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http://www.irpef.info/modifica aliquota addizionale irpef
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Paolo Gros
simona corti
6 partecipanti
modifica aliquota addizionale irpef
L'amministrazione comunale ha deciso di modificare l'aliquota dell'addizionale irpef attualmente in vigore (o,3). La modifica equivale a modifica del regolamento che era, di fatto, costituito dal solo articolo che prevedeva l'aliquota.
Secondo voi è sufficiente prevedere quanto segue:
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
ART. 1
Le aliquote dell’addizionale irpef comunale determinate per scaglioni di reddito in vigore dal 1 gennaio 2012 sono le seguenti:
SCAGLIONI IRPEF ALIQUOTA
Fino a 15.000,00 euro 0,3%
Oltre 15.000,01 e fino a 28.000,00 0,6%
Oltre 28.000,01 e fino a 55.000,00 0,7%
Oltre 55.000,01 e fino a 75.000,00 0,8%
Oltre 75.000,01 0,8%
grazie per le risposte
Secondo voi è sufficiente prevedere quanto segue:
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE
ART. 1
Le aliquote dell’addizionale irpef comunale determinate per scaglioni di reddito in vigore dal 1 gennaio 2012 sono le seguenti:
SCAGLIONI IRPEF ALIQUOTA
Fino a 15.000,00 euro 0,3%
Oltre 15.000,01 e fino a 28.000,00 0,6%
Oltre 28.000,01 e fino a 55.000,00 0,7%
Oltre 55.000,01 e fino a 75.000,00 0,8%
Oltre 75.000,01 0,8%
grazie per le risposte
simona corti- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 14.11.11
Re: modifica aliquota addizionale irpef
SOLE 24 ORE
Se l'addizionale è progressiva scaglioni di reddito «nazionali»
Il chiarimento sull'Irpef comunale boccia altre interpretazioni - PRI-MA DEL PREVISTO/Viene anticipata al 20 dicembre la pubblica-zione sul sito del ministero della delibera sull'acconto
A
nticipazione del termine per la pubblicazione delle de-libere e modalità applicative in caso di aliquote differen-ziate: sono le principali no-vità sull'addizionale comu-nale Irpef introdotte dall'ar-ticolo 13, comma 16 del Dl 201/2011. Il Dl 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possi-bilità per i Comuni di inter-venire sull'addizionale Irpef passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ov-vero di spaziare all'interno di questo intervallo, consen-tendo inoltre di differenzia-re le aliquote «esclusiva-mente in relazione agli sca-glioni di reddito corrispon-denti a quelli stabiliti dalla legge statale». Questo inci-so ha comunque creato al-cuni dubbi applicativi, poi-ché non è chiaro se le ali-quote differenziate funzio-nano come l'Irpef nazionale oppure se il livello del red-dito decide l'aliquota da pa-gare. Ad esempio, se il Co-mune applica lo 0,2% fino a 15mila euro di reddito, lo 0,4% fino a 28mila e lo 0,6% sopra questa soglia, chi dichiara 40mila euro pagherà 154 euro nel primo caso (a scaglioni) oppure 240 euro nel secondo (lo 0,6% di 40mila). Si tratta di una differenza di non poco conto. Ebbene, il Dl 201/2011 precisa che l'isti-tuzione di più aliquote può avvenire «utilizzando esclu-sivamente gli stessi scaglio-ni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito del-le persone fisiche, dalla leg-ge statale, nel rispetto del principio di progressività». Pertanto viene chiarito che le aliquote scaglionate fun-zionano come l'Irpef nazio-nale, aderendo alla prima soluzione prospettata nell'e-sempio. I Comuni che in-tendono mantenere un si-stema proporzionale saran-no quindi costretti a rimane-re con un'aliquota unica, dato che il passaggio alle aliquote differenziate com-porta l'applicazione del cri-terio progressivo, più pena-lizzante per gli enti locali oltre che più difficile da ge-stire per i sostituti d'impo-sta. L'altra novità del Dl 201/2011 è costituita dal-l'anticipazione al 20 dicem-bre della pubblicazione del-la delibera comunale sul si-to informatico del Ministe-ro, ai fini della determina-zione