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Fatture avvocati

5 partecipanti

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Messaggio  Valeriana Lun 2 Gen 2012 - 9:16

Gli avvocati che debbono riscuotere dall'ente hanno, la cattiva abitudine, di non fare la fattura al momento della liquidazione. Ma la presentano (quando si ricordano, quasi mai) dopo il pagamento.
Ma perchè questo? esiste qualche norma che li "autorizza" a ciò e ad avere un trattamento diverso rispetto a un normale fornitore di beni o prestatore di servizi?
grazie

Valeriana

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Messaggio  MARCO SIGAUDO Lun 2 Gen 2012 - 9:34

Gli avvocati, e tutti i professionisti in assoluto, non emettono fattura ma parcella.
Al momento della conclusione della prestazione del servizio emettono un documento denominato pro-forma che ha il valore di titolo autorizzatorio per l'Ente per effettuare il pagamento.
Nel momento in cui il professionista riceve il pagamento emetterà relativa parcella, riportando sulla stessa la data di valuta.

MARCO SIGAUDO

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Messaggio  Valeriana Lun 2 Gen 2012 - 10:22

scusa la mia ignoranza, ma perchè sono autorizzati a non emettere un documento fiscale valido (la pro-forma non lo è di certo).?

Valeriana

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Messaggio  MARCO SIGAUDO Lun 2 Gen 2012 - 11:03

Perché fiscalmente i professionisti hanno un regime "per cassa". Il documento fiscale definitivo viene quindi emesso al momento dell'effettivo incasso.

MARCO SIGAUDO

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Messaggio  GEPI Lun 2 Gen 2012 - 12:55

e chi li paga? senza fattura non si paga nessuno! I professionisti al pari degli altri operatori hanno la possibilità di emettere la fattura con iva ad esigibilità differita o iva per cassa, ex art. 7, DL n.185/2008 già prevista anche dall'art. 6, comma 5 del D.P.R 633/1972. L'obbligo di pagamento dell'IVA e delle relative impose decorrerà dal momento in cui la fattura verrà incassata.
Basta solo far presente che in mancanza della fattura si è impossibilitati ad emettere il mandato. Vedrai che capirano. Vogliono solo evitare la scocciature di eseguire una doppia registrazione (registro fatture sospese),
Oltretutto il comma 4 dell'art. 184 del tuel prescrive che:
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Quale controllo fiscale effettui se non c'è la fattura?

GEPI

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Messaggio  bek Lun 2 Gen 2012 - 14:57

a parte il fatto che già in sede di impegno l' avvocato deve presentare un preventivo... quindi la fattura è consequenziale...e poi ora con la riforma monti e per la tracciabilità dei flussi sarà necessario dimostrare il nesso causale del pagamento con la fattura

bek

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Messaggio  MARCO SIGAUDO Gio 5 Gen 2012 - 0:22

@GEPI: la gestione "per cassa" non riguarda solo l'ambito IVA, per cui come hai giustamente rilevato esiste la possibilità di differire l'imputazione in funzione del pagamento, ma anche l'inerenza fiscale del ricavo.
Se il professionista emettesse subito parcella, ad esempio dicembre 2011, e ricevesse poi il pagamento a gennaio 2012, il ricavo sarebbe erroneamente contabilizzato nel 2011.
L'iter logico è lo stesso seguito per la ritenuta d'acconto, questa si paga il mese successivo al pagamento, il ragionamento è riconducibile al discorso "per cassa" finanziario ripreso all'inizio.
In sintesi, a fronte di un impegno, e del successivo ricevimento di pro forma, è opportuno procedere al pagamento.

MARCO SIGAUDO

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Messaggio  MA.SCIA.Glientilocali Ven 6 Gen 2012 - 10:35

[quote="MARCO SIGAUDO"]@GEPI:
Se il professionista emettesse subito parcella, ad esempio dicembre 2011, e ricevesse poi il pagamento a gennaio 2012, il ricavo sarebbe erroneamente contabilizzato nel 2011.

Ciao Marco,
io il Ricavo lo cantabilizzo come " RICAVO SOSPESO " nel rispetto del principio di cassa per i Professionisti, poi nel 2012 quando incasso lo storno a " RICAVO EFFETTIVO "

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Messaggio  MARCO SIGAUDO Ven 6 Gen 2012 - 12:03

Ciao Ma.Scia.
Ma tu sei un/una professionista in contabilitá ordinaria?

MARCO SIGAUDO

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Messaggio  GEPI Ven 6 Gen 2012 - 13:52

Qui non si discute, di ricavi sospesi e/o contabilità, ma del fatto che un ente non può emettere un mandato di pagamento ad un professionista senza la preventiva fattura.
dal sito:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=10944
Per chi effettua operazioni con enti pubblici, stanti i lunghi tempi di pagamento degli stessi, è possibile emettere la fattura “differita”: il differimento, in questo caso, riguarda il momento di esigibilità dell’Iva, che dovrà essere versata, indipendentemente dalla data di fatturazione, nel momento dell’effettivo incasso. Per avvalersi di questa facoltà, il professionista deve annotare sulla fattura che si tratta di “Iva ad esigibilità differita”.

Analogo tipo di fattura ( per effetto dell’art. 7 DL 185/2008, convertito in L. 2/2009) può essere emesso dai professionisti (individuali o associati) che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato un volume d’affari superiore a 200.000,00 euro o, nel caso di inizio dell’attività, prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a detto importo: costoro infatti hanno la possibilità di emettere una fattura con l’indicazione “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 DL 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2”, che consente loro di rinviare il versamento dell’Iva dovuta al momento dell’effettivo incasso, con il limite massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione (determinato con i criteri che sono stati evidenziati sopra), salvo il caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso dell’anno, venga assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva; la CM 30.04.2009, n. 20 precisa che la procedura concorsuale si considera avviata nel momento in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (es. per il fallimento la data delle sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale), mentre l’esecuzione forzata in forma generica inizia con l’atto di pignoramento, ai sensi dell’art. 491 CPC (come già precisato nella RM 16.05.2008, n. 195): in tali casi infatti si ritiene che l’esigibilità dell’imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture ad esigibilità differita fino all’effettivo incasso del corrispettivo e limitatamente all’ammontare di quest’ultimo.

Vedi anche:
http://www.fiscooggi.it/files/u24/guideagenzia/guida_fiscale_giovani_avvocati.pdf
pag. 29

Io resto della ia opinione: senza fattura niente mandato!

GEPI

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