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francodan
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Messaggio  LUISON ORIETTA Mer 11 Gen 2012 - 1:59

Buongiorno, il segretario mi ha presentato i viaggi del 2011. Cosa si fa si prende un quinto della benzina di oggi???
Grazie mille
Lorena

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Messaggio  Paolo Gros Mer 11 Gen 2012 - 2:05

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Messaggio  francodan Mer 11 Gen 2012 - 3:03

si prende come riferimento il costo della benzina 1/5 al momento del viaggio(esempio settembre 2011) ...non quello di oggi !!!!
francodan
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Messaggio  LUISON ORIETTA Mer 11 Gen 2012 - 3:43

IO HO FATTO LA MEDIA DELL'ANNO IN QUANTO MI HA FATTO 103 VIAGGI

LUISON ORIETTA

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Messaggio  ivano Mar 24 Gen 2012 - 0:49

Secondo la delibera 124/2011 Corte Conti Sardegna (che non riesco a trovare ) pare che ai Segretari in convenzione spetti quanto previsto e negoziato in convenzione e quindi anche spese di viaggio" effettivamente sostenute" .....(costo aci....?)

Questa interpretazione pare pertanto in contrasto con quanto stabilito,secondo me illegittimamente, l'anno scorso dall'Unità di missione (1/5 benzina).

ivano

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Messaggio  francodan Mar 24 Gen 2012 - 1:24

mi sembra che in realtà il parere parli di spese effettivament sostenute e documentate non spingendosi a richiamare tariffe aci

Repubblica italiana
Corte dei Conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE
Dott.Roberto Angioni REFERENDARIO RELATORE
nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);
Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
Vista la deliberazione n. 61 del 3 settembre 2011 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di RIOLA SARDO;
Visto il decreto di assegnazione del 10 novembre 2011 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell’istruttoria della predetta richiesta di parere;
Vista la nota n. 19873651, del 28/11/2011 con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;
Vista l’ordinanza n. 37/2011, del 19 dicembre 2011, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;
Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;
P R E M E S S O
Il Sindaco del Comune di RIOLA SARDO, erroneamente indicato come vice-sindaco nella sopra citata deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali, chiede di conoscere se “ in virtù dell’art.2 co.6 della Legge Regionale 16 marzo 2011 n.10, art.2 c.6 sia ancora applicabile l’art.45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di segreterie convenzionate, norma contrattuale che prevede che “al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili” e in caso positivo quale misura debba applicarsi per il rimborso” .
C O N S I D E R A T O
1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di RIOLA SARDO ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Si rileva altresì anche l’ammissibilità oggettiva della richiesta, in quanto la questione sottoposta all’attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure tese a realizzare il concorso degli Enti Locali al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, e dunque riguarda profili di contabilità pubblica.
3. E’ opportuno richiamare il quadro normativo delineato dalle norme citate dalla richiesta di parere al fine di meglio comprendere il quesito proposto.