dell'acconto. Infatti, in base alla norma vigente l'a-liquota e la soglia di esen-zione sono assunte nella mi-sura vigente nell'anno pre-cedente, salvo che la pub-blicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicem-bre precedente l'anno di ri-ferimento. Il legislatore ha ritenuto di anticipare al 20 dicembre la pubblicazione, al fine di evitare problemi di carattere organizzativo sia ai Comuni che agli uffici ministeriali dovuti alla con-comitanza con le festività natalizie e di fine anno. Per-tanto, se i Comuni vogliono beneficiare dell'acconto Ir-pef a partire dal mese di marzo successivo, devono approvare la delibera con congruo anticipo rispetto al 20 dicembre. Si segnala in-fine che l'agenzia delle En-trate è tenuta a provvedere ai rimborsi già richiesti alla data del 6 dicembre 2011, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. La deroga all'ordinaria prescri-zione è dettata dalla circo-stanza che, essendo trascor-so ormai un notevole lasso di tempo dal momento in cui avrebbe dovuto essere emanato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 8, del Dlgs 360/98, non sembra coerente con i princìpi di affidamento e di buona fede negare un diritto del contri-buente per un ritardo nel-l'emanazione del provvedi-mento. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Giuseppe Debenedetto
Se l'addizionale è progressiva scaglioni di reddito «nazionali»
Il chiarimento sull'Irpef comunale boccia altre interpretazioni - PRI-MA DEL PREVISTO/Viene anticipata al 20 dicembre la pubblica-zione sul sito del ministero della delibera sull'acconto
A
nticipazione del termine per la pubblicazione delle de-libere e modalità applicative in caso di aliquote differen-ziate: sono le principali no-vità sull'addizionale comu-nale Irpef introdotte dall'ar-ticolo 13, comma 16 del Dl 201/2011. Il Dl 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possi-bilità per i Comuni di inter-venire sull'addizionale Irpef passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ov-vero di spaziare all'interno di questo intervallo, consen-tendo inoltre di differenzia-re le aliquote «esclusiva-mente in relazione agli sca-glioni di reddito corrispon-denti a quelli stabiliti dalla legge statale». Questo inci-so ha comunque creato al-cuni dubbi applicativi, poi-ché non è chiaro se le ali-quote differenziate funzio-nano come l'Irpef nazionale oppure se il livello del red-dito decide l'aliquota da pa-gare. Ad esempio, se il Co-mune applica lo 0,2% fino a 15mila euro di reddito, lo 0,4% fino a 28mila e lo 0,6% sopra questa soglia, chi dichiara 40mila euro pagherà 154 euro nel primo caso (a scaglioni) oppure 240 euro nel secondo (lo 0,6% di 40mila). Si tratta di una differenza di non poco conto. Ebbene, il Dl 201/2011 precisa che l'isti-tuzione di più aliquote può avvenire «utilizzando esclu-sivamente gli stessi scaglio-ni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito del-le persone fisiche, dalla leg-ge statale, nel rispetto del principio di progressività». Pertanto viene chiarito che le aliquote scaglionate fun-zionano come l'Irpef nazio-nale, aderendo alla prima soluzione prospettata nell'e-sempio. I Comuni che in-tendono mantenere un si-stema proporzionale saran-no quindi costretti a rimane-re con un'aliquota unica, dato che il passaggio alle aliquote differenziate com-porta l'applicazione del cri-terio progressivo, più pena-lizzante per gli enti locali oltre che più difficile da ge-stire per i sostituti d'impo-sta. L'altra novità del Dl 201/2011 è costituita dal-l'anticipazione al 20 dicem-bre della pubblicazione del-la delibera comunale sul si-to informatico del Ministe-ro, ai fini della determina-zione dell'acconto. Infatti, in base alla norma vigente l'a-liquota e la soglia di esen-zione sono assunte nella mi-sura vigente nell'anno pre-cedente, salvo che la pub-blicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicem-bre