Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
5 partecipanti
ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
Buongiorno, sapete dirmi come si ottiene l'abilitazione per ufficiale di riscossione (che dovrebbe esercitare in favore di un Comune per la riscossione coattiva di tributi comunali) ?
Grazie
Grazie
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Ufficiale della riscossione
Riporto l'unico bando di concorso che ad oggi mi pare sia stato eseguito al riguardo :
AGENZIA DELLE ENTRATE
CONCORSO (scad. 15 dicembre 2003)
Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione
1. Requisiti di ammissione
1.1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, ovvero
titolo di studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in
Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media
superiore ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneita' psico-fisica all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione;
e) per i candidati di sesso maschile, aver ottemperato alle
norme sul servizio di leva;
f) godimento dei diritti civili.
1.2. Non sono ammessi all'esame coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, nonche' coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1.3. Il prefetto puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei
prescritti requisiti.
1.4. I requisiti di cui al punto 1.1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
2. Presentazione delle domande - Termine e modalita'
2.1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato, che costituisce parte
integrante del presente bando, deve essere presentata a mano o
spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4" serie
speciale «Concorsi ed esami», alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il
candidato ha la residenza (a tal fine e' possibile consultare
l'elenco delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
disponibile sul sito internet www.interno.it).
I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento, nella
Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta devono
presentare le domande, con le stesse modalita' ed entro lo stesso
termine, rispettivamente, al Commissario del Governo per la Provincia
Autonoma di Trento, al Commissario del Governo per la Provincia
Autonoma di Bolzano e al Presidente della Regione Valle d'Aosta.
2.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo non sono
responsabili della mancata ricezione della domanda dovuta ad
eventuali disguidi o ritardi postali.
2.3. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella
presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio
ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
2.4. Qualora il termine di presentazione della domanda scada in
giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno
feriale immediatamente seguente.
2.5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127,
non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di ammissione all'esame.
2.6. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi,
l'esclusione dagli esami di abilitazione, le domande non firmate e
quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti al punto 2.1.
2.7. Il candidato e' tenuto a comunicare alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda.
2.8. Ai candidati appartenenti alle categorie previste
dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le
norme di cui agli articoli 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati
di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione
all'handicap. Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6
del 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di partecipazione
avanzata dai candidati portatori di handicap dovra' essere corredata
da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo competente di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione dei predetti
candidati alla procedura di abilitazione.
3. Commissione d'esame
3.1. In ogni sede d'esame e' insediata una commissione
esaminatrice, nominata dal Prefetto e composta:
a) dal Prefetto o da un suo delegato, in qualita' di
Presidente;
b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto
delle prove d'esame, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Agenzia
delle Entrate con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra
docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'Agenzia
stessa, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
c) da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, con posizione
non inferiore alla C1, incaricato delle funzioni di segretario;
d) da due membri supplenti, che intervengono alle sedute della
commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato dei membri effettivi.
3.2. Il Presidente della commissione esaminatrice impartisce le
direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e,
per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la
vigilanza nominato dal Prefetto. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3.3. La commissione prevede speciali modalita' di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti di cui al punto 2.8
di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri
candidati.
4. Trattamento dei dati personali
4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione all'esame sono raccolti dalle Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo e dalle stesse trattati in base all'articolo
31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione
dell'esame medesimo.
4.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono
comunicare i dati di cui al punto 4.1 unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.
4.3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996 nei confronti
delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo titolari del
trattamento.
4.4. Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi
dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del
trattamento, i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in
materia di sicurezza.
5. Prove d'esame
5.1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio
interdisciplinare e si svolge su base decentrata nelle citta' sede
delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Se il numero
delle domande presentate in una sede d'esame e' inferiore a venti, le
prove si svolgono nel capoluogo di regione.
5.2. La prova attitudinale ha luogo nelle sedi, nel giorno e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4" serie speciale «Concorsi ed esami», dell'11 maggio 2004, e tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
5.3. La prova attitudinale e' basata su una serie di quesiti a
risposta multipla predisposti dalla commissione esaminatrice e da
essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale
e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione e verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo
all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
b) nozioni di merceologia e di estimo;
c) nozioni di matematica.