4. L’art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n.122, norma dettata in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, dispone, per quanto qui rileva che “ …... A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi “
5. L’art.15 della legge 18 dicembre 1973 n.836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), e l’art.8 della legge 26 luglio 1978 n.417, (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) disciplinavano a loro volta a diverso titolo le modalità di rimborso delle spese di missione del personale dipendente.
6. Per espressa previsione normativa l’art.6 comma 12 del D.L 31 maggio 2010 n.78 ha inteso riferirsi, dopo aver stabilito l’inapplicabilità delle norme sopra citate al personale contrattualizzato di cui al D.lgs.165/2001, anche, in modo generico, alle “analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”, disponendo anche per esse l’inefficacia sopravvenuta.
7. Ritenendo dunque che tra tali “analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi” possa ritenersi inclusa la disposizione dell’art. 45, secondo comma, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, il quale disciplina le modalità di rimborso delle spese del segretario adibito a segreterie convenzionate (“Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”) il Comune richiedente chiede se l’espressa deroga contenuta nell’art.2 comma 6 della L.R. n.10 del 18.3.2011 (“Fino a diversa disposizione di legge regionale negli enti locali della Sardegna non si applica l’articolo 6, commi 7,8,9 e 12,23 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78.”) abbia avuto o meno l’effetto di mantenere ferma la diretta applicabilità del citato art.45, comma 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali ovvero ne abbia implicato l’inefficacia come specificamente previsto per le spese di missione di cui all’art.15 della legge 18 dicembre 1973 n.836 ed all’art.8 della legge 26 luglio 1978 n.417.
8. In verità la questione è mal posta, poiché né la disciplina statale né, conseguentemente, la deroga prevista dalla legislazione regionale, hanno a riferimento la disciplina di cui all’art.45 CCNL Segretari Comunali e Provinciali.
9. Risolvendo una questione di massima sottoposta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell’art.17 comma 31 del D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, le Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte hanno di recente analizzato le previsioni dell’art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n.122, chiarendo con la deliberazione n.9/2011 che la disposizione contrattuale in questione non è stata toccata dalla disciplina statale, la quale si riferisce esclusivamente alle indennità di missione ed alle spese sostenute per l’espletamento di attività funzionale svolte fuori dalla sede di lavoro nell’interesse dell’ente di appartenenza.
Viceversa, precisano le Sezioni Riunite: “il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art.45 comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assumere carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court”.
10. Conseguentemente in virtù della previsione generale, rimasta pienamente valida, al segretario titolare di segreteria convenzionata, per l’accesso alle diverse sedi, compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili
Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione
D E L I B E R A
il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.
O R D I N A
Che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di RIOLA SARDO, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2011.
IL Magistrato Relatore IL PRESIDENTE
(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)


