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4 partecipanti
festività soppresse (santo patrono)
non essendo stato emanato l'apposito decreto entro il mese di novembre 2011, si deve dedurre che è confermata per il momento la festività del Santo Patrono?
silvano scienza- Messaggi : 114
Data d'iscrizione : 12.01.11
Re: festività soppresse (santo patrono)
Yesss.
Salvo non auspicabili ripensamenti festività, patroni, ecc. restano invariati rispetto agli anni precedenti.
Salvo non auspicabili ripensamenti festività, patroni, ecc. restano invariati rispetto agli anni precedenti.
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: festività soppresse (santo patrono)
Anzi mi permetterei di dire che il "decreto attuativo" che è stato "dimenticato" da Monti lo scorso 30 novembre è inserito in una norma che ne prevede l'uscita entro tale data per valere nell'anno solare successivo. Quindi per il 2012 dovremmo essere a posto con la questione, poi vedremo per il futuro....
Per il momentoi consentitemi un grande GRAZIE a Sant'Andrea!!!
Per il momentoi consentitemi un grande GRAZIE a Sant'Andrea!!!
andrea73- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 13.10.11
Età : 51
Re: festività soppresse (santo patrono)
anci
Nota interpretativa
L’art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011,
n. 148.come noto, prevede che “A decorrere dall'anno 2012 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente
le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente
ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei
Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio,
festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che,
sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente
ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.”.
La disposizione in questione ha dunque demandato ad un DPCM la modifica di
alcune festività nazionali previste in via generale da legge dello Stato (in proposito
si vedano la legge n. 260/1949 e il D.P.R. n. 792/1985); tale DPCM ad oggi non è
stato emanato.
Si ritiene che, in assenza del Decreto cui fa riferimento la norma e dal momento
che la disposizione in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo
alle date delle ricorrenze sopra menzionate, è da ritenere tuttora vigente la
disciplina contrattuale di comparto.
Diversamente, ci si troverebbe in una situazione di vuoto normativo.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il comparto dei Comuni, si ritiene che
continui a trovare applicazione l’art.18, comma 6, del CCNL 6.7.95, secondo il
quale la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
Nota interpretativa
L’art. 1, comma 24, del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011,
n. 148.come noto, prevede che “A decorrere dall'anno 2012 con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente
le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente
ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei
Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1° maggio,
festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che,
sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente
ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero
coincidano con tale domenica.”.
La disposizione in questione ha dunque demandato ad un DPCM la modifica di
alcune festività nazionali previste in via generale da legge dello Stato (in proposito
si vedano la legge n. 260/1949 e il D.P.R. n. 792/1985); tale DPCM ad oggi non è
stato emanato.
Si ritiene che, in assenza del Decreto cui fa riferimento la norma e dal momento
che la disposizione in esame non apporta alcuna modifica diretta con riguardo
alle date delle ricorrenze sopra menzionate, è da ritenere tuttora vigente la
disciplina contrattuale di comparto.
Diversamente, ci si troverebbe in una situazione di vuoto normativo.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il comparto dei Comuni, si ritiene che
continui a trovare applicazione l’art.18, comma 6, del CCNL 6.7.95, secondo il
quale la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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