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Messaggio  ragioniere Lun 12 Dic 2011 - 0:56

NEI CONFRONTI DI UN PROFESSIONISTA SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO LA VERIFICA EQUITALIA VA EFFETTUATA TENENDO CONTO DELL'IMPORTO NETTO DA PAGARE? GRAZIE

ragioniere

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Messaggio  Paolo Gros Lun 12 Dic 2011 - 1:12

L'importo e' sempre al lordo
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Messaggio  ragioniere Lun 12 Dic 2011 - 1:29

ragioniere ha scritto:NEI CONFRONTI DI UN PROFESSIONISTA SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO LA VERIFICA EQUITALIA VA EFFETTUATA TENENDO CONTO DELL'IMPORTO NETTO DA PAGARE? GRAZIE
NELLA CIRCOLARE N. 22/2008 DEL MINISTERO ECONOMIE E FINANZE, COME MI VIENE SUGGERITO DA UN COLLEGA, AL PAGAMENTO DI SOMME SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE CITA TESTUALMENTE ...." IN QUESTE IPOTESI , LA SOGLIA DI 10.000 EURO DI CUI ALL'ART.48/BIS VA INTESA RIFERITA ALL'IMPORTO DA PAGARE AL NETTO DELLE RITENUTE EFFETTUATE.......", E' CAMBIATO QUALCOSA? GRAZIE DI NUOVO

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Messaggio  Paolo Gros Lun 12 Dic 2011 - 5:55

No hai ragione in effetti ...L'importo e' sempre al lordo....intendevo dellì'Iva
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Messaggio  Rino Mer 21 Dic 2011 - 2:51

Il mio ente deve fare un pagamento superiore ai 10.000,00 conseguenza di un accordo transattivo. La verifica Equitalia va fatta oppure no?
Grazie.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 21 Dic 2011 - 3:13

Deve essetre fatta poiche' la verifica riguarda il pagamento e non la sua motivazione giuridica
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Messaggio  gg.zanetti Mer 18 Gen 2012 - 5:45

scusate,
per quanto riguarda la verifca equitalia questa va fatto all'atto del pagamento quindi dell'uscita di cassa,
sapete dirmi cosa succede se va fatta gia in sede di liquidazione della fattura da parte del dirigente?può essere che valga un certo numero di giorni o deve essere contestuale al mandato di pagamento e quindi di competenza del resp serv finanziario?
grazie
ciao

gg.zanetti

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Gen 2012 - 5:56

La verifica deve essere fatta prima del pagamento poiche' in caso di inadempineza Equitalia provvede nei termi al pegno
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Messaggio  gg.zanetti Mer 18 Gen 2012 - 6:11

IO CREDO all'atto dell'ordinazione del pagamento, quindi il giorno in cui si procede a fare il mandato si dovrebbe fare equitalia, perchè per ipotesi se tra la liquidazione della spesa e l'ordinazione di pagamento passa magari 20 giorni e in quel tempo il beneficiario è divenuto inadempiente per lo Stato?
nella normativa su equitalia non ho trovato una scadenza del documento di verifica equitalia, come invece c'è per il DURC (validità 3 mesi).
tu sai qualcosa di piu?
e per l'autocertifica durc sai dirmi se il limite deii 20000 è esteso anche per i lavori?

dl sviluppo dice:
"L’articolo 4 , comma 2, del D.L. . 70/2011, convertito nella L. 106/2011, introduce il comma 14-bis all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tale novellato articolo predispone che per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la Pubblica Amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti potranno produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC.

tra le forniture e servizi rientrano anche i lavori, e quindi per i lavori sotto i 20000 si puo produrre autocertifica?
grazie paolo!!!!


gg.zanetti

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Gen 2012 - 6:19

Non e' come il Durc e non e 'autocertificabile.
l provvedimento stabilisce che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, sono tenuti a verificare eventuali inadempienze da parte del Fornitore, inoltrando apposita richiesta in via telematica a Equitalia Servizi S.p.A.. Se Equitalia comunica che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
Se Equitalia comunica che risulta un inadempimento, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato. La sospensione ha effetto per 30 giorni, entro i quali Equitalia deve procedere alla notifica dell'ordine di versamento. Se entro tale termine non interviene la notifica dell’ordine di versamento, il soggetto pubblico deve procedere al pagamento delle somme dovute al beneficiario.
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Messaggio  gg.zanetti Mer 18 Gen 2012 - 6:28

paolo mi indichi solo i riferimenti della norma sull'obbligo della verifica equitalia?
e per l'autocertifica del durc per LAVORI SOTTO 20000 euro, cosa midici . si puo presentare, perchè rientra tra "
servizi e forniture"?

