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Permessi ai disabili - precisazioni Inps

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Permessi ai disabili - precisazioni Inps Empty Permessi ai disabili - precisazioni Inps

Messaggio  Paolo Gros Lun 31 Gen 2011 - 3:43

L'Inps, con messaggio n.1740/2011, fornisce alcune precisazioni operative riguardo le nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art.33 della legge 104/92, dettate con circolare n.155/2010.

Riguardo il paragrafo 2 della circolare n.155, nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, viene chiarito che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

In merito al paragrafo 7, invece, l'Istituto ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Verrano pertanto inviate agli interessati lettere specifiche, con le quali verrà richiesto di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti - previsti dalle nuove disposizioni normative - per la fruizione dei permessi in oggetto. Se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.

Fonte:Almacentroservizi
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Permessi ai disabili - precisazioni Inps Empty Nuova circolare Inps sui permessi ai disabili 45/2011

Messaggio  Paolo Gros Gio 3 Mar 2011 - 3:09

L'Inps, con la circolare n.45 del 1 marzo 2011, fornisce indicazioni in merito ai permessi a favore di persone con disabilità grave previsti dall'art. 33 della legge n.104/1992 .

A seguito dell’entrata in vigore in data 24 novembre 2010 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 con la quale sono state introdotte, all’articolo 24, nuove disposizioni sui permessi retribuiti a favore dei dipendenti che assistono familiari con disabilità grave viene fornito dall'Inps un quadro riepilogativo della disciplina in materia di permessi previsti dall’art. 33 della legge 104/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Riassumiamo le principali novità introdotte dalla citata legge:
- Viene ristretta la platea dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di disabilità grave.
- Non è ammessa l’alternatività tra più beneficiari, in quanto i permessi possono essere accordati soltanto ad un unico lavoratore. La sola eccezione è prevista per i genitori di figli con disabilità grave ai quali è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile.
- Non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza.
- Il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
- Viene prevista la decadenza dal diritto alle agevolazioni in caso di accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia.
- Viene istituita una banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai benefici in argomento.

I lavoratori legittimati a fruire dei permessi previsti dall'art.33 della legge n.104/1992 sono:
- Il dipendente in situazione di disabilità grave;
- I dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave;
- Il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono figli di età superiore ai tre anni.

In base al nuovo dettato normativo, hanno ora diritto ai permessi retribuiti per assistere un soggetto in situazione di disabilità grave, oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli), suocero/a, nuora, genero e cognati). Solo in particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di 3° grado delle persone da assistere. Le eccezioni per le quali l’art. 24 della citata legge n. 183/2010 prevede l’estensione del diritto a fruire dei benefici in parola ai parenti e affini di terzo grado, sono rappresentate dai casi in cui il coniuge e/o i genitori della persona in situazione di disabilità grave:
- abbiano compiuto i sessantacinque anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti o mancanti.

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi retribuiti è che il soggetto disabile sia in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento) con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della legge 104/1992).

Fonte : Almacentroservizi
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