fatto un ottimo riassunto del problema affatto prolisso e molto utile.
Vorrei pero' se possibile riesaminare il problema del cumulo dei benefici L.335 e L .388.
Il collega scrive ; "perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000"
L'Inpdap in materia analoga si e' pronunciata ma nel 1997 quindi molto prima della norma.
Ora, se e' vero che le norme non sono cumulabili quale sarebbe la ratio delle norme in questione della 388?.
Nulla vieta a mio avviso al soggetto dichiarato "inabile" ai sensi della Legge 335 di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa proprio perche' ulteriore beneficio di legge nei confronti di chi e' "veramente" e totalmente inabile al lavoro ( o nel caso almeno al 74% ).
Non mi pare , e chiedo sostegno ad Abal60 che sulla materia e' preparatissimo, che nella vigente o passata legislazione vi sia divieto espresso al cumulo dei benefici ove l'uno ( L.335) e' un diritto che viene riconosciuto e l'altro invece e' un effettivo beneficio conseguente al diritto acquisito.
Per Andrea : "Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
mi porti il caso concreto che sono davvero curioso!
Vorrei pero' se possibile riesaminare il problema del cumulo dei benefici L.335 e L .388.
Il collega scrive ; "perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000"
L'Inpdap in materia analoga si e' pronunciata ma nel 1997 quindi molto prima della norma.
Ora, se e' vero che le norme non sono cumulabili quale sarebbe la ratio delle norme in questione della 388?.
Nulla vieta a mio avviso al soggetto dichiarato "inabile" ai sensi della Legge 335 di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa proprio perche' ulteriore beneficio di legge nei confronti di chi e' "veramente" e totalmente inabile al lavoro ( o nel caso almeno al 74% ).
Non mi pare , e chiedo sostegno ad Abal60 che sulla materia e' preparatissimo, che nella vigente o passata legislazione vi sia divieto espresso al cumulo dei benefici ove l'uno ( L.335) e' un diritto che viene riconosciuto e l'altro invece e' un effettivo beneficio conseguente al diritto acquisito.
Per Andrea : "Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
mi porti il caso concreto che sono davvero curioso!
Cumulo benefici
Caro Paolo, non avevo dubbi sulla tempestività della tua risposta in merito all'oggetto.
Ti anticipo che ho già trovato copia del verbale della CMV e quanto prima, dopo aver cancellato i dati per la privacy, provvederò ad allegarlo.
Mi riprometto, inoltre, di inviare (quando avrò un "ritaglio" di tempo) un quesito alla Direzione Generale dell'INPDAP (... sperando che risposti giunga nel corrente secolo...).
Infine (e di ciò ti chiedo scusa) se torno alla eventuale decorrenza dei benefici art. 2 c. 12 legge 335/95 e art. 80 c. 3 L. 388/2000 e sul cumulo degli stessi.
In merito ricordo due note operative INPDAP (entrambe per puro caso n. 36) rispettivamente del 08/07/2003 e 08/06/2006 che allego.
A presto e felice giornata.
Ti anticipo che ho già trovato copia del verbale della CMV e quanto prima, dopo aver cancellato i dati per la privacy, provvederò ad allegarlo.
Mi riprometto, inoltre, di inviare (quando avrò un "ritaglio" di tempo) un quesito alla Direzione Generale dell'INPDAP (... sperando che risposti giunga nel corrente secolo...).
Infine (e di ciò ti chiedo scusa) se torno alla eventuale decorrenza dei benefici art. 2 c. 12 legge 335/95 e art. 80 c. 3 L. 388/2000 e sul cumulo degli stessi.
In merito ricordo due note operative INPDAP (entrambe per puro caso n. 36) rispettivamente del 08/07/2003 e 08/06/2006 che allego.
A presto e felice giornata.