Depositata in Segreteria in data 21/12/2011
IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)
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Messaggio  ivano Mar 24 Gen 2012 - 1:54

Grazie !

Allora bisogna vedere cosa vuol dire "spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili " e comunque si torna indietro a prima del maggio 2011 (decreto Unità di missione ) . E fa fede quanto previsto dalle Convenzioni ( "carattere negoziale") che , almeno nella mia, prevede il costo ACI. Ma io non lavoro in Sardegna e comunque da maggio 2011 liquido 1/5 benzina . Penso che , prima o poi, se continuano con analoghi pareri, chiederò di nuovo il costo aci e gli arretrati...........

ivano

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Messaggio  francodan Mar 24 Gen 2012 - 2:05

io richiedo 1/5 da quando vi è la pronunzia dell'unità di missione con riserva di recupero delle maggiori somme (tariffe aci) nell'ipotesi che intervenga una qualche sentenza o parere delle sezioni unite...
francodan
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Messaggio  ivano Mar 24 Gen 2012 - 2:08

OK ! Vedremo. Ancora grazie.

ivano

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Messaggio  francodan Mar 24 Gen 2012 - 5:08

la corte sardegna di fatto si allinea a quanto in argomento detto dalla corte molise precedentemente

DELIBERAZIONE n.47/2011/PAR
Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Molise
nell’adunanza del 21 febbraio 2011
***********
composta dai magistrati:
dott. Giorgio Putti Presidente
dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore
dott. Luigi Di Marco Referendario, relatore
***********
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R. D. del 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto il Regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata
nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva;
VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Ripabottoni (CB ) con nota prot. n.5436/14-2 del 24 dicembre 2010, registrata al protocollo di questa Sezione n.0003125 del 28 dicembre 2010 concernente il rimborso chilometrico delle spese di viaggio al Segretario comunale titolare di segreteria convenzionata.
Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di controllo n.3/PRES/2011 del 4 febbraio 2011 che ha fissato per il giorno 21 febbraio 2011 la convocazione del Collegio per l’adunanza della Sezione;
VALUTATA positivamente la possibilità di esaminare – sub voce “varie” della citata ordinanza – la richiamata richiesta di parere avanzata dal Comune di Ripabottoni;
UDITI i magistrati relatori.
RITENUTO IN FATTO
Il Sindaco del Comune di Ripabottoni (CB)con nota prot. n.5436/14-2 del 24 dicembre 2010, registrata al protocollo di questa Sezione n.0003125 del 28 dicembre 2010, ha inoltrato una richiesta di parere in merito alle modalità del rimborso chilometrico delle spese di viaggio da corrispondere al segretario titolare di segreteria convenzionata.
Il Sindaco chiede a questa Sezione:
1. se il caso della segreteria convenzionata tra più enti, sia assimilabile
a quello preso in esame dalla Sezione di Controllo della Regione
Lombardia (delib.949/2010) ovvero, al pari, ad esempio degli
insegnanti nominati in più sedi, tutti i comuni aderenti debbano intendersi normale sede di lavoro a cui il dirigente deve normalmente accedere a proprie spese, per lo svolgimento dei propri compiti;
2. se sia doveroso procedere al rimborso delle spese di viaggio solo quando il Segretario, secondo il normale orario d’ufficio, concordato dai rispettivi sindaci, nell’ambito della stessa giornata lavorativa, deve prestare la propria opera in due sedi diverse, in una al mattino ed in una al pomeriggio;
3. se può considerarsi ancora operativa la deliberazione dell’ ex Agenzia dei Segretari comunali n.282/2003, se debba limitarsi il rimborso ad un quinto del prezzo della benzina e se il rimborso concerne esclusivamente la tratta chilometrica tra due sedi ovvero la tratta dall’abitazione alla seconda sede di servizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare va rilevato che l’art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n.131 (in attuazione dell’art.118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative) ha investito le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di funzioni ‘’ consultive ‘’, da esercitarsi attraverso pareri espressi in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, o direttamente, da Comuni, Province e Città Metropolitane.
In materia è intervenuta la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione del 27 aprile 2004, che ha determinato gli
indirizzi e i criteri generali applicativi della disposizione sopra citata, fissando i requisiti indispensabili di carattere soggettivo (elencazione degli enti richiedenti e provenienza dall’organo di rappresentanza dei medesimi) ed oggettivo (attinenza con le materie della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto delle questione da affrontare) entro i quali le Sezioni regionali di controllo possono esercitare detta funzione, sempreché la manifestazione di giudizio espressa non interferisca su specifiche fattispecie concrete nelle quali potrebbero pronunciarsi, nell’ambito della loro competenza, altri organi, quali ad esempio la Procura regionale o la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
