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CIRCOLARE ESPLICATIVA MANOVRA MONTI

5 partecipanti

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Messaggio  Ospite Mer 7 Dic 2011 - 1:56

Abrogazione Consigli Tributari:
in relazione alle posizioni assunte nelle nostre Circolari relativamente all'inutilità del
Consiglio Tributario (vedi Circolare Tributi del 29 settembre 2011), non possiamo che
annunciare con favore che tutti i provvedimenti normativi che facevano riferimento a
tale istituto sono stati abrogati, compreso quello che subordinava alla relativa
istituzione la possibilità per i Comuni di incamerare il 100 % degli incassi da maggiori
accertamenti erariali.
Il Consiglio Tributario è quindi da ora facoltativo e andrebbe istituito sulla base del
D.Lgs. Luogotenenziale n. 77 del 1945, per cui il nostro consiglio agli uffici è di
dimenticarsi di tale organo (se si decide in tal senso, per gli enti che l'hanno oramai
istituito è da ritenersi opportuna l'adozione di una delibera che, a seguito delle novità
normative, determini lo scioglimento del Consiglio Tributario).

Pagamenti PA:
gli uffici che si occupano dei pagamenti dovranno dotarsi di strumenti telematici di
pagamento, in quanto sarà escluso l'utilizzo della carta (il pagamento in contante sarà
possibile solo per gli emolumenti, compresi gli stipendi, inferiori ai 500 euro).
Considerato che i pagamenti in contanti sono rari nei Comuni, la vera novità riguarda le
riscossioni: i Comuni dovranno dotarsi di POS e l'ANCI viene delegato a stipulare una
convenzione con gli intermediari affinchè i relativi costi possano beneficiare di
condizioni agevolate.


