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addizionale irpef
Buonasera.
In merito all'addizionale comunale irpef, vorrei far deliberare entro il 20 dicembre 2011 un aliquota superiore a quella applicata per l'anno 2011 a prescindere dall'approvazione del bilancio che si presume avverrà con l'anno nuovo visto la confusione del periodo.
E' regolare convocare il C.C. solo per questo?
Grazie..
gbifani- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 24.11.11
Adizionale
vedi al link
https://entilocali.forumattivo.it/t5150-addizionale-comunale-irpef-2012-manovra-monti
ove e' stato trattato l'argomento e su cui rimango dell'opinione che l'aumento sia una fattispecie e l'istituzione tuut'altra , nel rispetto dell'opinione di ciascuno.
riporto inoltre
ENTRO IL 20 DICEMBRE LE DELIBERE SULL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE.
Per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre. I comuni che intendono differenziare le aliquote devono utilizzare esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef. I rimborsi dell'addizionale saranno effettuati dall'Agenzia delle entrate senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
È quanto si legge nel comma 16 dell'art. 13 della manovra dedicato interamente all'addizionale Irpef municipale.
Con la prima disposizione viene anticipato al 20 dicembre il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, ai fini della determinazione dell'acconto.
Dispone il comma 4 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 1998 che disciplina il tributo che il pagamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30 % dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Prevede, infine che per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono «assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento».
La pubblicazione a cui la norma si riferisce è quella sul sito informatico www.finanze.it., che è peraltro essenziale ai fini dell'efficacia delle deliberazioni comunali.
Detta anticipazione offre una maggiore tranquillità sia ai comuni e sia agli uffici ministeriali preposti alla pubblicazione sul sito, in quanto la particolarità della data del 31 dicembre in concomitanza con le vacanze di fine anno, nonostante non avesse mai dato alcun genere di problemi, ha indotto il legislatore a garantire al sistema una migliore razionalità organizzativa.
La seconda norma, invece, è finalizzata a rafforzare l'intervento legislativo già effettuato con il dl n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che se da una parte ha sbloccato il potere di aumentare l'addizionale, dall'altra ha invece imbrigliato i comuni costringendoli a seguire più da vicino la struttura del tributo erariale.
Infatti, l'art. 1, comma 11, del dl n. 138 del 2011 prevedeva che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».
Con l'intervento della manovra viene sostituito questo ultimo inciso che aveva dato luogo a interpretazioni piuttosto bizzarre, ed ha precisato a chiare lettere che ciò deve avvenire «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».
Viene così tolta ogni incertezza per il comune che non intenda adottare un'aliquota unica da applicare sul reddito complessivo del contribuente. Di fatto il legislatore ha lasciato aperte due vie ai comuni che si cimentano con le nuove deliberazioni relative all'annualità 2012:
- la prima è quella di introdurre un sistema proporzionale con l'individuazione di un'aliquota unica ed eventualmente di una soglia di esenzione, la quale deve essere necessariamente disposta in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'altra è quella di attuare un sistema progressivo improntato però esclusivamente sugli stessi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef. È chiaro che le aliquote in questo caso saranno prescelte in maniera crescente entro il limite massimo dello 0,8% previsto dall'art. 1 del dlgs n. 360/98 e che il comune può prevedere anche in questo caso una soglia di esenzione.
C'è da aggiungere che la norma in esame inerente gli scaglioni di reddito ha comunque un suo fondamento nel comma 8 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 2011 il quale stabilisce che «per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».
La situazione è del resto analoga a quella dell'addizionale regionale all'Irpef, poiché nell'art. 6, comma 4, del dlgs n. 68 del 2011, relativo al federalismo regionale e provinciale è prevista una norma di identico tenore stabilita per le regioni a statuto ordinario che possono anch'esse diversificare le aliquote in ragione degli stessi scaglioni di reddito Irpef e nell'art. 50 del dlgs n. 446 del 1997 è previsto al comma 6 che per «tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».
L'ultima disposizione riguarda i rimborsi già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del decreto, che l'Agenzia delle entrate provvederà ad erogare senza problemi.
Siamo di fronte ad uno dei rari esempi di rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, giacché la norma, assai singolare, si giustifica per il fatto l'art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 360 del 1998 prevedeva per la disciplina dei rimborsi l'emanazione di un decreto, che però non è stato mai emanato. Detto ritardo non può certo essere posto a carico dei contribuenti e, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede, l'amministrazione si fa carico delle proprie colpe e rinuncia a far valere la prescrizione decennale.