Peraltro la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno/3luglio 2009, ha riesaminato la pronuncia del 2004 modificando ed integrando tali indirizzi e criteri generali, cui è seguita la lettera del Presidente della Corte dei Conti del 28 settembre 2009, pervenuta il 30 settembre 2009 e registrata al prot. n.3151/15/PAR, contenente ulteriori indicazioni riferite alla funzione consultiva intestata attribuita alla Corte.
Circa l’ampiezza dell’attività consultiva attribuita alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003 n.131, e della conseguente valutazione circa l’ammissibilità delle richieste di parere, si sono pronunciate le Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n.54/CONTR/10, in presenza di contrasti interpretativi di alcune Sezioni regionali di controllo al fine di garantire, così come disposto dall’art.17, comma 31,
del d.l. n.78/2009, la coerenza dell’attività svolta dalla Corte dei Conti.
In base al potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionale di controllo- competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica- che la citata legge assegna alle Sezioni Riunite, con la pronuncia sopra riportata le Sezioni Riunite non hanno ritenuto di condividere l’interpretazione ‘’espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal Legislatore nell’art. 103 della Costituzione e nell’art. 1,comma 1, della legge n.20/94, per stabilire gli ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti’’. Le Sezioni non ritengono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.’’
Le Sezioni Riunite nel richiamare quindi quanto la Sezione delle Autonomie aveva avuto modo di precisare con deliberazione n.5 del 17 febbraio 2006, in una visione dinamica del concetto di contabilità pubblica, affermano che ‘’la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’artt.117 della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio. Si vuole in tal modo evidenziare come talune materie (quali quella concernente il personale, l’attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi etc.) - in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.’’
Con riferimento alla richiesta di parere del Comune di Ripabottoni, vanno pregiudizialmente esaminate le condizioni di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.
Quanto al primo aspetto, la Sezione rileva che la richiesta di parere
proviene da un soggetto pubblico legittimato, quale il Comune, ricompreso nell’elenco di quelli che possono sollecitare l’esercizio della funzione consultiva della Corte, come disposto dalla legge attuativa soprarichiamata; va ricordato, peraltro, che le richieste di parere dovrebbero, di norma, essere formulate da Comuni, Province e Città metropolitane tramite il Consiglio delle Autonomie locali e che, solo in via sussidiaria laddove non ancora istituiti (come nel caso in esame), esse possono provenire direttamente dai predetti enti locali.
Analoga legittimazione va riconosciuta alla persona fisica del proponente, vale a dire il Sindaco, soggetto investito della rappresentanza istituzionale dell’Ente (ai sensi dell’art.50, comma 2, del TUEL ).
Con riferimento al secondo aspetto, la Sezione rileva che sulla questione proposta si sono pronunciate la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con il richiamato parere 949/2010, e la Sezione Regionale di Controllo della Toscana con parere 171/2010. La predetta Sezione ha ritenuto di manifestare una diversa interpretazione e, in presenza di un contrasto interpretativo ha rimesso la decisione della questione alle Sezioni Riunite in sede di controllo, così come disposto dall’art. 17, comma 31 del decreto legge 1 luglio 2009,n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,n.102.
Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno adottato la pronuncia n.9/CONTR/11, depositata il 7 febbraio 2011 di cui si riporta, per estratto, la parte motiva:
“Con riferimento al merito della questione, le Sezioni Riunite ritengono
che l’art.45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali non sia stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art.6, comma 12 della legge n.122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L’art.6 della legge n.122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori della sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art.45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “ i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione “ dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout-court.
Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art. 6 della legge n.122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art.45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”.
Inoltre, con precipuo riferimento ai punti n.2 e n.3, attesa la natura negoziale della convenzione disciplinante le modalità dei rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata, ritiene la Sezione che la novella normativa di che trattasi non possa ragionevolmente incidere sul complesso della disciplina non solo pattizia ma anche regolamentare relativa alla
materia in esame.
La Sezione
P.Q.M
- Ritiene che il parere delle Sezioni riunite, condiviso da questa Sezione,
abbia fornito risposta alle domande proposte dal Comune di Ripabottoni.
- Dispone che della presente deliberazione sia data comunicazione all’Ente proponente.
Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2011.
I Magistrati, relatori Il Presidente
F.to (dott.Silvio Di Virgilio) F.to (dott.Giorgio Putti)