Imposta municipale propria:
l'introduzione dell'imposta municipale propria avviene dal 2012 al 2014 in via
sperimentale (per entrare a regime nel 2015) con le seguenti caratteristiche:
si applica agli immobili oggetto dell'ICI (il riferimento è infatti all'art. 2 del D.Lgs.
504/1992), compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
attenzione al concetto di abitazione principale: viene nuovamente modificato, in
quanto la residenza anagrafica non costituisce più una presunzione salvo prova
contraria, ma un elemento necessario insieme alla dimora abituale, in quanto entrambe
le condizioni (dimora abituale e residenza anagrafica) devono essere presenti;
pertinenze dell'abitazione principale: ne viene circoscritta la definizione, essendo
ammessi solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una
unità per ognuna di tali categorie;
la base imponibile è la medesima dell'ICI;
alla rendita catastale rivalutata del 5 % vengono applicati i seguenti nuovi
moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
il reddito dominicale dei terreni agricoli dovrà invece essere rivalutato del 25 % e
poi moltiplicato per 120;
l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76 %, con possibilità per i Comuni di aumentarla o
di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali;
l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4 %, con possibilità per i Comuni di
aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali;
l'aliquota per i fabbricati rurali, ma solo quelli strumentali (art. 9, c. 3-bis, D.L.
557/1993), è dello 0,2 % e i Comuni non possono aumentarla ma possono solo
diminuirla fino allo 0,1 %;
l'aliquota di base è riducibile dai Comuni fino allo 0,4 % relativamente agli immobili
non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 del Dpr 917/1986 (cioè quelli relativi ad
imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di
arti e professioni), agli immobili posseduti da soggetti IRES (sostanzialmente le
società di capitali) e agli immobili locati;
la detrazione per l'abitazione principale è di € 200, con possibilità per i Comuni di
elevarla fino all'azzeramento dell'imposta dovuta; attenzione: in tale caso, il minor
gettito non potrà essere recuperato sulle seconde case, in quanto il decreto stabilisce
che i Comuni che utilizzano tale facoltà non possono deliberare un’aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
la metà dell'introito IMU è di competenza dello Stato, ma il gettito su cui calcolare il
50 % deriva dall'applicazione dell'aliquota di base a tutti gli immobili tranne le abitazioni
principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali e senza applicazione
delle detrazioni di legge nonché delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota
eventualmente deliberate dal Comune; ai Comuni rimarrà quindi integralmente l'introito
derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberati rispetto a quella base;
le modalità di versamento dell'imposta municipale propria verranno stabilite dal
direttore dell'Agenzia delle Entrate;
viene abrogata la norma che prevedeva l'esenzione per l'abitazione principale e tutti i
provvedimenti che consentivano ai Comuni di operare con regolamento su tale fattispecie;
attenzione: tra questi, viene abrogata anche quella che dava facoltà di assimilare
all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.
Acquiescenza e tributi locali:
viene stabilita la riduzione ad 1/3 (anziché ¼) della sanzione prevista per i tributi locali in
caso di adesione dei contribuenti agli avvisi di accertamento; l'aumento ad 1/3 era già
stabilito per le imposte erariali, ma parte dei commentatori (tra cui noi) riteneva non si
applicasse ai tributi locali (per approfondimenti sull'argomento, vedi Circolare Tributi
Locali dell' 11 febbraio 2011);
Tributi locali e privilegio:
viene adeguata anche la normativa alle interpretazioni già fornite dalla giurisprudenza
secondo cui i tributi locali beneficiano del privilegio generale sui beni mobili in caso di
insinuazione al passivo fallimentare.
Delibere regolamentari e tariffarie:
dal 2012 dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali al massimo entro 30 gg. dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, prestando
attenzione al fatto che l'eventuale omissione determina la sospensione delle spettanze
dallo Stato; il Ministero provvederà alla pubblicazione delle delibere sul proprio sito, con
valenza sostitutiva rispetto alla pubblicazione in G.U. .
Addizionale comunale all'Irpef:
vengono previste le seguenti modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef:
viene anticipata al 20 dicembre l'attuale scadenza del 31 dicembre entro cui deve
essere pubblicata la delibera tariffaria al fine della relativa applicazione immediata
nell'anno successivo (diversamente si applica quella dell'anno precedente);
viene precisato che gli scaglioni di reddito da utilizzare per l'eventuale
differenziazione delle aliquote sono quelli utilizzati per l'Irpef;
l’Agenzia delle Entrate provvede ai rimborsi già richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore della manovra, senza far valere
l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
ICI e rurali:
viene prorogata la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. 70/2011 che consentiva la
presentazione, entro il 30 settembre, delle istanze per ottenere la variazione catastale
degli immobili rurali in A/6 o in D/10 al fine di beneficiare dell'esenzione ICI (vedi nostra
Circolare Tributi del 23 settembre 2011):
viene riaperto il termine per presentare le domande, la cui scadenza è prorogata al 31
marzo 2012;
il termine del 20 novembre per la prima verifica delle pratiche e per l'inizio del
temporaneo silenzio-assenso viene spostato al 30 giugno 2012;
il termine ultimo per le verifiche dell'Agenzia del Territorio (20/11/2012) viene
prorogato al 30 giugno 2013.
Attenzione: viene sanata la situazione delle domande presentare oltre il vecchio termine
del 30 settembre, che dovranno essere tenute valide.


Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
dal 2013 si applicherà il nuovo tributo che sostituirà TARSU, TIA e altre entrate
patrimoniali.
Viene sostanzialmente ripetuta la disciplina applicativa della TARSU, rendendo però
cogente l'obbligo previsto per la TIA di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre
le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione.
Un particolare importante da segnalare è l'inserimento per la prima volta della possibilità
di tassare i proprietari degli immobili: qualora infatti l'utilizzo avvenga entro la durata
massima di 6 mesi, il soggetto passivo diviene il possessore a titolo di proprietà o altro
diritto reale.
In ogni caso, per i particolari si dovrà attendere un apposito decreto attuativo da
emanarsi entro il 31/10/2012, in mancanza del quale si procederà comunque utilizzando la
disciplina di cui al Dpr 158/1999.
Attendiamo tale decreto anche per comprendere se il passaggio determinerà in effetti
l'obbligo per tutti gli enti di raggiungere la copertura del 100 % del costo del servizio, in
quanto la norma parla di “copertura integrale”, ma i criteri di determinazione sia del costo
sia della tariffa sono demandati al decreto attuativo, che avrebbe quindi margine per
un'eventuale gradazione del passaggio al 100 % obbligatorio.
E' importante rilevare che viene risolta la questione circa la natura tributaria o meno (con
i relativi riflessi IVA), chiarendo che l'entrata ha natura tributaria, ferma restando la
facoltà per il Comune di identificarla per regolamento come entrata di natura
patrimoniale, ma solo se sono stati realizzati “sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico”.
Alla tariffa così calcolata, che sostituisce TARSU e TIA, viene aggiunta una
maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, con possibilità per questi di deliberare aumenti
fino a 0,4 euro.
Rapporti tra il tributo rifiuti-servizi e le entrate da federalismo e i
trasferimenti:
rimane ovviamente nelle casse comunali la quota di tariffa corrispondente a TARSU-TIA,
mentre per la maggiorazione per i servizi si applica una suddivisione: il fondo sperimentale
di riequilibrio e il fondo perequativo (e le altre tipologie di gettito dallo Stato previste
per i Comuni delle regioni a statuto speciale) vengono ridotti in misura corrispondente al
gettito derivante dalla suddetta maggiorazione a copertura dei costi dei servizi
indivisibili, però solo in misura pari all'aliquota base stabilita dallo Stato, mentre
l'eventuale aumento deliberato dai Comuni può essere da questi incamerato.

Aumento aliquota IVA:
precisiamo che l'aumento dell'aliquota IVA, di cui si è tanto parlato, costituisce per il
momento una mera eventualità, in quanto verrà applicato solo qualora non si riesca a
mettere mano alla razionalizzazione delle agevolazioni fiscali.
Si tornerà quindi sull'argomento, eventualmente, nel corso del 2012, in quanto tale
eventuale applicazione è prevista dal 1° settembre 2012 (aumento dal 10 % al 12 % e dal
21 % al 23 %), con ulteriore incremento dal 1° gennaio 2014 (ulteriore 0,5 %).

Soppressione INPDAP:
gli uffici che si occupano di gestione del personale dovranno rapportarsi con l'INPS, in
quanto l'INPDAP viene soppresso e confluisce in tale ente; tale novità è di immediata
applicazione.

Rendiconto organismi partecipati:
vale anche per i Comuni l'obbligo di disciplinare le modalità con cui eventuali enti e
organismi strumentali sottoposti alla loro vigilanza, che ricevono contributi a carico del
bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, provvedano a
trasmettere i propri bilanci al Comune e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Demansionamento Province e ruolo Comuni:
non potendo abrogare per decreto le Province, come annunciato il Governo ne ha ridotto
fortemente le funzioni, delegandole ai Comuni che dovranno quindi affrontare nuovi
importanti impegni organizzativi.
La manovra stabilisce infatti che alle Province rimangano solo le funzioni di indirizzo
politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con
legge statale o regionale, mentre tutte le altre funzioni (quindi tutte quelle operative)
attualmente svolte passano ai Comuni o, se necessaria una gestione unitaria, alle Regioni; il
tutto deve avvenire entro il 30 aprile 2012.
Ovviamente, ai Comuni dovranno essere trasferite (tramite leggi statali o regionali) le
risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.
Previsto inoltre che i Comuni possano gestire le nuove funzioni attraverso l'istituzione,
senza spese aggiuntive, di Unioni o di non meglio precisati “organi di raccordo”.