FONTE: ITALIA OGGI
https://entilocali.forumattivo.it/t5150-addizionale-comunale-irpef-2012-manovra-monti
ove e' stato trattato l'argomento e su cui rimango dell'opinione che l'aumento sia una fattispecie e l'istituzione tuut'altra , nel rispetto dell'opinione di ciascuno.
riporto inoltre
ENTRO IL 20 DICEMBRE LE DELIBERE SULL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE.
Per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre. I comuni che intendono differenziare le aliquote devono utilizzare esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef. I rimborsi dell'addizionale saranno effettuati dall'Agenzia delle entrate senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
È quanto si legge nel comma 16 dell'art. 13 della manovra dedicato interamente all'addizionale Irpef municipale.
Con la prima disposizione viene anticipato al 20 dicembre il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, ai fini della determinazione dell'acconto.
Dispone il comma 4 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 1998 che disciplina il tributo che il pagamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30 % dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Prevede, infine che per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono «assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento».
La pubblicazione a cui la norma si riferisce è quella sul sito informatico www.finanze.it., che è peraltro essenziale ai fini dell'efficacia delle deliberazioni comunali.
Detta anticipazione offre una maggiore tranquillità sia ai comuni e sia agli uffici ministeriali preposti alla pubblicazione sul sito, in quanto la particolarità della data del 31 dicembre in concomitanza con le vacanze di fine anno, nonostante non avesse mai dato alcun genere di problemi, ha indotto il legislatore a garantire al sistema una migliore razionalità organizzativa.
La seconda norma, invece, è finalizzata a rafforzare l'intervento legislativo già effettuato con il dl n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che se da una parte ha sbloccato il potere di aumentare l'addizionale, dall'altra ha invece imbrigliato i comuni costringendoli a seguire più da vicino la struttura del tributo erariale.
Infatti, l'art. 1, comma 11, del dl n. 138 del 2011 prevedeva che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».
Con l'intervento della manovra viene sostituito questo ultimo inciso che aveva dato luogo a interpretazioni piuttosto bizzarre, ed ha precisato a chiare lettere che ciò deve avvenire «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».
Viene così tolta ogni incertezza per il comune che non intenda adottare un'aliquota unica da applicare sul reddito complessivo del contribuente. Di fatto il legislatore ha lasciato aperte due vie ai comuni che si cimentano con le nuove deliberazioni relative all'annualità 2012:
- la prima è quella di introdurre un sistema proporzionale con l'individuazione di un'aliquota unica ed eventualmente di una soglia di esenzione, la quale deve essere necessariamente disposta in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'altra è quella di attuare un sistema progressivo improntato però esclusivamente sugli stessi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef. È chiaro che le aliquote in questo caso saranno prescelte in maniera crescente entro il limite massimo dello 0,8% previsto dall'art. 1 del dlgs n. 360/98 e che il comune può prevedere anche in questo caso una soglia di esenzione.
C'è da aggiungere che la norma in esame inerente gli scaglioni di reddito ha comunque un suo fondamento nel comma 8 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 2011 il quale stabilisce che «per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».
La situazione è del resto analoga a quella dell'addizionale regionale all'Irpef, poiché nell'art. 6, comma 4, del dlgs n. 68 del 2011, relativo al federalismo regionale e provinciale è prevista una norma di identico tenore stabilita per le regioni a statuto ordinario che possono anch'esse diversificare le aliquote in ragione degli stessi scaglioni di reddito Irpef e nell'art. 50 del dlgs n. 446 del 1997 è previsto al comma 6 che per «tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».
L'ultima disposizione riguarda i rimborsi già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del decreto, che l'Agenzia delle entrate provvederà ad erogare senza problemi.
Siamo di fronte ad uno dei rari esempi di rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, giacché la norma, assai singolare, si giustifica per il fatto l'art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 360 del 1998 prevedeva per la disciplina dei rimborsi l'emanazione di un decreto, che però non è stato mai emanato. Detto ritardo non può certo essere posto a carico dei contribuenti e, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede, l'amministrazione si fa carico delle proprie colpe e rinuncia a far valere la prescrizione decennale.
FONTE: ITALIA OGGI
Re: addizionale irpef
se si può veramente mettere un aliquota differenziata per ogni scaglione allora questa è una buona cosa, diventa veramente progressiva
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Re: addizionale irpef
Quindi trattandosi, nn di istituzione ma, di aumento di aliquta unica senza soglia di esenzione, si può procedere con deliberazione di C.C. e pubblicazione entro il 20 dicembre a prescindere dall'approvazione del bilancio che presumibilmente avverrà a gennaio o febbraio?
