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responsabilità del segretario comunale

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responsabilità del segretario comunale Empty responsabilità del segretario comunale

Messaggio  pamapi Lun 23 Gen 2012 - 7:53

E' corretta l'assegnazione da parte della giunta, di alcuni capitoli al segretario comunale che non è titolare di P.O.?

pamapi

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responsabilità del segretario comunale Empty Segretario

Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Gen 2012 - 23:14

In tal caso occorre che il segretario sia a capo di un'area ovvero un servizio in sostituzione ad interim di qualche responsabile ovvero quale titolare di un'area.
In alcuni enti esiste l'are adirezione generale a cui e' a capo il segretario con il proprio budget di spesa affidato in sede di Peg.
La titolarita' di intereventi di spesa e risorse di entrata al segretario e' per il medesimo compito aggiuntivo che la GC puo' ben disporre nel rispetto del quadro organizzativo delle po dell'ente.
Allo stesso spetta nel caso ( ma non e' obbligo ) la maghgiorazione della posizione dal 10 al 30 ovvero al 50%.
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responsabilità del segretario comunale Empty Re: responsabilità del segretario comunale

Messaggio  francodan Mar 24 Gen 2012 - 1:14

se il segretario non è responsabile di servizio non ha conseguentemente alcun potere gestionale e non può assumere impegni di spesa
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responsabilità del segretario comunale Empty responsabilità segretario comunale

Messaggio  pamapi Mar 24 Gen 2012 - 1:41

Per favore, è possibile avere i riferimenti normativi? grazie infinite

pamapi

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responsabilità del segretario comunale Empty Segretario

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Gen 2012 - 1:44

Art.97 Tuel.comma 4
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responsabilità del segretario comunale Empty Re: responsabilità del segretario comunale

Messaggio  pietro lorè Mar 24 Gen 2012 - 5:58

Il CCNL ed il successivo Accordo Decentrato impongono agli enti di far seguire al conferimento dell’incarico il relativo corrispettivo, utilizzando le risorse preventivamente individuate. In altre parole, una volta affidato l'incarico di natura gestionale ex art. 97 comma 4 e verificato che esso è riconducibile alle fattispecie richiamate nell'Accordo, non vi è più mera facoltà ma obbligo a corrispondere la maggiorazione.

pietro lorè

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responsabilità del segretario comunale Empty Responsabilita'

Messaggio  Paolo Gros Mar 24 Gen 2012 - 9:35

... non vi è più mera facoltà ma obbligo a corrispondere la maggiorazione. ...
Rammento che la responsabilita' di un'area e' solo una delle componenti oggettive per la maggiorazione della posizione a cui debbono aggiungersi anche delle componenti soggettive ( come da appendice contrattuale del 2001 ) .
La maggiorazione quindi non necessariamente ed automaticamente e' atto dovuto ed in qualsiasi caso deve essere graduata proprio in riferimento a quali e quanti componenti oggettive e soggettive contrattualemente siano identificabili.

art.41 CCNL 1999
comma 4.
Gli Enti nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa,
possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

Come si desume dal testo, il comma 4 dello stesso stabilisce, in primis, una regola generale: la maggiorazione di tale posizione non è obbligatoria ma erogabile facoltativamente dal Comune qualora si verifichino le seguenti condizioni:“risorse disponibili e rispetto della capacità di spesa”. Qualora il Comune disponesse di risorse sufficienti e rispettasse i limiti di spesa in materia di personale, potrebbe, quindi, attribuire tale maggiorazione sulla base di criteri e parametri da individuare in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.