5.4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
attitudinale, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5.5. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dall'esame, debbono presentarsi, per sostenere la prova attitudinale,
nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla
prova.
5.6. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati
che abbiano ottenuto nella prova attitudinale una votazione di almeno
ventuno trentesimi, verte sulle stesse materie oggetto di tale prova,
nonche' su:
a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento
alle disposizioni sulla riscossione dei tributi, ed elementi di
diritto della previdenza sociale, con riguardo alle procedure
contenziose.
5.7. Consegue l'idoneita' il candidato che abbia riportato nel
colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
5.8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
6. Ammissione al colloquio
6.1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui
e provvede a convocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati ammessi, indicando loro il voto conseguito
nella prova attitudinale. Tale convocazione viene comunicata ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi
dovranno sostenere la prova.
6.2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati
ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.
6.3. Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice
comunica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei candidati
risultati idonei, aggregati per provincia.
7. Conseguimento dell'abilitazione
7.1 Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di
ufficiale della riscossione, i candidati idonei producono al Prefetto
competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, le
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e
modifiche, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
a) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1.1;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici e civili;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile, la posizione nei riguardi
del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio
prestato, come ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa,
oppure dell'esonero dal servizio.
7.2. I candidati idonei devono produrre, entro il termine di cui
al punto 7.1., anche un certificato medico rilasciato dall'Azienda
unita' Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, se il
candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico
di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante l'idoneita' psico
- fisica all'impiego.
7.3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto
7.1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli
uffici competenti.
8. Patentino di abilitazione
8.1. Il Prefetto rilascia ai candidati risultati idonei e in
possesso dei requisiti di cui al punto 1.1 un patentino di
abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della
riscossione.
9. Ricorsi
9.1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura di
abilitazione, puo' essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla
data di conoscenza dell'atto che s'intende impugnare.
Roma, 21 ottobre 2003
AGENZIA DELLE ENTRATE
CONCORSO (scad. 15 dicembre 2003)
Indizione degli esami di abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione
1. Requisiti di ammissione
1.1. Per l'ammissione all'esame, sono richiesti i seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
conseguito al termine di un corso quinquennale di studi, ovvero
titolo di studio conseguito all'estero, o titolo estero conseguito in
Italia, riconosciuti equipollenti al diploma di scuola media
superiore ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
c) cittadinanza italiana;
d) idoneita' psico-fisica all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione;
e) per i candidati di sesso maschile, aver ottemperato alle
norme sul servizio di leva;
f) godimento dei diritti civili.
1.2. Non sono ammessi all'esame coloro che sono esclusi
dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai
pubblici uffici, nonche' coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
1.3. Il prefetto puo' disporre in ogni momento, con decreto
motivato, l'esclusione dei candidati dall'esame per difetto dei
prescritti requisiti.
1.4. I requisiti di cui al punto 1.1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione.
2. Presentazione delle domande - Termine e modalita'
2.1. La domanda di ammissione all'esame, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato, che costituisce parte
integrante del presente bando, deve essere presentata a mano o
spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4" serie
speciale «Concorsi ed esami», alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo nel cui ambito ricade il territorio del comune ove il
candidato ha la residenza (a tal fine e' possibile consultare
l'elenco delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
disponibile sul sito internet www.interno.it).
I candidati residenti nella Provincia Autonoma di Trento, nella
Provincia Autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta devono
presentare le domande, con le stesse modalita' ed entro lo stesso
termine, rispettivamente, al Commissario del Governo per la Provincia
Autonoma di Trento, al Commissario del Governo per la Provincia
Autonoma di Bolzano e al Presidente della Regione Valle d'Aosta.
2.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo non sono
responsabili della mancata ricezione della domanda dovuta ad
eventuali disguidi o ritardi postali.
2.3. Al fine dell'accertamento della tempestivita' nella
presentazione della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio
ricevente per le domande presentate a mano, ovvero il timbro a data
dell'ufficio postale accettante per le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
2.4. Qualora il termine di presentazione della domanda scada in
giorno festivo, la scadenza si intende differita al primo giorno
feriale immediatamente seguente.
2.5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127,
non e' necessaria l'autenticazione della firma in calce alla domanda
di ammissione all'esame.