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Cumulo benefici
Ti ringrazio per "Mi riprometto, inoltre, di inviare (quando avrò un "ritaglio" di tempo) un quesito alla Direzione Generale dell'INPDAP (... sperando che risposti giunga nel corrente secolo"
fammi sapere perche' ho le mie convinzioni , che sicuramente saranno inesatte, che derivo dalla ratio della legge e non riesco a spiegarmi il divieto di comulo tra norme non omogenee.
fammi sapere perche' ho le mie convinzioni , che sicuramente saranno inesatte, che derivo dalla ratio della legge e non riesco a spiegarmi il divieto di comulo tra norme non omogenee.
Art. 2 c.12 legge 335/95
Come promesso, allego copia del verbale ai sensi art. 2 c. 12 legge 335/95....
A voi "l'interpretazione".....
Abal60
A voi "l'interpretazione".....
Abal60
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Cumulo benefici
Chi scrisse la serie Star Trek ebbe meno fantasia.
Hai ragione, solo vedendolo ci si crede !!!!!!
Hai ragione, solo vedendolo ci si crede !!!!!!
Cumulo Benefici 2
....e se non erro, dovrei averne anche un altro.... se mi ricordo il nominativo del dipendente (mi pare nell'anno 2002) non esiterò a pubblicarlo!
P.S. Altro che Star Trek - secondo me è Pirandello (Uno,nessuno e centomila.....)
Ciao Andrea
P.S. Altro che Star Trek - secondo me è Pirandello (Uno,nessuno e centomila.....)
Ciao Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
maggiorazione
Vi ringrazio per avere approfondito il tema proposto con tanta competenza; comunque la responsabile pensioni di Napoli 1 mi ha informato che al dipendente spetterà senz'altro la maggiorazione per l'inabilità assoluta e permanente riconosciuta prima della cessazione del lavoro e che provvederanno dopo la domanda con il verbale della cmv allegato. Saluti Mario.
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
urgente
buongiorno sono in pensione con art 2-12-335/95 maggiorata fino a 40 anni
successivamente mi e stata accettata una causa di servizio altra patologia 7 cat
cosa mi compete che benefici avrò?
successivamente mi e stata accettata una causa di servizio altra patologia 7 cat
cosa mi compete che benefici avrò?
emotion05- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 09.02.11
urgente
Per una risposta corretta occorrono maggiori informazioni .
Data di pensionamento, eta' al pensionamento , istituto di riferimento ( Inpdap, Inps ), norma che ha trovato applicazione ( art 2-12-335/95 mi pare confuso) ed inoltre quando e' stata accertata la patologia per causa di servizio ed a che punto e' il riconoscimento.
Maggiori sono le informazioni e migliore sara' l'inquadramento giuridico-previdenziale del problema.
Data di pensionamento, eta' al pensionamento , istituto di riferimento ( Inpdap, Inps ), norma che ha trovato applicazione ( art 2-12-335/95 mi pare confuso) ed inoltre quando e' stata accertata la patologia per causa di servizio ed a che punto e' il riconoscimento.
Maggiori sono le informazioni e migliore sara' l'inquadramento giuridico-previdenziale del problema.
urgente
data pensionamento 2005 età,30 anni di età anagrafica,inpdap,10 anni di servizio, art 2 comma 12 della legge 335/95,successivanente al pensionamento ho fatto domanda di causa di servizio
2007 nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica ma non mi e arrivato nemmeno un euro a tutt'oggi
grazie anticipatamente in una vostra risposta
2007 nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica ma non mi e arrivato nemmeno un euro a tutt'oggi
grazie anticipatamente in una vostra risposta
emotion05- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 09.02.11
Pensione
Ai cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio
Dal post precedente capisco che ti e' stata riconosciuta una pensione calcolata su 40 anni che ovviamente non supera l'80% della base pensionabile e che il pensionamento sia avvenuto per cause esterne al servizio.
Ora , la causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato.
Hanno diritto a tale riconoscimento i dipendenti di amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate e ad altre categorie indicate nel Dpr n. 1092 del 1973.
Il dipendente riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto:
alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute;
al rimborso delle spese di cura;
ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50 per cento della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI; e pari al 1,25 per cento della retribuzione, per le categorie VII e VIII;
all’equo indennizzo
e questo e' quanto ti sara' dovuto se il riconoscimento passa per causa di servizio e la pensione si trasforma in "pensione di privilegio"
Ti descrivo l'iter da seguire e verifica se ti ritrovi :
dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug
presentano domanda direttamente alla sede Inpdap competente per territorio entro il termine perentorio di cinque anni.