La contrattazione decentrata integrativa nazionale (contratto collettivo integrativo di livello
nazionale dei segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 del 22 dicembre 2003) agli articoli
1 e 2 ed allegato A stabilisce che:
ART.1 MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
Ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, gli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di
posizione in godimento secondo le condizioni cui all’allegato A, i criteri ed i parametri seguenti:
A) CONDIZIONI: possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo.
A/1) Condizioni oggettive.
Si riferiscono all’Ente locale ove si presta servizio e sono articolate in tre categorie: complessità
organizzativa (ad es. complessità, in funzione del numero delle Aree o Settori presenti nell’Ente,
della funzione di sovraintendenza e coordinamento di dirigenti o responsabili di servizio,
laddove non siano state conferite, all’interno o all’esterno, le funzioni di direzione generale),
complessità funzionale (ad es. presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei
servizi) e disagio ambientale (ad es. sedi di alta montagna, estrema carenza di organico,
situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche).
Le funzioni individuate nella tabella di cui all’allegato A che coincidono con le attività ed i
compiti tipici del Direttore Generale non possono essere computate ai fini della maggiorazione
della retribuzione di posizione qualora il Segretario sia stato nominato Direttore Generale.
A/2) Condizioni soggettive.
Sono individuate tre categorie: affidamento al Segretario di attività gestionali (ad es.
responsabilità servizio finanziario, rilascio concessioni edilizie, ecc.), incarichi speciali (ad es.
presidenza Nucleo di valutazione, ove non diversamente remunerata), progetti speciali (ad es.
coordinamento patti territoriali, ecc.).
Relativamente agli incarichi per attività di carattere gestionale occorre che gli stessi siano
conferiti in via temporanea e dopo aver accertato l’inesistenza delle necessarie professionalità
all’interno dell’Ente.
B) CRITERI: vanno intesi come le “politiche” di contrattazione per la delineazione delle
condizioni e dei parametri.
C) PARAMETRI: sono gli strumenti per la determinazione monetaria della maggiorazione della
retribuzione di posizione.
L’ eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione deve riferirsi al solo Ente che la
eroga. Nel caso in cui il Segretario sia collocato in posizione di disponibilità non si dà luogo
all’erogazione della predetta maggiorazione.
L’importo della maggiorazione deve tenere conto della rilevanza dell’ente e delle funzioni
aggiuntive affidate al Segretario. La stessa, riscontrata la presenza delle condizioni sopra
dette, non può essere inferiore al 10% e superiore al 50% della retribuzione di posizione in
godimento.
Ai fini dell’erogazione della predetta maggiorazione le funzioni devono essere effettivamente
svolte su incarico formalmente conferito dall’Amministrazione.
A tale accordo integrativo si è aggiunto l’accordo integrativo del 2 dicembre 2008, il quale,
sempre in materia di maggiorazione della retribuzione di posizione, all’art 1 stabilisce che:
“Art 1 - La percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in
godimento ,fissata dall’articolo 1 del contratto collettivo integrato decentrato di livello
nazionale del 2 dicembre 2003 nella misura del 50%, è insuperabile anche nel caso in cui la
sede di segreteria sia una convezione tra due o più Comuni a prescindere dalla popolazione
complessiva. Nel caso di sede convenzionata la percentuale di maggiorazione è calcolata sulla
retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all’articolo 45 del CCNL del 16 maggio
2001”.

