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Rimborso spese legali dipendenti e amministratori
La Corte dei Conti, nella sentenza sez. II giur. appello n. 522 del 22 dicembre 2010, chiarisce quando un’Amministrazione possa rimborsare le spese legali sostenute nel caso in cui amministratori e dipendenti siano “incolpevolmente coinvolti da vicende giudiziarie per ragioni di ufficio.
Nel giudicato :
All'ente è così consentita, in caso di proscioglimento del dipendente (o dell'amministratore) imputato, di fornire assistenza processuale e, quindi, di accogliere eventuali istanze di rimborso per spese anticipate di patrocinio legale, a condizione, però, che non sussista conflitto di interesse (artt. 41 cit. comma 1), il cui apprezzamento, da parte del giudice contabile, incontra un limite soltanto nelle ipotesi indicate nell'art. 652 C.P., secondo cui la "sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo … solo quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima".
Per converso, in tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, deve riconoscersi, al fine di valutare la sussistenza di un contrasto di interessi, l'esigenza di una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale da parte del giudice contabile, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato, tale, comunque, da non poter legittimamente condurre all'assunzione da parte dell'ente stesso delle spese per l'assistenza legale in sede penale dell'amministratore imputato.
Così riassunto il contenuto della specifica disciplina giuridica di riferimento, si rileva, anzitutto, che la pronuncia di proscioglimento per mancanza di querela in ordine al reato concretamente ipotizzabile non ha efficacia di giudicato, ma ha carattere processuale e non implica la positiva verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave lasciando la facoltà di apprezzare sotto altri profili la condotta dell'amministratore."
A commento ed in conclusione le spese legali sono rimborsabili solo ed esclusivamente ad assoluzione con formula piena perche' il fatto non sussiste.
Rimangono per assurdo escluse le spese sostenute se il proscioglimento e' avvenuto in istruttoria .
Nel giudicato :
All'ente è così consentita, in caso di proscioglimento del dipendente (o dell'amministratore) imputato, di fornire assistenza processuale e, quindi, di accogliere eventuali istanze di rimborso per spese anticipate di patrocinio legale, a condizione, però, che non sussista conflitto di interesse (artt. 41 cit. comma 1), il cui apprezzamento, da parte del giudice contabile, incontra un limite soltanto nelle ipotesi indicate nell'art. 652 C.P., secondo cui la "sentenza irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo … solo quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima".
Per converso, in tutte le diverse pronunce assolutorie di merito ed anche di rito, deve riconoscersi, al fine di valutare la sussistenza di un contrasto di interessi, l'esigenza di una valutazione autonoma dei fatti sottoposti a giudizio penale da parte del giudice contabile, ben potendo gli stessi fatti concretizzare una condotta in conflitto con gli interessi dell'ente amministrato, tale, comunque, da non poter legittimamente condurre all'assunzione da parte dell'ente stesso delle spese per l'assistenza legale in sede penale dell'amministratore imputato.
Così riassunto il contenuto della specifica disciplina giuridica di riferimento, si rileva, anzitutto, che la pronuncia di proscioglimento per mancanza di querela in ordine al reato concretamente ipotizzabile non ha efficacia di giudicato, ma ha carattere processuale e non implica la positiva verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave lasciando la facoltà di apprezzare sotto altri profili la condotta dell'amministratore."
A commento ed in conclusione le spese legali sono rimborsabili solo ed esclusivamente ad assoluzione con formula piena perche' il fatto non sussiste.
Rimangono per assurdo escluse le spese sostenute se il proscioglimento e' avvenuto in istruttoria .
Re: Rimborso spese legali dipendenti e amministratori
Io ho il caso di un riconoscimento di debiti fuori bilancio per rimborso spese dei legali di ex amministratori locali.
All'interno del collegio abbiamo una discussione sulla legittimità del riconoscimento di tale debito, sopratutto dopo la sentenza di cassazione n. 12645 del 24.05.2010, che affermava che non era possibile procedere a tale rimborso.
Ora questa sentenza da un'apertura anche se non è il caso specifico.
Io ritengo che si debba procedere al riconoscimento e al successivo pagamento del debito.
Qualcuno ha suggerimenti su come motivare al meglio il parere?
Grazie
All'interno del collegio abbiamo una discussione sulla legittimità del riconoscimento di tale debito, sopratutto dopo la sentenza di cassazione n. 12645 del 24.05.2010, che affermava che non era possibile procedere a tale rimborso.
Ora questa sentenza da un'apertura anche se non è il caso specifico.
Io ritengo che si debba procedere al riconoscimento e al successivo pagamento del debito.
Qualcuno ha suggerimenti su come motivare al meglio il parere?
Grazie
Antonio79- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 07.02.11
Rimborso spese legali amministratori
La suprema corte ci dice che non si tratta di un vuoto legislativo ma che il legislatore abbia voluto espressamente evidenziare la diversita' tra amministratori e dipendenti.
I primi sono eletti dai cittadini ed a loro rispondono del loro operato mentre i secondi rispondono del proprio operato essendo legati da vincoli contrattuali con l'ente che si fa quindi carico delle spese per la loro difesa ( nei termini espressi dalla Corte nel precedente post).
In extrema ratio gli Ermellini hanno evidenziato che ''le spese di difesa non sono legate all'esecuzione del mandato da un nesso di causalita' diretta''.
