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Riscatto maternità (paternità)
Domanda secca:
E' possibile il riscatto dell'astensione facoltativa di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (6 mesi) ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 151/2000 anche per il padre?
Buone feste
E' possibile il riscatto dell'astensione facoltativa di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (6 mesi) ai sensi dell'art. 35 del Dlgs 151/2000 anche per il padre?
Buone feste
enziano- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 17.08.10
Riscatto
E' possibile anche per ilpadre ( se analogo trattamento non e' stato richiesto per la madre ) nell'osservanza di cio' che segue :
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25, comma 2, e 35, comma 5,del decreto legislativo n.151/2001, dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995).
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25, comma 2, e 35, comma 5,del decreto legislativo n.151/2001, dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995).
Re: Riscatto maternità (paternità)
Ne approfitto per porre un quesito a P.Gros.
L'anno scorso il Parlameno Europeo ha approvato una ( credo) direttiva che riformava completamente ( a seconda degli stati) i permessi per maternità e paternità.
Ricordo che erano previsti quindici giorni per i papà a prescindere che ne usufruisse la madre ( non come adesso che se ne usufruisce la mamma non spettano al papà).
Non credo che il Parlamento italiano abbia ancora recepito tale direttiva.
Però essendo sul punto particolarmente dettagliata reputo che tale disposizione debba trovare immediata applicazione, mentre altri punti sono più ampi e comportano comunque una scelta politica.
Cosa ne pensate?
L'anno scorso il Parlameno Europeo ha approvato una ( credo) direttiva che riformava completamente ( a seconda degli stati) i permessi per maternità e paternità.
Ricordo che erano previsti quindici giorni per i papà a prescindere che ne usufruisse la madre ( non come adesso che se ne usufruisce la mamma non spettano al papà).
Non credo che il Parlamento italiano abbia ancora recepito tale direttiva.
Però essendo sul punto particolarmente dettagliata reputo che tale disposizione debba trovare immediata applicazione, mentre altri punti sono più ampi e comportano comunque una scelta politica.
Cosa ne pensate?
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Riscatto
E' come dici infatti il Parlamento italiano non ha ancora recepito tale direttiva che come tale non e' immediatamente applicabile.
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