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PRESTAZIONE PROFESSIONALE

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PRESTAZIONE PROFESSIONALE  Empty PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Messaggio  nunzia martino Mer 30 Nov 2011 - 10:07

E' POSSIBILE L'INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE SENZA RISPETTARE LA RIDUZIONE DEL 20% RISPETTO AL 2009


Ultima modifica di nunzia martino il Gio 8 Dic 2011 - 7:48 - modificato 1 volta.

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Messaggio  Paolo Gros Gio 1 Dic 2011 - 0:45

No, non eì possibile l'incarico in violazione diel limite e chi lo assume e chi lo avvalora ne risponde in solido .

(Il piu' grande e' un bimbo , si chiama Samuel )
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PRESTAZIONE PROFESSIONALE  Empty Re: PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Messaggio  francodan Gio 1 Dic 2011 - 0:50

l'incarico non è regolare ,oltre per violazione norme finanziarie ,anche perchè pare di capire sia conferito dalla giunta...
per il resto mi unisco ai complimenti...
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Messaggio  nunzia martino Gio 1 Dic 2011 - 3:31

POTETE INDICARMI DOVE SI EVINCE CHE NON è FATTIBILE LA RIDUZIONE 20% 2009.
BUON LAVORO


Ultima modifica di nunzia martino il Gio 8 Dic 2011 - 7:48 - modificato 1 volta.

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Messaggio  Paolo Gros Gio 1 Dic 2011 - 3:47

La norma parla di prestazioni professionali e non distingue il tipo di professionalita'.
Se la segretaria lo ritiene invece legittimo lo facesse e...lo firmasse !
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PRESTAZIONE PROFESSIONALE  Empty Re: PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Messaggio  francodan Gio 1 Dic 2011 - 4:03

corte conti piemonte 186 novembre 2011 sulla problematica con particolare riferimento ai comuni sub 5000

Il Comune istante formula una richiesta di parere in merito alla corretta classificazione degli incarichi di collaborazione di alta professionalità. In particolare chiede se la relativa spesa debba essere ricompresa nelle spese di personale, e dunque essere computata ai fini della verifica del rispetto dei limiti posti dall’art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (che stabilisce che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004), ovvero debba essere equiparata alla spesa per consulenze e dunque assoggettata alle previsioni di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 (che prevede, a decorrere dal 2011, che detta spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009).
DIRITTO
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.
Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l’ammissibilità della richiesta in esame:
Requisito soggettivo:
La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte.
I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo (alla data di invio della richiesta in esame) non rappresenta tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.
Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall’Organo rappresentativo dell’Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).
La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Villar Perosa, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.
Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile. Requisito oggettivo:
I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.
L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.
Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Rilevano senz’altro, al riguardo, anche i limiti alle spese per il personale o alle spese per studi e consulenze, introdotti dal legislatore ai suddetti fini, cui fa riferimento il quesito posto all’esame di questa Sezione.
Merito:
In merito al quesito posto dal Comune istante, in primo luogo va riportato quanto chiarito recentemente dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera n. 50/2011, in ordine all’assoggettamento ai limiti previsti dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 delle spese per incarichi di consulenza ”talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all’amministrazione”.
Il citato comma prevede che “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
Al riguardo le Sezioni riunite, nella citata delibera hanno precisato che “il dettato normativo non sembra, in considerazione dell’ampiezza della locuzione utilizzata, consentire alcuna limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione di spesa. Del resto la diversa interpretazione seguita dalla Sezione controllo Lombardia (esclusione delle consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne all’Amministrazione) non appare coerente con la disciplina dettata in materia (art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001) che prevede, espressamente, tra i presupposti per il ricorso a collaborazioni, il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione e la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione”.
Sembra pertanto che debbano essere assoggettati al limite della richiamata disciplina anche quelli che il Comune istante definisce genericamente quali “incarichi di collaborazione di alta professionalità”.
Vista la genericità della richiesta istruttoria, appare opportuno precisare che, invece, ricorrendone i presupposti, qualora cioè si tratti di collaborazioni coordinate e continuative o altre forme di lavoro flessibile, la relativa spesa deve essere computata ai fini del calcolo della spesa di personale e dunque essere soggetta, ove trattasi come nel caso di specie di enti non soggetti al patto di stabilità, ai limiti di cui all’art. 1, comma 562, della legge finanziaria del 2007, ai sensi del quale “le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”.
Pertanto, da un lato va osservato il limite della spesa “storica” riferita al 2004, rispetto al quale, come già precisato nelle linee guida e nei questionari approvati dalla Sezione delle autonomie per il monitoraggio sui bilanci preventivi per il 2011 (del. n. 2/AUT/2011 del 29 aprile 2011) devono computarsi, fra l’altro, fra le componenti considerate per la determinazione della spesa ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, “le spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni” e “i compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000”; dall’altro risulta limitata la facoltà di assumere personale, potendosi procedere, sempre nel rispetto del vincolo di spesa, nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
Quanto ai vincoli alle assunzioni deve aversi riguardo anche alle ulteriori disposizioni introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, che, al comma 9 (sostituendo il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha previsto il divieto di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da parte degli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% della spesa corrente (disciplina ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ed, infine, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). Lo stesso provvedimento ha disposto che “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente”. Le Sezioni Riunite, con delibera n. 3 del 2011 hanno precisato che, “per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall’art. 1, comma 562, della legge 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall’art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti”.
Tanto premesso, ribadita per gli enti non soggetti al patto di stabilità la vigenza del limite all’assunzione di cui all’art. 1, comma 562, della finanziaria per il 2007, può risultare utile richiamare i principi posti da questo Istituto in merito all’applicazione di detto limite rispetto ai rapporti di collaborazione autonoma. Nella delibera delle Sezioni riunite n. 20 del 2011, infatti, si è precisato che “fermo restando il limite della spesa «storica» riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 557, 557 bis e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 12 finanziaria per il 2007) e dell’art. 76, comma 7, del DL n. 112 del 2008, all’instaurazione in via temporanea e occasionale di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’anno precedente, a condizione che:
- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un’adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata;
- l’esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato – prioritariamente e a
regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;
- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di
incarichi di consulenza”.
P.Q.M.
Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.
Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nell’adunanza del 15 novembre 2011.

Il Primo Referendario Relatore
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente
F.to Dott.ssa Enrica LATERZA


Depositato in Segreteria il 17 novembre 2011
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA


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Messaggio  Paolo Gros Gio 1 Dic 2011 - 4:05

ma il succo e' : ..Al riguardo le Sezioni riunite, nella citata delibera hanno precisato che “il dettato normativo non sembra, in considerazione dell’ampiezza della locuzione utilizzata, consentire alcuna limitazione al novero delle consulenze prese in esame ai fini della riduzione di spesa
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Messaggio  francodan Gio 1 Dic 2011 - 5:15

La Corte dei conti a sezioni riunite con deliberazione n. 46 2011 ha esteso per le amministrazioni soggette al patto di stabilità, il limite del 20% delle cessazioni avvenute l’anno precedente anche ai contratti a tempo determinato. Tuttavia la legge di stabilità 2012 ha escluso i contratti a tempo determinato nella soglia restrittiva del 20%, introducendo la limitazione del non superamento dei contratti flessibili (ivi inclusi i contratti a tempo determinato) nel limite del 50% di quanto impegnato nell’anno 2009 determinando così un restringimento in capo alle amministrazioni locali nell’attivazione di contratti sia dirigenziali che per il personale dell’area direttiva.
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