La stessa Corte dei Conti molise ricorda che :
"Infatti, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da
amministratori e/o funzionari per procedimenti relativi a fatti connessi
con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali è disciplinato, con riferimento al personale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali, dall’art. 28 del CCNL del 14
settembre 2000 che, nel ribadire sostanzialmente quanto già previsto
dall’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 dispone che “L’Ente,
anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del
servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di
difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente
da un legale di comune gradimento”."
Come si puo' notare nelle parti in neretto vi e' un chiaro conflitto tra "amministratori" e la citata norma del "contratto dipendenti enti locali".
Continua inoltre la Corte Molise con sua DELIBERAZIONE n. 40/2010/PAR
Sul punto come è noto, è intervenuta una recente pronuncia con cui la
Suprema Corte di Cassazione (Sez. I Civ. n. 12645 del 24.05.2010) ha
delineato l’ambito di applicazione soggettiva della predetta norma
pattizia restringendolo ai soli dipendenti dell’Ente con la conseguente
esclusione dell’estensibilità del “diritto” di che trattasi anche agli
amministratori
La Corte Molise infine conclude :
Va infine sottolineato che il parere, laddove espresso, non escluderebbe
sconfinamenti né interferenze con l’espletamento di funzioni
giurisdizionali riservate, in caso di diniego dei predetti rimborsi, al
giudice ordinario o al giudice amministrativo in relazione alla natura
della posizione giuridica soggettiva vantata dai richiedenti il rimborso,
ovvero, in caso di comportamenti dolosi o gravemente colposi connessi
all’illegittima corresponsione degli stessi, alla Procura della Corte dei
Conti
ergo: se si rimborsa per la e le Corti dei conti e' legittimo dal punto di vista giuscontabile e non ricopre la fattispescie di danno erariale.
Se si esprime diniego ci si espone a "al
giudice ordinario o al giudice amministrativo in relazione alla natura
della posizione giuridica soggettiva vantata dai richiedenti il rimborso"
ma anche in questo caso direi senza alcun danno erariale esistendo tale giurisprudenza in merito e' lecito pensare ad un esito vittorioso.
Se posso esprimere la mia opinione mi par proprio che il parere della Corte sia contraddittorio ( da un lato amministratori e dall'altro un CCNL Regioni enti locali ) e poco concludente nei termini mentre quello della Cassazione non lascia adito a dubbi.
Quindi abbiamo i due lati della medaglia :
rimborso si: motivandolo con le tesi della Corte Molise
rimborso no: motivandolo con la tesi della Cassazione.
I primi sono eletti dai cittadini ed a loro rispondono del loro operato mentre i secondi rispondono del proprio operato essendo legati da vincoli contrattuali con l'ente che si fa quindi carico delle spese per la loro difesa ( nei termini espressi dalla Corte nel precedente post).
In extrema ratio gli Ermellini hanno evidenziato che ''le spese di difesa non sono legate all'esecuzione del mandato da un nesso di causalita' diretta''.
La stessa Corte dei Conti molise ricorda che :
"Infatti, il diritto al rimborso delle spese legali sostenute da
amministratori e/o funzionari per procedimenti relativi a fatti connessi
con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali è disciplinato, con riferimento al personale del comparto
delle Regioni e delle Autonomie locali, dall’art. 28 del CCNL del 14
settembre 2000 che, nel ribadire sostanzialmente quanto già previsto
dall’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 dispone che “L’Ente,
anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del
servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di
difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente
da un legale di comune gradimento”."
Come si puo' notare nelle parti in neretto vi e' un chiaro conflitto tra "amministratori" e la citata norma del "contratto dipendenti enti locali".
Continua inoltre la Corte Molise con sua DELIBERAZIONE n. 40/2010/PAR
Sul punto come è noto, è intervenuta una recente pronuncia con cui la
Suprema Corte di Cassazione (Sez. I Civ. n. 12645 del 24.05.2010) ha
delineato l’ambito di applicazione soggettiva della predetta norma
pattizia restringendolo ai soli dipendenti dell’Ente con la conseguente
esclusione dell’estensibilità del “diritto” di che trattasi anche agli
amministratori
La Corte Molise infine conclude :
Va infine sottolineato che il parere, laddove espresso, non escluderebbe
sconfinamenti né interferenze con l’espletamento di funzioni
giurisdizionali riservate, in caso di diniego dei predetti rimborsi, al
giudice ordinario o al giudice amministrativo in relazione alla natura
della posizione giuridica soggettiva vantata dai richiedenti il rimborso,
ovvero, in caso di comportamenti dolosi o gravemente colposi connessi
all’illegittima corresponsione degli stessi, alla Procura della Corte dei
Conti
ergo: se si rimborsa per la e le Corti dei conti e' legittimo dal punto di vista giuscontabile e non ricopre la fattispescie di danno erariale.
Se si esprime diniego ci si espone a "al
giudice ordinario o al giudice amministrativo in relazione alla natura
della posizione giuridica soggettiva vantata dai richiedenti il rimborso"
ma anche in questo caso direi senza alcun danno erariale esistendo tale giurisprudenza in merito e' lecito pensare ad un esito vittorioso.
Se posso esprimere la mia opinione mi par proprio che il parere della Corte sia contraddittorio ( da un lato amministratori e dall'altro un CCNL Regioni enti locali ) e poco concludente nei termini mentre quello della Cassazione non lascia adito a dubbi.
Quindi abbiamo i due lati della medaglia :
rimborso si: motivandolo con le tesi della Corte Molise
rimborso no: motivandolo con la tesi della Cassazione.
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