Grazie
Grazie
gbifani- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 24.11.11
Re: addizionale irpef
Ma se si applicano diverse aliquote per diversi scaglioni, l'addizionale funziona come l'irpef (cioè, ad esempio, con lo 0,2 fino a 15000 e lo 0,4 sopra un soggetto che ha reddito di 20000 paga lo 0,2 fino a 15000 e lo 0,4 da 15001 a 20000) oppure l'aliquota dell'addizionale si lega alla soglia e quindi nel caso descritto sopra si pagherebbe lo o,4 e stop?
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Addizionale
Nel decreto viene precisato che gli scaglioni di reddito da utilizzare per l'eventuale
differenziazione delle aliquote sono quelli utilizzati per l'Irpef
già l'art.1, comma 11, del D.L. n.138 del 2011 prevedeva che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».
La manovra sostituisce questo ultimo inciso, fornendo una disposizione chiara per i comuni che non intendono applicare un'aliquota unica
differenziazione delle aliquote sono quelli utilizzati per l'Irpef
già l'art.1, comma 11, del D.L. n.138 del 2011 prevedeva che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».
La manovra sostituisce questo ultimo inciso, fornendo una disposizione chiara per i comuni che non intendono applicare un'aliquota unica
Re: addizionale irpef
Era chiaro il punto, mi domandavo se l'imposta diventa progressiva in maniera piena come l'irpef o progressiva solo per quanto riguarda la differenziazione delle aliquote per ogni scaglione
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
addizionale irpef - esenzione ed aliquote
in questo comune l'addizionale comunale irpef è applicata con aliquota 0,55 con esenzione redditi fino a € 10.500. si vorrebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 11 d. 138/2011 stabilire aliquote differenziate come segue:
- redditi esenti € 10.500
- fino a 15mila 0,55
- da 15mila a 28mila 0,55
- da 28mila a 55mila 0,55
- da 55mila a 75mila 0,70
- oltre 75mila 0,80
domande:
- E' possibile una fascia di esenzione non coincidente con il primo scaglione?
- E' soddisfatto il rispetto del principio di progressività dell'aliquota come prevede la norma "salva italia" ? se no, è sufficiente prevedere aliquote crescenti anche di pochissimo l'una rispetto all'altra e cioè per es. :
- fino a 15mila 0,55
- da 15mila a 28mila 0,56
- da 28mila a 55mila 0,57
- da 55mila a 75mila 0,70
- oltre 75mila 0,80
La delibera da fare entro il 20.12.2011 è di Giunta?
grazie molte per la consueta preziosa collaborazione!
- redditi esenti € 10.500
- fino a 15mila 0,55
- da 15mila a 28mila 0,55
- da 28mila a 55mila 0,55
- da 55mila a 75mila 0,70
- oltre 75mila 0,80
domande:
- E' possibile una fascia di esenzione non coincidente con il primo scaglione?
- E' soddisfatto il rispetto del principio di progressività dell'aliquota come prevede la norma "salva italia" ? se no, è sufficiente prevedere aliquote crescenti anche di pochissimo l'una rispetto all'altra e cioè per es. :
- fino a 15mila 0,55
- da 15mila a 28mila 0,56
- da 28mila a 55mila 0,57
- da 55mila a 75mila 0,70
- oltre 75mila 0,80
La delibera da fare entro il 20.12.2011 è di Giunta?
grazie molte per la consueta preziosa collaborazione!
Fenice- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 23.01.11
Addizionale
I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge stataleResta fermo che la soglia di esenzione è stabilita unicamente in base a specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale Irpef. e che, nel cvaso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito
Re: addizionale irpef
quindi Paolo, va bene la fascia esente di € 10500 mentre per le aliquote devono essere progressive in relazione agli scaglioni, non importa quanto progressive.
c'è qualche bozza di delibera a disposizione del forum?
grazie
c'è qualche bozza di delibera a disposizione del forum?
grazie
Fenice- Messaggi : 175
Data d'iscrizione : 23.01.11
Addizionale
Nel mio ente da sempre non abbiamo addizionale ma vedo di reperirne una a modo ovvero se qualche collega che gia' ha affrontato e risolto la problematica volesse inseririla lo ringrazio in anticipo.