F.to (dott. Luigi Di Marco)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 febbraio 2011
Il Direttore Amministrativo
F.to (dott. Davide Sabato)

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Messaggio  DoniniM Mar 24 Gen 2012 - 8:52

Ok. fin quà mi è chiaro (anche io applico 1/5 costo benzina, con costo mese per mese, e l'importo lo intendo esentasse)
Ho però altro dubbio: se accordo di segreteria in convenzione prevede che (ad es.) lun Segretario sia in Comune A (capofila), martedì in Comune B e mercoledì in entrambi i Comuni
visto che d.to indica non rimborso tragitto abitazione-lavoro
dato che di fatto Segretario martedì parte da abitazione e raggiunge solo Comune B (senza passare da Comune A) avevo inteso di rimborsare solo mercoledì tragitto A-B e non martedì. Secondo Segretario invece spetta anche martedì perchè in teoria parte da A per giungere a B e non come di fatto da abitazione.. In tale caso dovrei rimborsare anche "rientro" in A (tragitto da B a A) quindi?
Cosa ne pensate?
Grazie

DoniniM

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Messaggio  ivano Mar 24 Gen 2012 - 9:30

Che ha ragione il segretario...

Tra l'altro mi pare, e non sono comunque sicuro, che una nota dell'agenzia segretari del 2006 prevedeva che si potesse liquidare l'accesso al comune b del martedi, per citare il tuo esempio,addirittura contando i Km con partenza dalla propria abitazione (se previsto in convenzione).

ivano

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Messaggio  francodan Mer 25 Gen 2012 - 0:46

se si ha riguardo ai pareri delle due corti molise e sardegna sembra che la materia sia rimessa alla convenzione ,quindi la convenzione dovrebbe stabilire i criteri per il rimborso delle spese anche in relazione al luogo di partenza e alle modalità....
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Messaggio  DoniniM Mer 25 Gen 2012 - 0:57

francodan ha scritto:se si ha riguardo ai pareri delle due corti molise e sardegna sembra che la materia sia rimessa alla convenzione ,quindi la convenzione dovrebbe stabilire i criteri per il rimborso delle spese anche in relazione al luogo di partenza e alle modalità....

il problema è proprio lì, la nostra convenzione indica genericamente che indennità, rimborsi ecc spettano secondo "quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva".

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Messaggio  francodan Mer 25 Gen 2012 - 1:07

allora bisogna rifarsi alle delibere dell'ages e dell'unità di missione...non vedo altri parametri sussidiari...
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Messaggio  lupo Gio 2 Feb 2012 - 3:37

Caso pratico: segreteria convenzionata, 3 comuni, A è il capofila.
Il segretario si reca nelle diverse sedi nel seguente modo:
lunedi comune A (capofila)
martedi comune b
mercoledi comune c
giovedi comune a + comune b
venerdi comune c

Alla luce del decreto dell'Unità di missione, del parere MEF, del parere corte dei conti Sardegna, mi pare che sia rimborsabile solamente la distanza coperta il giovedi per raggiungere da "a" la sede "b" e non anche gli altri giorni in cui non vi sono spostamenti tra sede diverse nell'arco della stessa giornata..........

lupo

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Messaggio  Paolo Gros Gio 2 Feb 2012 - 3:40

Concordo
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Messaggio  francodan Gio 2 Feb 2012 - 3:49

vanno rimborsati tutti gli accessi verso le sedi convenzionate (secondarie )anche se non parte dal comune capofila e fermo restando che nessun rimborso spetta per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa
quindi il punto di riferimento è il comune capofila per calcolare le distanza anche se il segretario nel recarsi a lavorare nelle sedi convenzionate non passa per il comune capofila
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Messaggio  francodan Gio 2 Feb 2012 - 4:00

aran sg 28

Precisiamo, infine, che la citata disposizione contrattuale consente di rimborsare le spese sostenute dal segretario per recarsi nella seconda sede di segreteria anche quando egli non passi per la prima sede di segreteria ma parta direttamente dal suo domicilio.

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Messaggio  MarcoD Gio 2 Feb 2012 - 7:50

francodan ha scritto:aran sg 28

Precisiamo, infine, che la citata disposizione contrattuale consente di rimborsare le spese sostenute dal segretario per recarsi nella seconda sede di segreteria anche quando egli non passi per la prima sede di segreteria ma parta direttamente dal suo domicilio.

quindi, nel caso prospettato da "lupo"
si rimborsa:
- Lunedì Comune A (capofila) NO
- Martedi comune B (secondario) SI anche se Segretario non "passa" da A ma si reca direttamente in B.
ma "quanto rimborso":
- tragitto da A a B e ritorno da B a A ?
- o tragitto da domicilio a B e ritorno (da B a domicilio)?

Inoltre per voi i rimborsi sono reddito o sono esentasse?

Grazie

MarcoD

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Messaggio  francodan Gio 2 Feb 2012 - 9:39

tragitto da comune capofila andata e ritorno anche se non passa per quel comune 8capofila)e come riferimento la delibera unità di missione che prevede il quinto del costo benzina
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