Gestione immobili:
viene scritta una corposa disciplina finalizzata alla valorizzazione degli immobili pubblici,
con un ruolo dell'Agenzia del Demanio nel costituire società, consorzi o fondi immobiliari
con la finalità di valorizzare, trasformare, gestire e alienare il patrimonio immobiliare
pubblico; viene rilanciato il piano delle alienazioni, che ogni Comune deve allegare al
bilancio, e viene incentivata la stipulazione di specifici “programmi unitari di
valorizzazione territoriale” per il riutilizzo degli immobili pubblici.
In tale contesto, la cui operatività sarà da verificare, rileviamo i seguenti importanti
passaggi che, in maniera molto concreta, individuano nuovi possibili introiti per i Comuni:
agli enti locali interessati può essere riconosciuta una quota compresa tra il 5 % e il 15
% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati se di proprietà dello Stato;
qualora immobili di tale tipologia siano oggetto di concessione o locazione onerosa, al
Comune viene riconosciuta (qui pare un obbligo) una somma tra il 50 % e il 100% del
contributo di costruzione relativo alle opere necessarie alla riqualificazione e
riconversione;
in caso di utilizzo della “concessione di valorizzazione” di cui all’art. 3-bis del D.L.
351/2001, ai Comuni deve essere riconosciuta, per la durata della concessione stessa, una
percentuale del 10 % del relativo canone.

Comuni e concorso alla manovra:
ulteriore incremento dell'entità del concorso dei Comuni alla manovra: il sacrificio
aggiuntivo richiesto è pari a 1.450 milioni di euro a partire dal 2012.
Nella prima versione del decreto, il taglio operava sul patto di stabilità, mentre nella
versione definitiva diviene una riduzione delle entrate dallo Stato per tutti i Comuni; la
suddivisione tra i vati enti avverrà in misura proporzionale alla distribuzione territoriale
dell'IMU propria.

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Messaggio  lucac88 Mer 7 Dic 2011 - 2:23

relativamente al termine per l'approvazione dell'addizionale irpef i riferimenti indicati nella legge non riesco a trovarli, mi paiono errati...

lucac88

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Messaggio  ivano Mer 7 Dic 2011 - 2:42

[
" Demansionamento Province e ruolo Comuni:
non potendo abrogare per decreto le Province, come annunciato il Governo ne ha ridotto
fortemente le funzioni, delegandole ai Comuni che dovranno quindi affrontare nuovi
importanti impegni organizzativi.
La manovra stabilisce infatti che alle Province rimangano solo le funzioni di indirizzo
politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con
legge statale o regionale, mentre tutte le altre funzioni (quindi tutte quelle operative)
attualmente svolte passano ai Comuni o, se necessaria una gestione unitaria, alle Regioni; il
tutto deve avvenire entro il 30 aprile 2012.
Ovviamente, ai Comuni dovranno essere trasferite (tramite leggi statali o regionali) le
risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite.
Previsto inoltre che i Comuni possano gestire le nuove funzioni attraverso l'istituzione,
senza spese aggiuntive, di Unioni o di non meglio precisati “organi di raccordo”. "


Questi saranno pure ministri tecnici,ma secondo me, fino a 20 giorni fa vivevano sulla luna.....

ivano

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Messaggio  Ospite Mer 7 Dic 2011 - 2:56

non potendo abrogare per decreto le Province, come annunciato il Governo ne ha ridotto
fortemente le funzioni,

ovvero il primo passo per far sì che il parlamento legiferi per la totale soppressione. (finalmente!)

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Messaggio  ivano Mer 7 Dic 2011 - 3:05

ANELLI CLAUDIO ha scritto:non potendo abrogare per decreto le Province, come annunciato il Governo ne ha ridotto
fortemente le funzioni,

ovvero il primo passo per far sì che il parlamento legiferi per la totale soppressione. (finalmente!)

E secondo te i comuni , soprattutto quelli piccoli , anche in convenzione od unione ,entro il primo maggio saranno in grado di esercitare le funzioni trasferite (quali ? ) e le Regioni a trasferire il personale ? Ma non scherziamo !

ivano

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Messaggio  Ospite Mer 7 Dic 2011 - 3:24

Non ho detto questo, ho detto che è il primo passo per l'abolizione delle Province. Penso che le funzioni/personale passeranno il toto alla regione.

