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impegni in dodicesimi
Dobbiamo rinnovare per l'anno 2011 l'impegno per il nucleo di valutazione: Mi chiedo se è possibile prendere l'impegno annuale pur essendo in regime di esercizio provvisorio? Il nucleo di valutazione può essere considerato una spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi?
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Pola- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 15.01.11
Impegno nucleo
Valutata la funzionalita' di un Nucleo , iniziale , verifica intermedia e finale ritengo la spesa non frazionabile e l'impegno assumibile.
Impegni in dodicesimi , i consigli del MEF
I tagli alle entrate imposti dalla manovra estiva mettono a rischio gli equilibri finanziari durante l'esercizio provvisorio.
Gli enti locali che, avvalendosi della facoltà di proroga stabilita con il decreto del ministro dell'Interno 17 dicembre 2010, approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo 2011, sono infatti tenuti al rispetto di quanto disposto dall'articolo 163 del Tuel, che fissa la disciplina dell'esercizio e della gestione provvisoria.
Secondo le disposizioni del terzo comma, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, deve intendersi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale i poteri gestionali di comuni e province risultano sensibilmente limitati.
In questa delicata fase amministrativa, gli enti locali possono infatti assumere impegni di spesa, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Se, dunque, durante l'esercizio provvisorio è possibile impegnare per intero obbligazioni contrattuali non frazionabili, quali premi assicurativi, per tutte le altre tipologie di spesa il legislatore ha posto una clausola finalizzata alla tenuta degli equilibri di bilancio.
Non sono attivabili, fino alla definitiva approvazione del bilancio, spese connesse a nuove progettualità o di importo superiore, mensilmente, a un dodicesimo di quanto è stato previsto nell'ultimo bilancio assestato.
La norma potrebbe tuttavia rivelarsi di scarsa utilità laddove la capacità di spesa dell'esercizio in corso sia sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'esercizio precedente.
I tagli al contributo erariale imposti dall'articolo 14 del Dl 78/2010 (nel 2011, 1,5 miliardi di euro per i comuni e 300 milioni per le province) impongono strategie di razionalizzazione della spesa pubblica o minori servizi alle collettività; in ogni caso, determinano una forte contrazione rispetto al passato del livello delle uscite correnti, nonché scelte radicali sulla qualità e quantità di spesa da attivare. In presenza di bilanci caratterizzati da un elevato grado di rigidità delle uscite correnti, nei quali trovano poco spazio le progettualità aggiunte, il riferimento agli stanziamenti dell'esercizio precedente potrebbe indurre ad autorizzazioni di spesa superiori alle attuali capacità di finanziamento, con evidenti ripercussioni sulla tenuta degli equilibri finanziari ed economici.
Sarebbe forse auspicabile, anche per evitare responsabilità contabili ed amministrative, l'adozione da parte dell'organo esecutivo dell'ente di una deliberazione di indirizzo con cui disciplinare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, modalità gestionali che tenessero conto delle regole più rigide definite dall'articolo 163 per il caso della gestione provvisoria.
Questo istituto prevede, oltre all'assolvimento di obbligazioni assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da norme di legge, il pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in genere, delle spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Gli enti locali che, avvalendosi della facoltà di proroga stabilita con il decreto del ministro dell'Interno 17 dicembre 2010, approvano i bilanci di previsione entro il 31 marzo 2011, sono infatti tenuti al rispetto di quanto disposto dall'articolo 163 del Tuel, che fissa la disciplina dell'esercizio e della gestione provvisoria.
Secondo le disposizioni del terzo comma, nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, deve intendersi automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, durante il quale i poteri gestionali di comuni e province risultano sensibilmente limitati.
In questa delicata fase amministrativa, gli enti locali possono infatti assumere impegni di spesa, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, escluse le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Se, dunque, durante l'esercizio provvisorio è possibile impegnare per intero obbligazioni contrattuali non frazionabili, quali premi assicurativi, per tutte le altre tipologie di spesa il legislatore ha posto una clausola finalizzata alla tenuta degli equilibri di bilancio.
Non sono attivabili, fino alla definitiva approvazione del bilancio, spese connesse a nuove progettualità o di importo superiore, mensilmente, a un dodicesimo di quanto è stato previsto nell'ultimo bilancio assestato.
La norma potrebbe tuttavia rivelarsi di scarsa utilità laddove la capacità di spesa dell'esercizio in corso sia sensibilmente ridotta rispetto a quella dell'esercizio precedente.
I tagli al contributo erariale imposti dall'articolo 14 del Dl 78/2010 (nel 2011, 1,5 miliardi di euro per i comuni e 300 milioni per le province) impongono strategie di razionalizzazione della spesa pubblica o minori servizi alle collettività; in ogni caso, determinano una forte contrazione rispetto al passato del livello delle uscite correnti, nonché scelte radicali sulla qualità e quantità di spesa da attivare. In presenza di bilanci caratterizzati da un elevato grado di rigidità delle uscite correnti, nei quali trovano poco spazio le progettualità aggiunte, il riferimento agli stanziamenti dell'esercizio precedente potrebbe indurre ad autorizzazioni di spesa superiori alle attuali capacità di finanziamento, con evidenti ripercussioni sulla tenuta degli equilibri finanziari ed economici.
Sarebbe forse auspicabile, anche per evitare responsabilità contabili ed amministrative, l'adozione da parte dell'organo esecutivo dell'ente di una deliberazione di indirizzo con cui disciplinare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, modalità gestionali che tenessero conto delle regole più rigide definite dall'articolo 163 per il caso della gestione provvisoria.
Questo istituto prevede, oltre all'assolvimento di obbligazioni assunte e di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da norme di legge, il pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, delle rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in genere, delle spese necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
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