gg.zanetti

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Gen 2012 - 6:58

Risposta Ancitel

Il comma 3 del'art. 13 della l. n. 180/2011 prevede che "le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". Si ritiene peraltro che tale disposizione non apporti significative novità in materia considerando che la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/00 attestante il possesso dei requisiti costituisce facoltà già prevista in via generale sia con riferimento ai requisiti di ordine generale (art. 38, comma 2, codice) che a quelli di natura economico - finanziaria (art. 41, comma 1 e 42 comma 4 codice). Per quanto attiene al DURC, in particolare, si rileva che il comma 14 bis dell'art. 4 del DL 70/2011 (introdotto, e quindi entrato in vigore, con la relativa legge di conversione n. 106/2011 in data 13.7.2011), prevede la possibilità per i contraenti "per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house" di "produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva". In tali limiti sembra quindi che debba ora applicarsi anche l'art. 6 del DPR n. 207/2010 (già entrato in vigore in data 8.6.2011) contenente il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici che disponeva, al comma 3, che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità: - a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice; - b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice; - c) per la stipula del contratto; - d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; - e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Sulla base di tale quadro normativo si è quindi dell'avviso che al momento della partecipazione a una gara d¿appalto e fino alla sua aggiudicazione, l'impresa possa autocertificare nei limiti anzidetti l'assolvimento degli obblighi contributivi (art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006; artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000). Dopo l'aggiudicazione, le autocertificazioni presentate dalle imprese esecutrici dovranno comunque essere verificate dalla PA, richiedendo il DURC. Si ricorda inoltre che il DURC va peraltro richiesto anche per tutte le altre fasi dell'appalto (art. 38, comma 3, e art. 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006).
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Messaggio  gg.zanetti Mer 18 Gen 2012 - 7:33

Per quanto attiene al DURC, in particolare, si rileva che il comma 14 bis dell'art. 4 del DL 70/2011 (introdotto, e quindi entrato in vigore, con la relativa legge di conversione n. 106/2011 in data 13.7.2011), prevede la possibilità per i contraenti "per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house" di "produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva".

quindi rientrerebbero anche i lavori sotto i 20000, giusto?
ciao grazie

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Messaggio  drjno Gio 19 Gen 2012 - 1:46

Paolo Gros ha scritto:La verifica deve essere fatta prima del pagamento poiche' in caso di inadempineza Equitalia provvede nei termi al pegno

Buongiorno a tutti.
Ricordavo che "il nulla osta " ricevuto da Equitalia (ossia la risposta di "soggetto non inandempiente"), verificata in sede di pagamento, avesse una durata/validità temporale di 20 gg.: Se il pagamento da parte del Tesoriere viene evaso in questo arco di tempo, nessun problema. Al contrario si procedeva a nuova verifica della posizione vs. Equitalia da parte dello stesso fornitore.
A voi risulta che sia cambiato qualcosa?Rif. normativi?

Grazie e buon lavoro

drjno

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Messaggio  Paolo Gros Gio 19 Gen 2012 - 3:12

Sic est
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Messaggio  Clausola Gio 22 Ago 2013 - 5:09

drjno ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:La verifica deve essere fatta prima del pagamento poiche' in caso di inadempineza Equitalia provvede nei termi al pegno
Buongiorno a tutti.
Ricordavo che "il nulla osta " ricevuto da Equitalia (ossia la risposta di "soggetto non inandempiente"), verificata in sede di pagamento, avesse una durata/validità temporale di 20 gg.: Se il pagamento da parte del Tesoriere viene evaso in questo arco di tempo,  nessun problema. Al contrario si procedeva a nuova verifica della posizione vs. Equitalia da parte dello stesso fornitore.
A voi risulta che sia cambiato qualcosa?Rif. normativi?

Grazie e buon lavoro


"La dichiarazione, al fine di soddisfare l'obiettivo perseguito dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dovra' essere acquisita dalla competente Amministrazione, ovviamente prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco temporale ragionevole. A titolo orientativo si puo' ritenere che tale dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni l'emissione del mandato".
Circolare MEF n. 28 del 6/08/2007

Clausola

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Messaggio  Perla73 Gio 7 Ago 2014 - 4:57

Ho un dubbio:
in caso di intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza retributiva dell'esecutore ( art. 5 dpr 207/10 pagamento degli stipendi ai lavoratori) è necessario effettuare la verifica equitalia per la somma pagata ai dipendenti?
Mi viene riferito di no, ma quli sono i riferimenti normativi.

Oppure la verifica va effettuata solo per la differenza pagata all'impresa. Quinbdi non per l'importo dell'intera fattura.

Vi sarei grato per un aiuto veloce.

Grazie.

Perla73

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Messaggio  Paolo Gros Gio 7 Ago 2014 - 23:43

e' comunque necessaria la verifica poiche' riguarda tutti i pagamenti superiori a 10.000 euro
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Messaggio  Perla73 Gio 4 Set 2014 - 4:36

Chiedo scusa, mi spiego meglio.
Trattandosi di pagamento sostitutivo ai sensi art. 5 dpr 207/10, la verifica equitalia va fatta all'impresa in quanto il totale complessivo supera € 10.000? oppure va fatta solo ai dipendenti in caso di valore superiore?
Grazie.

Perla73

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Messaggio  Paolo Gros Gio 4 Set 2014 - 4:37

all'impresa
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Messaggio  Perla73 Gio 4 Set 2014 - 6:19

Grazie 1000 come sempre.

Perla73

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Messaggio  Novello Ragioneria Gio 4 Set 2014 - 6:26

Sull'argomento c'è anche questa discussione:
http://www.paologros.net/t38501-durc-ed-equitalia-negativi
Wink
Novello Ragioneria
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