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Messaggio  ivano Mer 7 Dic 2011 - 3:24

Scusate ma aggiungo solo questa considerazione:
Per me la provincia doveva già sparire nel 1970 con l'istituzione delle regioni,ma qui ci troviamo davanti ad una normA confusa ed improvvisata , come quella dell'art 16 della legge 148/2011. Norme incostituzionali che ,tra l'altro, pur essendo inserite in titoli che parlano di riduzione dei costi non faranno che aumentarli, anche di molto.Tutti i servizi che il mio comune ha affidato all'unione da alcuni anni sono cresciuti in modo impressionante senza alcun miglioramento apprezzabile in fatto di efficienza.
Ma voi pensate che sia possibile "spostare" il personale dalla provincia ai comuni od alle regioni,trasferire le risorse finanziarie in quattro mesi ?
Già l'upi è sul piede di guerra figuriamoci poi il personale interessato.Penso che tutto rimarrà ancora così per un pò...

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Messaggio  francodan Mer 7 Dic 2011 - 3:34

penso anche io che passerANNO ALLE REGIONI PER ILSEMPLICE FATTO CHE ALMENO QUI IN REGIONE LOMBARDIA ESISTONO GIà DEGLI UFFICI PERIFERICI REGIONALI in ogni provincia ,del resto le competenze delle province quali urbanistica o viabilità stradale necessitano di coordinamento e intervento a livello sovracomunale che solo enti di grandi dimensioni possono assicurare
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CIRCOLARE ESPLICATIVA MANOVRA MONTI Empty ripartizione taglio 1450 milioni di euro

Messaggio  elascala Mer 7 Dic 2011 - 8:28

Buongiorno,
come si può quantificare già per il bilancio di previsione, la misura del taglio gravante sul singolo Ente?
Se non ci fosse un criterio per determinare la "misura proporzionale alla distribuzione territoriale dell'IMU propria", come si può essere sicuri della parità tra tagli e IMU a compensazione? e, in caso di non parità, come quantificare il buco da coprire?
Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare a capire.

elascala

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CIRCOLARE ESPLICATIVA MANOVRA MONTI Empty Imu

Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Dic 2011 - 8:46

...in caso di non parità, come quantificare il buco da coprire.. la palla e' stata passata ai comuni che possono a tal fine aumentare l'Imu abitazione principale dello 0,% ovvero l'Imu seconda casa dello 0,3% , ed in tl modo quadrano per forza anche se credo i cittadini non ne saranno felicissimi!!!
Paolo Gros
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CIRCOLARE ESPLICATIVA MANOVRA MONTI Empty TAGLI SU IMU

Messaggio  elascala Mer 7 Dic 2011 - 9:04

Paolo,
non so come complimentarmi per la disponibilità e la competenza,
il fatto è che dalla lettura della norma sono i tagli che dovranno essere successivi all'imu (altrimenti non si capisce come facciano a quantificarne la ripartizione territoriale) e quindi la manovra dell'imu da parte dei comuni non può essere conseguente e "di risposta" ai tagli.
Il buco potrebbe crearsi, di fatto, nell'impotenza dei comuni che mi sa che fino alla fine non potranno nemmeno quantificarlo.
Mi sembra che possiamo dire di essere di fronte ad un caso di incertezza di risorse, cosa ne pensi?
grazie e complimenti ancora

elascala

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CIRCOLARE ESPLICATIVA MANOVRA MONTI Empty Tagli

Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Dic 2011 - 9:08

E' certamente come dici ed infatti pensavo agli aumenti ( tanto per cambiare ) di natura preventiva ipotizzando i tagli e diminuendo le risorse per trasferimenti .
Poi l'incertezza di Imu, tagli, riscossione etc etc ci pongono in condizione di dover essere davvero mago Zurli' per quantificare le entrate dei nostri enti.
Paolo Gros
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