precedente l'anno di ri-ferimento. Il legislatore ha ritenuto di anticipare al 20 dicembre la pubblicazione, al fine di evitare problemi di carattere organizzativo sia ai Comuni che agli uffici ministeriali dovuti alla con-comitanza con le festività natalizie e di fine anno. Per-tanto, se i Comuni vogliono beneficiare dell'acconto Ir-pef a partire dal mese di marzo successivo, devono approvare la delibera con congruo anticipo rispetto al 20 dicembre. Si segnala in-fine che l'agenzia delle En-trate è tenuta a provvedere ai rimborsi già richiesti alla data del 6 dicembre 2011, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti. La deroga all'ordinaria prescri-zione è dettata dalla circo-stanza che, essendo trascor-so ormai un notevole lasso di tempo dal momento in cui avrebbe dovuto essere emanato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 8, del Dlgs 360/98, non sembra coerente con i princìpi di affidamento e di buona fede negare un diritto del contri-buente per un ritardo nel-l'emanazione del provvedi-mento. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Giuseppe Debenedetto
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
SE L'ALIQUOTA VIENE CONFERMATA
Paolo Gros ha scritto:Mi pare ok
Scusami tanto ma io non ho ancora capito se nel caso del mio comune, dove l'addizionale IRPEF è al massimo e viene riconfermata ogni anno, devo ugualmente deliberare la conferma e provvedere alla pubblicazione entro il 20 dicembre.....
Grazie mille di esserci.....
Annette- Messaggi : 288
Data d'iscrizione : 22.03.11
Addizionale
Non e' automaticamente confermato per cui devi ugualmente deliberare la conferma e provvedere alla pubblicazione entro il 20 dicembre
CONFERMA ALIQUOTA
Paolo Gros ha scritto:Non e' automaticamente confermato per cui devi ugualmente deliberare la conferma e provvedere alla pubblicazione entro il 20 dicembre
Ti ringrazio ma non mi dai una bella notizia
come si fa il 14 di dicembre? tutta una corsa facciamo un consiglio in seduta straordinaria?
Sinceramente questa domanda l'avevo già fatta durante un corso tenutosi in materia un mese fa e mi hanno risposto che per gli Enti che già avevano istituito l'Addizionale e non intendevano modificarne ne l'aliquota ne i scaglioni, non c'era niente da fare.... però questo dubbio mi è sempre rimasto, e se non la pubblico cosa succede? non mi danno l'acconto e basta? oppure anche delle frustate alla schiena? colpa mia dovevo scriverti prima...
ti ringrazio tanto Anna
Annette- Messaggi : 288
Data d'iscrizione : 22.03.11
Re: modifica aliquota addizionale irpef
Ma siamo sicuri? E' veramente necessario andare in Consiglio entro il 20 dicembre, pur approvando il bilancio nel 2012, anche solo per la conferma dell'addizionale?
claudio- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 01.09.10
Modifica
A mio avviso l'aliquota deve comunque essere confermata poiche' non esiste norma che la reiteri automaticamente, chiaramente se reiterata post 20 dicembre rimarra' in essere la precedente in sede di acconto , conseguendone che come nel caso , non cambia e' possibile contestualmente al bilancio .
Re: modifica aliquota addizionale irpef
... per provare a semplificare:
se ho necessità di beneficiare di eventuali aumenti/rimodulazioni di aliquota in sede di acconto devo pubblicare la relativa deliberazione entro il 20 dicembre
se non ho questa necessità il termine è quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione
corretto?
se ho necessità di beneficiare di eventuali aumenti/rimodulazioni di aliquota in sede di acconto devo pubblicare la relativa deliberazione entro il 20 dicembre
se non ho questa necessità il termine è quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione
corretto?
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
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