Trattasi di norma a contenuto chiarificativo, dato che i precedenti accordi sembravano non essere
correttamente interpretati in relazione al limite massimo del 50% eventualmente spettante al
Segretario in caso di svolgimento del servizio di segreteria in due o più Comuni convenzionati
(in alcuni casi, la maggiorazione del 50% veniva applicata singolarmente in ogni Comune
convenzionato). Con tale articolo si chiarisce definitivamente che il 50% della maggiorazione è
insuperabile anche nel caso in cui il Segretario Comunale presti le funzioni aggiuntive in due o
più Comuni, stabilendo che, nelle sedi di Segreteria convenzionate la maggiorazione viene
calcolata sulla retribuzione di posizione spettante al Segretario Comunale comprensiva del 25%.
Pertanto, nei Comuni convenzionati le maggiorazioni attribuite vanno sommate fra di loro ed
insieme non potranno superare il limite massimo del 50%, come sopra calcolato.
Dall’esame congiunto della normativa, nel rispondere al quesito, sulla base delle chiare
argomentazioni sopra riportate, si ritiene che nei comuni con popolazione inferiore ai 3000
abitanti:
1) la maggiorazione dell’indennità di posizione non è assolutamente un diritto acquisito ma
è un istituto economico che va erogato al Segretario Comunale in servizio, nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa del Comune, solo in caso di effettivo
svolgimento da parte dello stesso, su incarico formalmente conferito dall’Amministrazione, di
funzioni aggiuntive (riportate nell’allegato A del contratto 22 dicembre 2003), rispetto a quelle
attribuite per legge;
2) Tale maggiorazione potrà essere erogata sino ad un massimo del 5% e potrà essere
aumentata sino al 30% solo nel caso in cui il Segretario Comunale svolga le funzioni di cui
all’allegato A - lettera P) (Responsabile del Servizio, di Settore o di Area) del contratto
integrativo 22 dicembre 2003. Qualora le funzioni di Responsabile del servizio (allegato A
lettera P) venissero svolte dal Segretario Comunale in ciascuno dei Comuni convenzionati, la
percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, fissata
dall’articolo 1 del contratto collettivo integrato decentrato di livello nazionale del 2 dicembre
2003 nella misura del 50% resta, comunque, insuperabile.
Qualora al Segretario Comunale vengano assegnate anche le funzioni di Direttore generale il
Comune dovrà valutare, in base al proprio statuto, se le funzioni aggiuntive assegnate coincidano
con le attività e i compiti tipici del Direttore generale, in tal caso la maggiorazione non andrebbeerogata.

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Messaggio  francodan Mer 25 Gen 2012 - 0:44

l'attribuzione di responsabilità gestionali è uno dei tanti parametri che può giustificare l'attribuzione della maggiorazione fino ai massimi (ma anche nei minimi)previsti dal contratto.....
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Messaggio  Chiara7 Dom 17 Nov 2013 - 15:44

In assenza del responsabile di area tecnica i permessi per i dipendenti appartenenti a quell'area possono essere firmati dal segretario comunale? Grazie

Chiara7

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Messaggio  Paolo Gros Dom 17 Nov 2013 - 23:56

tanto deve essere regolamentato non potendo essere attribuita al segretario la responsabilita' dell'area tecnica
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Messaggio  Chiara7 Mar 26 Nov 2013 - 14:19

Se l'ente non ha il responsabile dell'area tecnica chi deve fare il piano ferie relativamente ai dipendenti dell'area relativa?

Chiara7

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Messaggio  Paolo Gros Mar 26 Nov 2013 - 23:41

Se l'ente non ha il responsabile dell'area tecnica ... e beh provveda con convenzione , con 110 essendo le ferie l'ultimo dei problemi ai fini del funzionamento del servizio...
e' un paradosso, un servizio senza responsabile ed il problema sono le ferie ...ma le puo' concedere il direttore generale se esiste ovvero il segretario, e' il minore dei problemi
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Messaggio  francodan Mer 27 Nov 2013 - 3:51

in effetti è il problema minore...se manca un responsabile di servizio ,l'organizzazione comunale attraverso il regolamento sugli uffici deve prevedere chi lo sostituisce anche temporaneamente .....
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Messaggio  Chiara7 Gio 28 Nov 2013 - 9:01

Si vero. Problema piu' serio : il segretario rendere pareri nei limiti delle sue competenze nella materia tecnica Nelle more della nomina del responsabile?

Chiara7

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responsabilità del segretario comunale Empty Re: responsabilità del segretario comunale

Messaggio  francodan Ven 29 Nov 2013 - 5:07

se la domanda è il segretario può rendere pareri tecnici in assenza del resp del servizio .....è si ...è previsto dalla legge ..naturalmente avuto riguardo alle proprie competenze e conoscenze personali
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