Re: addizionale irpef
Leggendo le istruzioni operative dell'ordine dei commercialisti di Milano ho visto che la determinazione dell'ammontare dell'addizionale è di competenza del consiglio. Ho sempre saputo che il consiglio istituiva l'addizionale mentre spettava alla giunta determinarne l'aliquota e le eventuali esenzioni. Nel mio comune la scorsa settimana il consiglio ha istituito l'addizionale, e ha dato indirizzo alla giunta per quanto riguarda l'aliquota da applicare e le esenzioni. La giunta le ha recepite con delibera. Abbiamo inviato le due delibere ieri tutto al dipartimento per la finanza locale. E' corretto?
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Addizionale
La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata oggetto di rivisitazione per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha sostituito l'articolo 3, comma 1, del Dlgs 360/1998.
In particolare, la norma ora modificata stabiliva:
•la pubblicazione su un sito informatico delle delibere comunali di variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale
•l'efficacia di dette deliberazioni a decorrere dalla pubblicazione sul predetto sito informatico
•il tetto massimo dell'aliquota di compartecipazione, non eccedente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
Con la nuova formulazione, il legislatore ha puntualizzato la circostanza di diritto secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef esclusivamente facendo ricorso allo strumento regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997.
Tale articolo, rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione di quegli aspetti che attengono alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
L'adozione del regolamento, ai sensi della lettera f) dell'articolo 42 del Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non può essere che demandata alla competenza del Consiglio comunale
In particolare, la norma ora modificata stabiliva:
•la pubblicazione su un sito informatico delle delibere comunali di variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale
•l'efficacia di dette deliberazioni a decorrere dalla pubblicazione sul predetto sito informatico
•il tetto massimo dell'aliquota di compartecipazione, non eccedente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
Con la nuova formulazione, il legislatore ha puntualizzato la circostanza di diritto secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef esclusivamente facendo ricorso allo strumento regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997.
Tale articolo, rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", consente agli enti locali di disciplinare con regolamento le proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione di quegli aspetti che attengono alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
L'adozione del regolamento, ai sensi della lettera f) dell'articolo 42 del Dlgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), non può essere che demandata alla competenza del Consiglio comunale
Re: addizionale irpef
Il consiglio comunale ha istituito l'addizionale e ha dato indirizzo relativamente all'applicazione dell'aliquota e delle esenzioni. Quindi credo sia ok questa parte. E' stata subito introdotta allo 0,4%, l'introduzione graduale è ancora vigente?
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Re: addizionale irpef
Mi lascia perplessa la questione del regolamento, che considero un punto di criticità. La nostra delibera può essere considerata un regolamento? Se la vuoi vedere te la mando
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Addizionale
Come detto Con la nuova formulazione, il legislatore ha puntualizzato la circostanza di diritto secondo cui i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef esclusivamente facendo ricorso allo strumento regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997.
Quindi il ricorso allo strumento regolamentare ex se e' competenza consiliare conseguendone l'incompetenza per n materia della GC.
Quindi il ricorso allo strumento regolamentare ex se e' competenza consiliare conseguendone l'incompetenza per n materia della GC.
Re: addizionale irpef
Proposta dell'assessore passata in CC:
Opinioni?
Opinioni?
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Addizionale comunale
Nel mio Comune a metà dicembre è stata approvata in CC l'applicazione per il 2012 dell'addizionale allo 0,2%, con esenzione fino a 15.000 €. Questo al fine di poter inviare conferma entro il 20/12.Paolo Gros ha scritto:I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge stataleResta fermo che la soglia di esenzione è stabilita unicamente in base a specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale Irpef. e che, nel cvaso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica sul reddito
Leggendo i post sugli argomenti collegati all'addizionale ho trovato alcuni spunti interessanti.
Potete confermarmi se è possibile apportare entro l'approvazione del bilancio (31/03/12), una modifica sulle aliquote, nonostante appena istituita?
Come ben spiegato sopra, rispettando gli scaglioni previsti per l’IRPEF.
Trasformando quindi quanto ad oggi approvato:
- redditi esenti fino € 15.000
- da 15mila 0,20
in (esempio):
- redditi esenti fino € 15.000
- da 15mila a 28mila 0,20
- da 28mila a 55mila 0,20
- da 55mila a 75mila 0,50
- oltre 75mila 0,80
E’ il mio primo post e spero sia chiaro. Grazie.
PB78- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 02.01.12
Addizionale comunale
Come scrivi è possibile apportare entro l'approvazione del bilancio (31/03/12), una modifica sulle aliquote rispettando gli scaglioni previsti per l’IRPEF.
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