2.6. Non sono tenute in considerazione e comportano, quindi,
l'esclusione dagli esami di abilitazione, le domande non firmate e
quelle presentate o spedite oltre i termini stabiliti al punto 2.1.
2.7. Il candidato e' tenuto a comunicare alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di residenza, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale
variazione del recapito indicato nella domanda.
2.8. Ai candidati appartenenti alle categorie previste
dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le
norme di cui agli articoli 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati
di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione
all'handicap. Pertanto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 6
del 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda di partecipazione
avanzata dai candidati portatori di handicap dovra' essere corredata
da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire alla Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo competente di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione dei predetti
candidati alla procedura di abilitazione.
3. Commissione d'esame
3.1. In ogni sede d'esame e' insediata una commissione
esaminatrice, nominata dal Prefetto e composta:
a) dal Prefetto o da un suo delegato, in qualita' di
Presidente;
b) da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto
delle prove d'esame, di cui uno scelto tra i funzionari dell'Agenzia
delle Entrate con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra
docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'Agenzia
stessa, ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
c) da un impiegato dell'Agenzia delle Entrate, con posizione
non inferiore alla C1, incaricato delle funzioni di segretario;
d) da due membri supplenti, che intervengono alle sedute della
commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato dei membri effettivi.
3.2. Il Presidente della commissione esaminatrice impartisce le
direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e,
per le prove attitudinali, e' affiancato da un comitato per la
vigilanza nominato dal Prefetto. Si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3.3. La commissione prevede speciali modalita' di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti di cui al punto 2.8
di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri
candidati.
4. Trattamento dei dati personali
4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione all'esame sono raccolti dalle Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo e dalle stesse trattati in base all'articolo
31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per le finalita' di gestione
dell'esame medesimo.
4.2. Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo possono
comunicare i dati di cui al punto 4.1 unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento dell'esame.
4.3. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996 nei confronti
delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo titolari del
trattamento.
4.4. Con decreto del Prefetto sono nominati, ai sensi
dell'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, i responsabili del
trattamento, i quali garantiscono anche il rispetto delle norme in
materia di sicurezza.
5. Prove d'esame
5.1. L'esame consiste in una prova attitudinale ed un colloquio
interdisciplinare e si svolge su base decentrata nelle citta' sede
delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Se il numero
delle domande presentate in una sede d'esame e' inferiore a venti, le
prove si svolgono nel capoluogo di regione.
5.2. La prova attitudinale ha luogo nelle sedi, nel giorno e
nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4" serie speciale «Concorsi ed esami», dell'11 maggio 2004, e tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
5.3. La prova attitudinale e' basata su una serie di quesiti a
risposta multipla predisposti dalla commissione esaminatrice e da
essa valutati, miranti all'accertamento del grado di cultura generale
e specifica richiesta per l'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione e verte sulle seguenti materie:
a) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo
all'esecuzione sui beni mobili ed immobili;
b) nozioni di merceologia e di estimo;
c) nozioni di matematica.
5.4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
attitudinale, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
5.5. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dall'esame, debbono presentarsi, per sostenere la prova attitudinale,
nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dalla
prova.
5.6. Il colloquio interdisciplinare, cui sono ammessi i candidati
che abbiano ottenuto nella prova attitudinale una votazione di almeno
ventuno trentesimi, verte sulle stesse materie oggetto di tale prova,
nonche' su:
a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento
alle disposizioni sulla riscossione dei tributi, ed elementi di
diritto della previdenza sociale, con riguardo alle procedure
contenziose.
5.7. Consegue l'idoneita' il candidato che abbia riportato nel
colloquio una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.
5.8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono
essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validita'.
6. Ammissione al colloquio
6.1. La commissione esaminatrice fissa il calendario dei colloqui
e provvede a convocare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, i candidati ammessi, indicando loro il voto conseguito
nella prova attitudinale. Tale convocazione viene comunicata ai
singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi
dovranno sostenere la prova.
6.2. Al termine di ogni seduta di esame sono affissi i risultati
ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.
6.3. Al termine delle prove orali, la commissione esaminatrice
comunica all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei candidati
risultati idonei, aggregati per provincia.
