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decadenza e prescrizione tarsu

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decadenza e prescrizione tarsu Empty decadenza e prescrizione tarsu

Messaggio  gabri48 Dom 15 Gen 2012 - 21:26

tarsu 2005 e 2006.
Per un contribuente già iscritto a ruolo negli anni precedenti su sua denunzia, per gli anni 2005 e 2006 non risulta NOTIFICATO l'avviso/cartella di pagamento, pur essendo stati inviati avvisi per posta ordinaria che il contribuente dichiara però di non aver ricevuto. Per la decadenza e/o la prescrizione vanno applicati i termini previsti dalla legge 27.12.2006 n.296 o la normativa precedente? In ogni caso, per tali anni, entro quale termine, distintamente, è possibile recuperare legittimamente il tributo senza incorrere in decadenza o prescrizione?

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Messaggio  Paolo Gros Dom 15 Gen 2012 - 23:22

Da cio' che mi pare di capire sei in riscossione con ruolo ed in tal caso in materia di tassa sui rifiuti, è tuttora in vigore la disposizione secondo la quale «l'importo del tributo ed addizionali … liquidato sulla base … delle denunce presentate … è iscritto … in ruoli principali ... da formare ..., a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo», ovvero «entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia» (articolo 72, comma 1, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507).
L'affermazione secondo la quale l'ente è ancora in termine per iscrivere a ruolo le tasse relative all'ultimo quinquennio trova una solenne smentita nella disposizione di legge illustrata.
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decadenza e prescrizione tarsu Empty Re: decadenza e prescrizione tarsu

Messaggio  gabri48 Lun 16 Gen 2012 - 3:08

gabri48 ha scritto:tarsu 2005 e 2006.
Per un contribuente già iscritto a ruolo negli anni precedenti su sua denunzia, per gli anni 2005 e 2006 non risulta NOTIFICATO l'avviso/cartella di pagamento, pur essendo stati inviati avvisi per posta ordinaria che il contribuente dichiara però di non aver ricevuto. Per la decadenza e/o la prescrizione vanno applicati i termini previsti dalla legge 27.12.2006 n.296 o la normativa precedente? In ogni caso, per tali anni, entro quale termine, distintamente, è possibile recuperare legittimamente il tributo senza incorrere in decadenza o prescrizione?

Per gli anni predetti la riscossione è stata gestita direttamente dal Comune che, dopo l'approvazione del ruolo, ha inviato per posta ordinaria l'avviso di pagamento che, però, il contribuente afferma di non aver ricevuto. In questo caso quale normativa occorre applicare ed entro quale termine bisogna attivare la procedura di riscossione per non incorrere nella prescrizione?

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decadenza e prescrizione tarsu Empty Tarsu

Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Gen 2012 - 3:32

I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente .
Nel caso quindi non si parla di ruolo ( riservato alla sola Equitalia) ma di elenco.
Occorre quindi verificare il termine di pagamento della seconda rata ( ovvero rata unica) dell'elenco tarsu dell'anno ed inviare sollecito di pagamento per raccomandata rr se risultano non trascorsi cinque anni.
Tale atto e' interruttivo dei termini di prescrizione.
Da tale datas decorrrono ulteriori cinque anni per accertare l'omesso versamento-
Paolo Gros
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decadenza e prescrizione tarsu Empty Re: decadenza e prescrizione tarsu

Messaggio  MrDike Lun 23 Gen 2012 - 7:20

Paolo Gros ha scritto:Da cio' che mi pare di capire sei in riscossione con ruolo ed in tal caso in materia di tassa sui rifiuti, è tuttora in vigore la disposizione secondo la quale «l'importo del tributo ed addizionali … liquidato sulla base … delle denunce presentate … è iscritto … in ruoli principali ... da formare ..., a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo», ovvero «entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia» (articolo 72, comma 1, del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507).
L'affermazione secondo la quale l'ente è ancora in termine per iscrivere a ruolo le tasse relative all'ultimo quinquennio trova una solenne smentita nella disposizione di legge illustrata.

Confermo.

Al riguardo, nella sentenza del 14 Luglio 2010 n. 16515 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, in tema di TARSU, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente (Cass., sez. Trib.: 23 Aprile 2004 n. 7818, 23 Settembre 2004 n. 19165 e 23 Aprile 2002 n. 5895), cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di una operazione puramente automatica; dall'esame di tale disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà, risiede nel fatto che i dati, relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile.

Tale principio è stato richiamato da altra autorevole giurisprudenza della Suprema Corte, con la sentenza del 10 Marzo 2010 n. 5759, la quale ha accolto l'eccezione di decadenza formulata dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento dell'imposta TARSU, riguardante l'annualità 1994 e notificato nel 1998, mentre l'iscrizione a ruolo era stata formalizzata soltanto il 18/11/2002, oltre il termine previsto dal D. Lgs. n. 507/1993, art. 72.

MrDike

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