L’Inpdap si incarica di avviare l’istruttoria, che prevede la documentazione sanitaria del caso e un verbale di visita medico-collegiale redatto dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) costituita presso gli ospedali militari. L’istruttoria viene quindi esaminata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio costituito presso l’Inpdap, che ha il compito di stabilire se l’infermità denunciata dipende o meno da cause di servizio. Se il parere è favorevole, la sede Inpdap procederà alla liquidazione della pensione.
Per tutti i dipendenti pubblici le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dall’ottava (infermità meno gravi) alla prima (le più gravi). Con il provvedimento di concessione il titolare della pensione viene inserito in una delle categorie, ma se l’infermità peggiora l’interessato può in qualunque momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e la riliquidazione della pensione.
Se l’interessato ottiene prima la liquidazione dell’equo indennizzo, e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell’equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.
Se , come scrivi "nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica " mi pare che siamo nei tempi patologici normali .
Dal post precedente capisco che ti e' stata riconosciuta una pensione calcolata su 40 anni che ovviamente non supera l'80% della base pensionabile e che il pensionamento sia avvenuto per cause esterne al servizio.
Ora , la causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato.
Hanno diritto a tale riconoscimento i dipendenti di amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate e ad altre categorie indicate nel Dpr n. 1092 del 1973.
Il dipendente riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto:
alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute;
al rimborso delle spese di cura;
ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50 per cento della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI; e pari al 1,25 per cento della retribuzione, per le categorie VII e VIII;
all’equo indennizzo
e questo e' quanto ti sara' dovuto se il riconoscimento passa per causa di servizio e la pensione si trasforma in "pensione di privilegio"
Ti descrivo l'iter da seguire e verifica se ti ritrovi :
dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug
presentano domanda direttamente alla sede Inpdap competente per territorio entro il termine perentorio di cinque anni.
L’Inpdap si incarica di avviare l’istruttoria, che prevede la documentazione sanitaria del caso e un verbale di visita medico-collegiale redatto dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) costituita presso gli ospedali militari. L’istruttoria viene quindi esaminata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio costituito presso l’Inpdap, che ha il compito di stabilire se l’infermità denunciata dipende o meno da cause di servizio. Se il parere è favorevole, la sede Inpdap procederà alla liquidazione della pensione.
Per tutti i dipendenti pubblici le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dall’ottava (infermità meno gravi) alla prima (le più gravi). Con il provvedimento di concessione il titolare della pensione viene inserito in una delle categorie, ma se l’infermità peggiora l’interessato può in qualunque momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e la riliquidazione della pensione.
Se l’interessato ottiene prima la liquidazione dell’equo indennizzo, e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell’equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.
Se , come scrivi "nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica " mi pare che siamo nei tempi patologici normali .
urgente
se mi puo spiegare meglio ?
non ho capito, io sono stato riformato senza causa di servizio,
successivamente mi e stata accettata altra patologia con causa di servizio
mi spetta un'altra piccola pensione o altro
scusi se insisto
non ho capito, io sono stato riformato senza causa di servizio,
successivamente mi e stata accettata altra patologia con causa di servizio
mi spetta un'altra piccola pensione o altro
scusi se insisto
emotion05- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 09.02.11
Pensione
Dovresti contattare la tua sede Inpdap in quanto occorre verificare l'esito del Comitato tecnico per le pensioni di privilegio ed appurare da quando e' riconosciuta la causa di servizio ( causa e non causa sono altrimenti normate e vi e' una bella differenza) ed in quale percentuale rispetto alla pensione in godimento .
L'Inpdap procede solo a seguito delle risultanze del Comitato ed il medesimo deve comunicare le risultanze al pensionato.
L'Inpdap procede solo a seguito delle risultanze del Comitato ed il medesimo deve comunicare le risultanze al pensionato.
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