7. Conseguimento dell'abilitazione
7.1 Ai fini del conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di
ufficiale della riscossione, i candidati idonei producono al Prefetto
competente per territorio, entro trenta giorni dal colloquio, le
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive integrazioni e
modifiche, attestanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
a) il possesso del titolo di studio di cui al punto 1.1;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti politici e civili;
e) di non aver riportato condanne penali;
f) per gli idonei di sesso maschile, la posizione nei riguardi
del servizio militare, con l'indicazione del tipo di servizio
prestato, come ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa,
oppure dell'esonero dal servizio.
7.2. I candidati idonei devono produrre, entro il termine di cui
al punto 7.1., anche un certificato medico rilasciato dall'Azienda
unita' Sanitaria Locale competente per territorio ovvero, se il
candidato risiede o si trova temporaneamente all'estero, da un medico
di fiducia dell'autorita' diplomatica o consolare, cui spetta di
autenticarlo ed eventualmente tradurlo, attestante l'idoneita' psico
- fisica all'impiego.
7.3. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui al punto
7.1, possono essere prodotti altrettanti certificati rilasciati dagli
uffici competenti.
8. Patentino di abilitazione
8.1. Il Prefetto rilascia ai candidati risultati idonei e in
possesso dei requisiti di cui al punto 1.1 un patentino di
abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della
riscossione.
9. Ricorsi
9.1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura di
abilitazione, puo' essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione o dalla
data di conoscenza dell'atto che s'intende impugnare.
Roma, 21 ottobre 2003
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
Ho provato a chiedere alla locale agenzia delle Entrate in merito ai futuri bandi per conseguire l'abilitazione alle funzione di ufficiale di riscossione ma non hanno saputo darmi risposte.
C'e' un ufficio specifico che si occupa della materia al quale potersi rivolgere per avere informazioni precise?
Grazie
C'e' un ufficio specifico che si occupa della materia al quale potersi rivolgere per avere informazioni precise?
Grazie
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
Attendiamo consiglio per gli ufficiali della riscossione abilitati i nriferimento a queste ultime modifiche apportate....grazie 1000....auguri!!!
Paolo Gros ha scritto:vedi al link
http://www.anaresep.it/news/2006/comunicato.asp
tati- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 03.12.11
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
Ciao paolo,
Vorrei aggiornamenti sulla figura dell'ufficiale di riscossione in riferimento agli enti pubblici....(comuni) per la riscossione coattiva...
Deve o no essere espletata obbligatoriamente da tale figura....?!
Grazie anticipatamente!
Vorrei aggiornamenti sulla figura dell'ufficiale di riscossione in riferimento agli enti pubblici....(comuni) per la riscossione coattiva...
Deve o no essere espletata obbligatoriamente da tale figura....?!
Grazie anticipatamente!
tati- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 03.12.11
Ufficiali della riscossione
A legislazione attuale , con la massima confusione creata, l'ente in diretta per le procedure di coazione deve avvalersi dell'ufficiale della riscossione per poter utilizzare le procedure del 602.
In assenza deve avvalersi dell'ufficiale giudiziario .
In assenza deve avvalersi dell'ufficiale giudiziario .
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
sapete dirmi se ci sono bandi in corso o di prossima emanazione per acquisire la qualifica di ufficiale di riscossione?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Abilitazione
Dall'istituzione della figura professionale vi e' stato un solo corso e nell'attuale neppure se ne parla .
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
Paolo Gros ha scritto:Dall'istituzione della figura professionale vi e' stato un solo corso e nell'attuale neppure se ne parla .
mi permetto di aggiungere che oltre al corso segnalato da paolo del 2003 c'è stato un'altro corso, il primo, nel 1995
quasi tutti quelli abilitati lavorano per le concessionarie private
Le informazioni dei soggetti abilitati alle funzioni di Ufficiale della Riscossione possono essere acquisite alla Procura della Repubblica presso i Tribunali Provinciali
Per i soggetti abilitati va poi Richiesta l'autorizzazione Prefettizia per lo svolgimento delle funzioni, indicando i Comuni presso i quali dovrà operare il funzionario responsabile della riscossione e ufficiale della riscossione abilitato (tempi di rilascio 2/3 mesi circa) dipende ovviamente dalle prefetture locali
Il mio consiglio è cmq di adeguare il regolamento generale delle entrate come segue :
(Ho sottoposto la proposta al ministero e non hanno nulla in contrario)
La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata :
a) secondo il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43.
