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2 partecipanti
ufficio tecnico
ripropongo il problema perchè non trovo soluzione.
e chiedo scusa della scocciatura.
lavoro in due piccolissimi comuni under 1000 in cui manca l'ufficio tecnico avevo pensato di procedere in questo modo
a) fare una programmazione in consiglio comunale dell'incarico da affidare ai sensi dell'art. 42
b) richiamare quanto previsto in regolamento comunale
c) procedere con un avviso
d) dare l'incarico
ma ai sensi dell'art. 110 comma 6 va bene e rientra tra le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati??
e voi cosa fareste??
e chiedo scusa della scocciatura.
lavoro in due piccolissimi comuni under 1000 in cui manca l'ufficio tecnico avevo pensato di procedere in questo modo
a) fare una programmazione in consiglio comunale dell'incarico da affidare ai sensi dell'art. 42
b) richiamare quanto previsto in regolamento comunale
c) procedere con un avviso
d) dare l'incarico
ma ai sensi dell'art. 110 comma 6 va bene e rientra tra le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati??
e voi cosa fareste??
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
110 sesto comma
Occorre all’uopo puntualizzare che in virtù del comma 6 ter dell’articolo in
commento, i presupposti tipizzati dalla norma, affinchè possano essere conferiti
incarichi individuali di lavoro autonomo, devono ricorrere anche nelle ipotesi
disciplinate dal surrichiamato comma 6 dell’art. 110, d.lgs. 267/2000; ed infatti il
comma 6 ter recita “I regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, si adeguano ai principi di cui al
comma 6”.
Invero, l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 al suo sesto comma elenca i presupposti
essenziali che devono ricorrere affinchè possa farsi ricorso alle collaborazioni. In
particolare viene specificato che:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere
ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni
altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione
Osservato tale dettato e' legittimo il ricorso al 110 sesto comma nel caso specificato.
commento, i presupposti tipizzati dalla norma, affinchè possano essere conferiti
incarichi individuali di lavoro autonomo, devono ricorrere anche nelle ipotesi
disciplinate dal surrichiamato comma 6 dell’art. 110, d.lgs. 267/2000; ed infatti il
comma 6 ter recita “I regolamenti di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, si adeguano ai principi di cui al
comma 6”.
Invero, l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 al suo sesto comma elenca i presupposti
essenziali che devono ricorrere affinchè possa farsi ricorso alle collaborazioni. In
particolare viene specificato che:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e, altresì, corrispondere
ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni
altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione
Osservato tale dettato e' legittimo il ricorso al 110 sesto comma nel caso specificato.
Re: ufficio tecnico
scusami ancora ma sono soggetta o meno all'obbligo di invio alla corte dei conti essendo un adempimento obbligatorio?
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: ufficio tecnico
e ancora è soggetto al taglio delle spese dell'80 %?novità ha scritto:scusami ancora ma sono soggetta o meno all'obbligo di invio alla corte dei conti essendo un adempimento obbligatorio?
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
110
Se lo inquadri come co.co.co rientra nel limte spese personale a TD anno 2009 (50%) se come lavoro autonomo nel taglio dell'80% e comunicazione alla corte.
Re: ufficio tecnico
ok ma voglio capire è possibile affidare l'ufficio tecnico all'esterno tramite affidamento di servizio (appalto) è discussione in corso.....con la collegaPaolo Gros ha scritto:Se lo inquadri come co.co.co rientra nel limte spese personale a TD anno 2009 (50%) se come lavoro autonomo nel taglio dell'80% e comunicazione alla corte.
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: ufficio tecnico
mantenendo la responsabilità in capo all'ente, e quale differenza rimane con la co.co.co, cioè vorrei capire quando posso procedere con affidamento di servizio e quando posso procedere con co.co.co partendo dal presupposto che c'è una carenza reale di personalenovità ha scritto:ok ma voglio capire è possibile affidare l'ufficio tecnico all'esterno tramite affidamento di servizio (appalto) è discussione in corso.....con la collegaPaolo Gros ha scritto:Se lo inquadri come co.co.co rientra nel limte spese personale a TD anno 2009 (50%) se come lavoro autonomo nel taglio dell'80% e comunicazione alla corte.
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Utc
La responsabilita' di un servizio non puo' essere un appalto di servizi poiche' funziona propria dell'ente ma come detto puo' essere assegnata ex art.110 sesto comma ricorrendone i presupposti di legge sia con lavoro autoomo che con para subordinato ( co.co.co ).
La scelta contrattuale dipende dall'organizzazione e soprattutto dalle finanze dell'ente nonche' dai limiti di legge come esposti negli altri post.
La scelta contrattuale dipende dall'organizzazione e soprattutto dalle finanze dell'ente nonche' dai limiti di legge come esposti negli altri post.
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