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
Ai fini di cui alla lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni.
Riscossione
Condivido l'analisi ma il problema e' :
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni
con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni
con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
Paolo Gros ha scritto:Condivido l'analisi ma il problema e' :
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni
con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.
proprio per questo motivo è necessario associare la funzione con più comuni possibile, suddividendo il costo, allo scopo di poter rientrare all'interno dei limiti di spesa del personale.
inoltre per Comuni di piccole dimensioni come i nostri gli importi del coattivo sono molto bassi e limitati e pertanto 1 ufficiale della riscossione riuscirebbe a seguirne diversi
cmq noi abbiamo la fortuna di averne 1 in organico, il problema è che ha un contratto a tempo determinato in scadenza a novembre
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
.....per quanto sopra descritto, essendo un UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE abilitato, vorrei ricevere un consiglio....: fare una domandina di candidatura spontanea a tutti i COMUNI, potrebbe essere utile...?!
Appurato il fatto che il COMUNE necessita di tale figura obbligatoriamente.....
Grazie anticipatamente!!!
Appurato il fatto che il COMUNE necessita di tale figura obbligatoriamente.....
Grazie anticipatamente!!!
lucio_imu ha scritto:Paolo Gros ha scritto:Condivido l'analisi ma il problema e' :
ed entro il 2012 (anno in cui cesserà equitalia ?, unica a poter operare tramite ruolo) selezionare tramite Bando un ufficiale della riscossione che deve essere inquadrato in categoria "C", preferibilmente in associazione con altri Comuni
con le attuali ( e magari pure future ) limitazione alle spese di personale e' praticamente impossibile per gli enti locali muoversi in tal senso.
proprio per questo motivo è necessario associare la funzione con più comuni possibile, suddividendo il costo, allo scopo di poter rientrare all'interno dei limiti di spesa del personale.
inoltre per Comuni di piccole dimensioni come i nostri gli importi del coattivo sono molto bassi e limitati e pertanto 1 ufficiale della riscossione riuscirebbe a seguirne diversi
cmq noi abbiamo la fortuna di averne 1 in organico, il problema è che ha un contratto a tempo determinato in scadenza a novembre
tati- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 03.12.11
Ufficiale
Puo' essere utile sopratutto per ingenerare il problema nei vari enti anche se non esaustiva poiche' dovra' essere l'ente ( o convenzione fra piu' enti ) A DETERMINARE LA VOLONTA' DI ASSUNZIONE ED A BANDIRE LA SELEZIONE ED IN TAL CASO DOVRAI OVVIAMENTE RIPETERE LA DOMANDA.
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
mi pare di capire che non c'e' alcun concorso nuovo per ufficiali di riscossione.
Perche' non vengono banditi periodicamente ulteriori concorsi come per altre categorie di lavoratori ?
Non e' forse interesse dello Stato avere a disposizione un sempre crescente numero di soggetti abilitati per far fronte alle eventuali richieste private e pubbliche?
Che ne pensate?
Grazie
Perche' non vengono banditi periodicamente ulteriori concorsi come per altre categorie di lavoratori ?
Non e' forse interesse dello Stato avere a disposizione un sempre crescente numero di soggetti abilitati per far fronte alle eventuali richieste private e pubbliche?
Che ne pensate?
Grazie
Marco P.- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 10.11.11
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
sicuramente sarebbe opportuno bandirne degli altri
quindi senza ufficale della riscossione regolarmente abilitato il comune non può fare null'altro che affidare a società private mi pare di capire
quindi senza ufficale della riscossione regolarmente abilitato il comune non può fare null'altro che affidare a società private mi pare di capire
fabioalessandro- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 17.01.12
Età : 52
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
ma qualche cosa di più moderno?
fabioalessandro- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 17.01.12
Età : 52
Re: ABILITAZIONE UFFICIALI DI RISCOSSIONE
allora addio
te voglio!!!!
te voglio!!!!
fabioalessandro- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 17.01.12
Età : 52
Argomenti simili
» Il DL sviluppo e il blocco della riscossione per i comuni
» ufficiali di riscossione
» Ufficiali di riscossione
» ufficiali di riscossione
» Ufficiali di riscossione
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin